Decreto Legge 12 Ottobre 2020 nr 187 – Disposizioni per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19

13 Ottobre 2020

Si allega il testo completo dell’ultimo Decreto Legge  in tema di contrasto alla diffusione dell’epidemia di COVID-19 riassumendo di seguito  i seguenti articoli:

DL 187-2020

– Art. 1: I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) devono contattare telefonicamente il proprio medico curante.
La mascherina è obbligatoria sui mezzi di trasporto pubblici, in luoghi chiusi aperti al pubblico oppure, sia in luoghi all’aperto che al chiuso, ove non sia possibile garantire la distanza di sicurezza di 1 metro.
Ogni locale aperto al pubblico ha l’obbligo di mettere a disposizione di clienti e personale distributori di igienizzante idroalcolico per le mani, di curare l’igiene degli spazi comuni (locali igienici e di servizio, tavoli e sedie ecc.), di garantire il distanziamento e l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione. 
Ogni locale aperto al pubblico può servire unicamente i clienti che, in base all’applicazione del corretto distanziamento, trovano posto a sedere all’interno dei propri locali: sono vietate le consumazioni in piedi o al banco all’interno dei locali nonché i buffet.
Tali limitazioni possono essere superate in caso di eventi e manifestazioni solamente previa autorizzazione da parte della Gendarmeria da richiedersi con un preavviso di 10 giorni dall’evento, nelle modalità descritte dall’Articolo 1.
In caso di attività fisica e sportiva che preveda il contatto fisico sono obbligatorie le prescrizioni individuali di igiene e sicurezza più comuni: lavaggio o utilizzo di igienizzanti per le mani, buone prassi nello starnutire o tossire. È necessario adottare una frequente aerazione degli ambienti ed una regolare e rigorosa sanificazione degli stessi (aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l’esercizio fisico).

– Art. 3: disciplina le modalità per effettuazione di interventi d’urgenza presso i domicili di persone in isolamento o quarantena.
 
– Art. 4: contiene disposizioni relative all’attività giudiziaria e prevede che fino al 31 dicembre 2020 le attività processuali da compiersi nel giorno giuridico si svolgono il mercoledì e il giovedì.

– Art. 5: Il personale in servizio nei locali aperti al pubblico ha il dovere di richiedere il rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto ad eventuali avventori che si assembrino nei paraggi dell’attività aperta al pubblico, o che al suo interno non rispettino le prescrizioni. Nel caso gli avventori non ottemperino in seguito a tali richieste, il personale in servizio nei locali aperti al pubblico è tenuto ad avvertire le forze di polizia.

– Art. 7: Per eventuali eventi in corso di organizzazione, per i quali non sussistano i tempi di preavviso di 10 giorni per le autorizzazioni necessarie,  gli organizzatori sono tenuti a provvedere immediatamente alla richiesta di autorizzazione che la Gendarmeria.

Doing business in San Marino

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