DECRETO – LEGGE 25 settembre 2017 n.113

10 Ottobre 2017

PROFILI DEFINITORI DELL’ASSEGNO E DISCIPLINA IN MATERIA DI RICHIESTA DI PAGAMENTO E PROTESTO DI ASSEGNI
IN FORMATO ELETTRONICO
Art. 1
(Tipizzazione dell’assegno)
1. Alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 è aggiunto l’articolo 146-bis che segue:
“Art. 146-bis
(Coordinamento con il codice cambiario)
1. L’assegno bancario è un titolo di credito, esecutivo e all’ordine, contenente l’ordine incondizionato impartito da un correntista (traente) alla propria banca (trattaria) di pagare a vista a terzi o a sé stesso (beneficiario) una determinata somma di denaro, addebitando il proprio conto corrente.
2. L’assegno prepagato è un titolo di credito, esecutivo e all’ordine, contenente la promessa incondizionata di una banca, a ciò autorizzata dall’Autorità di Vigilanza della Banca Centrale, a pagare a vista una determinata somma di denaro in favore del soggetto ivi indicato come beneficiario, emesso su richiesta e previa messa a disposizione della medesima somma di denaro da parte del soggetto richiedente, anche non correntista.
3. L’assegno di traenza e quietanza è un titolo di credito esecutivo e non trasferibile, inviato dalla banca al beneficiario attestante una somma a sua disposizione, incassabile a vista dal beneficiario previa apposizione, da parte del beneficiario medesimo, di firma per traenza sul recto dell’assegno, e per quietanza sul verso del medesimo.
4. I titoli di credito di cui ai commi 1, 2 e 3 sono strumenti di pagamento in quanto pagabili unicamente a vista.”.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto-legge, i termini sotto riportati assumono i seguenti significati:
a) “Assegno”: assegni bancari, assegni prepagati, assegni traenza e quietanza tratti su o emessi da un intermediario definito alla lettera d);
b) “Emittente”: la banca o altro soggetto sammarinese abilitato all’emissione di un assegno prepagato per una somma disponibile presso il soggetto medesimo al momento dell’emissione;
c) “Immagine dell’assegno”: copia per immagine dell’assegno recto e verso su supporto informatico:
 dotata delle caratteristiche minime indicate dalle disposizioni attuative della presente normativa;
 la cui conformità è garantita dalla banca negoziatrice attraverso il rispetto delle medesime caratteristiche minime;
d) “Intermediario”: i soggetti di cui alle lettere b), e) ed f);
e) “Negoziatore”: la banca o altro soggetto sammarinese abilitato alla negoziazione di un assegno a seguito di girata per l’incasso;
f) “Trattario”: la banca o altro soggetto sammarinese presso cui è detenuto il conto di traenza dell’assegno.
Art. 3
(Ambito di applicazione)
1. La presente disciplina si applica agli intermediari che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 4.
2. La presente normativa può essere applicata anche ad assegni e a titoli di credito a questi assimilabili tratti su un intermediario estero e negoziati su di un intermediario, o viceversa, nel presupposto di sostanziale assimilazione della presente normativa sammarinese con quella estera, fermo restando l’obbligo in capo agli intermediari sammarinesi di rispettare le regole di accesso, eventualmente in modalità pattizia, al sistema dei pagamenti forense utilizzato per la negoziazione di assegni fra i due paesi.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto-legge possono applicarsi, in quanto compatibili, anche agli assegni presentati per il pagamento in forma cartacea quando il trattario o l’emittente coincide con il negoziatore.
Art. 4
(Presentazione in forma elettronica dell’assegno)
1. Il negoziatore può presentare l’assegno per il pagamento al trattario o all’emittente in formato elettronico nelle modalità di cui alla disciplina attuativa della presente normativa.
2. La presentazione di cui al comma 1 deve intendersi compiuta nel momento in cui il trattario o l’emittente ricevono l’immagine dell’assegno e/o le ulteriori informazioni eventualmente imposte dalla normativa secondaria.
Art. 5
(Tempi di presentazione)
1. Il negoziatore deve presentare l’assegno per il pagamento al trattario o all’emittente entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui l’assegno gli è stato girato per l’incasso.
2. Nel caso in cui la presentazione all’incasso avvenga in assenza dell’immagine dell’assegno, ma esclusivamente con le informazioni sostitutive dell’immagine menzionata come da possibile ipotesi di cui al precedente articolo 4 comma 2, il negoziatore, al fine di consentire i controlli di regolarità dell’assegno, deve trasmettere al trattario o all’emittente, previa richiesta di questi ultimi, l’immagine dell’assegno non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.
Art. 6
(Protesto)
1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato per il pagamento in formato elettronico, il protesto può essere richiesto solo in via telematica.
2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ufficiale incaricato redige il protesto esclusivamente sulla base dell’immagine dell’assegno e/o delle relative informazioni ricevute in via telematica.
3. Il portatore dell’assegno riceve stampe e/o copie in formato cartaceo degli:
 assegni presentati per il pagamento in formato elettronico;
 eventuali documenti che ne attestano il mancato pagamento.
4. Per cause di forma maggiore gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere predisposti mediante modalità diverse da quella telematica.
Art. 7
(Validità della documentazione)
1. La documentazione in formato elettronico prodotta ai sensi del presente decreto-legge e della relativa normativa attuativa per il pagamento e la conservazione dell’assegno, nonché per l’elevazione dell’eventuale protesto, è valida e rilevante a tutti gli effetti di legge.
2. Le attività inerenti la dematerializzazione di cui al comma 1 possono essere esternalizzate.
3. Restano invariate le modalità comunicative fra il pubblico ufficiale e le autorità preposte alla gestione del protesto.
Art. 8
(Responsabilità e sicurezza)
1. Gli intermediari devono adottare adeguati presidi al fine di garantire la sicurezza e la correttezza delle fasi riguardanti gli adempimenti di cui al presente decreto-legge e relativa normativa attuativa.
2. L’intermediario è responsabile per quanto previsto dal comma 1 anche nel caso in cui le relative attività vengano esternalizzate a un soggetto terzo.
Art. 9
(Riservatezza dei dati)
1. Il rispetto della presente disciplina libera gli intermediari dall’osservanza delle ulteriori disposizioni previste nella Legge 23 maggio 1995 n. 70 e successive modifiche, a protezione della riservatezza dei dati, inclusa quella di cui all’ultimo comma dell’articolo 4 della suddetta norma.
Art. 10
(Attuazione della presente disciplina)
1. Con regolamento emanato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino potranno essere definite:
 l’attuazione effettiva della presente normativa, anche con tempi differenziati a seconda della circostanza, da un lato che l’assegno venga tratto e negoziato in San Marino oppure, dall’altro, venga tratto in San Marino e negoziato all’estero o viceversa;
 eventualmente di concerto con le autorità preposte in San Marino, la disciplina tecnico-informatica alla quale gli intermediari dovranno uniformarsi per rendere effettiva l’applicazione della presente normativa, anche nell’ipotesi in cui l’intermediario medesimo partecipi ad un sistema di pagamenti forense per il pagamento di un assegno;
 le modalità per l’ottenimento dell’autorizzazione da parte degli intermediari di cui al precedente articolo 1 circa gli assegni prepagati.
Art. 11
(Norma finale)
1. Con provvedimento della Banca Centrale è fissata la data della piena operatività del pagamento dell’assegno e della elevazione del protesto in formato elettronico.
2. Sono fatti salvi gli effetti del Decreto – Legge 12 giugno 2017 n. 60.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy