Decreto Legge 22 dicembre 2021 nr 206 – Proroga degli interventi straordinari in ambito economico a supporto dell’emergenza economica causata da COVID-19

13 Gennaio 2022

Il Decreto Legge nr 206 proroga sino al 31 marzo 2022 gran parte delle disposizioni relative alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG).

Di seguito i punti principali

DL 206-2021

  • CIG causa 2): Gli operatori economici che, nell’anno 2021, hanno avuto accesso alla CIG causa 2) possono usufruire delle ore non utilizzate entro il 31 marzo 2022 nelle modalità indicate all’articolo 3 del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6, così come modificate dall’articolo 4 del Decreto – Legge 26 luglio 2021 n.139. Qualora l’operatore economico non richieda la proroga prevista al comma 3 dell’articolo 3 del Decreto – Legge n. 6/2021, l’eventuale richiesta di CIG verrà intesa come causa 2) ordinaria ai sensi della Legge 31 marzo 2010 n.73. Tutti gli operatori economici che nell’anno 2021 non hanno usufruito di Cassa Integrazione Guadagni hanno accesso alla CIG causa 2) nelle modalità e limiti previsti dalla Legge 31 marzo 2010 n. 73.
  • CIG causa 4): Gli operatori economici che, nell’anno 2021, hanno avuto accesso alla CIG causa 4) possono usufruire delle ore non utilizzate entro il 31 marzo 2022 nelle modalità indicate all’articolo 4 del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6 così come modificate dall’articolo 4 del Decreto – Legge 26 luglio 2021 n.139. Gli operatori economici che hanno terminato entro il 31 marzo 2022 le ore massime utilizzabili per uno o più lavoratori, possono richiedere l’accesso alla CIG causa 4) per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per tre o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per tre.
  • CIG causa 5): Gli operatori economici che, nell’anno 2021, hanno avuto accesso alla proroga della CIG causa 5) così come previsto all’articolo 1 del Decreto – Legge n. 139/2021 possono usufruire di tale tipologia di integrazione salariale per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per tre, o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per tre. Tale integrazione può essere usufruita, in ogni caso, sino al 31 marzo 2022. Ove non in contrasto si applicano le disposizioni dell’articolo 5 del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6 così come modificate dall’articolo 1 del Decreto – Legge 26 luglio 2021 n.139. È possibile accedere alla CIG causa 5 anche qualora non sia stato fatto durante il 2021, purché in possesso dei requisiti (si vedano comma 1 e 2 dell’articolo 1 del decreto legge n. 139/2021) e non si siano stati effettuati licenziamenti collettivi nel corso del 2021.
  • Gli operatori economici che richiedono di usufruire della CIG causa 4 e 5,devono presentare alla Commissione Cassa Integrazione Guadagni, entro il 31 gennaio 2022 oppure contestualmente alla richiesta se successiva a tale data, documentazione attestante il fatturato al 31 dicembre degli anni 2019, 2020, e 2021La mancata presentazione della documentazione richiesta entro la data indicata, comporterà l’impossibilità di poter far richiesta per tali tipologie di CIG dopo tale data, permanendo in capo all’operatore economico il solo diritto alla CIG causa 2.
  • Gli operatori economici che hanno avuto accesso alla certificazione di stato di crisidi cui all’articolo 9 del decreto legge n.6/2021, hanno facoltà di richiedere di aver accesso alle disposizioni di cui all’articolo 10 del suddetto decreto sino al 31 marzo 2022. Tali operatori economici, potranno richiedere la rateizzazione del versamento dei contributi per il periodo gennaio – marzo nelle modalità indicate all’articolo 11 del decreto legge n.6/2021.Tali operatori economici hanno la facoltà di richiedere la rateizzazione del pagamento di tutte le fatture per energia elettrica, servizio idrico integrato e gas naturale emesse dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022 nelle modalità indicate all’articolo 12 del decreto legge n.6/2021

Doing business in San Marino

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