Decreto Legge 18 marzo 2021 nr 52 – Potenziamento e proroga delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19

22 Marzo 2021

Si evidenziano i punti principali del Decreto Legge nr 52/2021 del 18 marzo 2021, che potenzia e proroga al 1° Aprile 2021 le misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19. Con l’occasione si allega anche la Circolare Esplicativa del Congresso di Stato del 19 marzo 2021 che fornisce ulteriori precisazioni interpretative di quanto indicato dal Decreto stesso.

DL52-2021

Circolare esplicativa DL 52_2021_

Questi i punti principali: 

–          Sono vietati assembramenti in luoghi pubblici e privati, ivi comprese le aree di sosta (parcheggi). Si considera assembramento un raggruppamento superiore a 4 persone diverse dagli appartenenti allo stesso nucleo di conviventi.

–          E’ vietato l’accesso ai parchi nonché alle piazze se non per finalità di raggiungimento di attività economiche, lavorative o abitazioni.

–          Tutte le attività sportive, sia pubbliche sia private e anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive. È esclusivamente consentito lo svolgimento di attività sportiva e motoria all’aperto in forma individuale, fatti salvi gli appartenenti allo stesso nucleo di conviventi.

–          Dal 27 al 31 marzo 2021 le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza; la prima Infanzia, la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Elementare anticipano, per tale periodo, l’inizio delle vacanze Pasquali.

–          Nelle giornate festive nei fine settimana le medie e grandi strutture sono chiuse al pubblico, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari (anche per animali), edicole, i tabacchi, farmacie e parafarmacie. La distanza interpersonale nelle medie e grandi strutture è ampliata ad 1 fruitore ogni 20 metri quadri. L’accesso a tali strutture deve avvenire in maniera individuale pena la sospensione temporanea ed immediata della licenza per 15 giorni.

–          Sono sospese le attività delle mense pubbliche

–          Sono consentite le attività inerenti servizi alla persona, esclusivamente su prenotazione e senza permanenza nella sala d’attesa nel locale e nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie vigenti.

–          I datori di lavoro privati hanno l’obbligo, dove la mansione lo consente, di attuare la modalità di lavoro agile o lavoro dal domicilio e di favorire la fruizione di ferie, permessi e recuperi orari del personale, al fine di ridurre sensibilmente la presenza dei lavoratori sul posto di lavoro.

–          Il termine per l’approvazione del bilancio di cui all’articolo 84 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche riferito all’esercizio 2020 è posticipato in via straordinaria al 30 giugno 2021; sono altresì posticipati tutti gli adempimenti connessi e/o conseguenti alla variazione del suddetto termine.

Infine, l’articolo 8 stabilisce che durante le giornate di sospensione obbligatoria delle attività è possibile richiedere la CIG causa 4) per tutti i dipendenti, compresi soci, parenti, amministratori e dirigenti. E’ fatta salva la possibilità di richiedere la CIG causa 5) se l’operatore economico ha fatto domanda e ricevuto la relativa autorizzazione Ai lavoratori interessati, non si applica il limite minimo dei cento giorni contributivi per richiedere l’integrazione salariale.

Il Decreto è in vigore dal 18 marzo.

Doing business in San Marino

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