Decreto – Legge 21 aprile 2020 n.63 -Interventi in ambito economico e per il sostegno di famiglie, imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti per affrontare l’emergenza COVID-19

22 Aprile 2020

I principali provvedimenti del nuovo Decreto nr 63, del quale s’invita tutta la clientela alla lettura, sono di seguito riportati:

Art. 6  Imposte dirette. La presentazione della dichiarazione dei redditi e il conseguente versamento dell’imposta IGR per l’esercizio 2019, sono stati posticipati al 31 agosto 2020 e qualora l’imposta da pagare fosse superiore ad euro 300,00 può essere versata in tre rate di uguale importo rispettivamente entro il 31 agosto 2020, 30 settembre 2020 e 31 ottobre 2020. I due acconti d’imposta per l’anno 2020 sono dovuti il 30 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2020 ciascuno nella misura pari al 25% dell’imposta dovuta nell’esercizio precedente. Le ritenute da lavoro dipendente ed autonomo operate alla fonte vanno versate entro il quadrimestre successivo a quello in cui sia stata operata la ritenuta. Le attività che sono state sospese per effetto delle norme di legge non sono tenute al pagamento dell’imposta speciale sul reddito (minimun tax, si veda comma 6). Per il 2020 è sospesa la disciplina sugli ammortamenti e possono quindi essere utilizzate percentuali di ammortamento ridotte in ragione di comprovate circostanze di riduzione dell’attività. Le perdite fiscali realizzate nell’esercizio d’imposta 2020 possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo. I benefici fiscali concessi alle imprese di nuova costituzione e all’imprenditoria giovanile e femminile sono prorogati di un anno.
Art.7  Dilazione di pagamento per debiti iscritti a ruolo. Per le cartelle esattoriali emesse dopo il primo gennaio 2020 è prevista una dilazione del debito che può andare da un massimo di 120 a 36 mesi a seconda delle garanzie che assistono il debito. Le rate delle dilazioni e dei piani di rientro concordati aventi scadenza nel periodo marzo-giugno 2020 potranno, su richiesta del debitore, essere traslate al termine del periodo di ammortamento senza incorrere nella decadenza dei benefici della dilazione o della rateizzazione. La scadenza delle cartelle esattoriali emesse tra primo marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 è estesa al 31 luglio 2020. Inoltre, le attività che sono state sospese per effetto delle norme di legge non sono tenute al pagamento di penalità ed interessi sui tributi iscritti a ruolo qualora ottemperino agli obblighi di pagamento concordati.
Art.8  Affitti passivi. Le attività che sono state sospese per effetto delle norme di legge vantano per l’anno 2020 un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione effettivamente corrisposto al locatore dal mese di marzo e sino al termine dell’emergenza sanitaria riferito agli immobili adibiti all’esercizio dell’attività economica. Non sono ammessi ai benefici di cui al comma 1 gli operatori economici che corrispondono canoni di locazione a soggetti riconducibili allo stesso gruppo d’impresa o a parti correlate all’impresa. Se l’immobile è di proprietà della Eccellentissima Camera il pagamento dei canoni di locazione, su richiesta del locatario, può essere rateizzato in 24 mesi a partire dal 1° gennaio 2021.
Art.9  Pagamento Contributi di Sicurezza Sociale e FONDISS del lavoratore autonomo. Non è dovuto il primo acconto dei contributi previdenziali ed il calcolo del secondo acconto, con pagamento entro il 30/11/2020, viene effettuato, in via straordinaria, con aliquote ridotte al 50 per cento sulla base del reddito minimo previsto. Inoltre, per il periodo di imposta 2020 i contributi previdenziali e FONDISS sono calcolati con aliquote ridotte al 50%. È data facoltà ai contribuenti di rateizzare, senza sanzioni, l’ammontare dell’acconto mediante versamenti mensili, da effettuarsi secondo le modalità già previste dal regolamento ISS.
Art.10  Termini versamento Contributi di Sicurezza Sociale e FONDISS per lavoro dipendente. Il versamento dei contributi potrà avvenire in modalità rateizzata, con riferimento al periodo marzo-ottobre 2020, senza applicazione di penalità per un massimo di dodici mensilità con applicazione degli interessi nella misura del tasso fisso del due per cento.
Art.11  Deduzione fiscale per aumento del capitale sociale. Per i periodi d’imposta 2020 e 2021 gli operatori economici potranno portare in deduzione dal reddito imponibile una quota del 10% corrispondente all’incremento del capitale sociale o della riserva in conto capitale, qualora tale incremento sia stato eseguito con capitali finanziari detenuti all’estero da almeno 12 mesi e versati su istituti sammarinesi.
Art.17 comma 1: Obbligo di formazione. La validità delle attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di igiene degli alimenti in scadenza nel mese di marzo ed aprile 2020, è prorogata sino alla riapertura effettiva delle attività formative. comma 2: Vendite promozionali. Sono consentite le vendite promozionali in ogni periodo dell’anno 2020 alla percentuale decisa dall’esercente e senza preventiva comunicazione all’Ufficio Attività Economiche.
Art.20  Misure per il sostegno alla liquidità degli operatori economici. Lo Stato rilascia apposita garanzia sui finanziamenti concessi agli operatori economici per un massimo di 500.000,00 euro tenendo conto del costo del personale e della media dell’imposta generale sui redditi versata nell’ultimo triennio. Il tasso di interesse non può essere maggiore del 2% più euribor a sei mesi e comunque non inferiore al 2%.

DL63-2020

Doing business in San Marino

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