Decreto Delegato 8 Febbraio 2023 nr 18 – Modifiche alla Legge 23/02/2006 nr 47 – Legge sulle Società e succ. mod.
7 Marzo 2023
Il Decreto Delegato nr 18, che modifica la Legge sulle Società, prevede diverse novità per cui ne raccomandiamo l’intera lettura.
Segnaliamo qui di seguito i seguenti articoli:
art 1 -“Nella corrispondenza anche digitale, negli atti, negli annunci anche digitali, nei titoli emessi o redatti di ciascuna società devono essere indicati:
- la denominazione, il tipo e la sede della società;
- la data e il numero di iscrizione nel Registro;
- il capitale sociale versato e quello sottoscritto;
- l’eventuale stato di liquidazione della società;
- l’eventuale esistenza di socio unico.
art 2 – “le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche da remoto, in teleconferenza audio e video, qualora tale modalità non sia espressamente vietata dallo statuto sociale e anche in caso il Presidente del CdA non sia presente in territorio della Repubblica di San Marino e in ogni caso nei limiti e secondo le rispettive seguenti prescrizioni. In caso di presenza in territorio del Presidente, il Presidente del CdA e il segretario verbalizzante, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio, devono trovarsi presso la sede o in altro luogo della Repubblica di San Marino; il verbale, trascritto nel libro previsto dall’articolo 72, comma 4, numero 4) deve essere sottoscritto dal Presidente del CdA e dal Segretario verbalizzante; è fatto obbligo al Segretario verbalizzante di procedere alla registrazione integrale audio e video della riunione e al Presidente del CdA di conservarla per almeno due anni; ogni altra disposizione prevista per le riunioni assembleari è disciplinata dall’art. 44- bis se e in quanto applicabile e compatibile. In caso di non presenza in territorio del Presidente, il Segretario verbalizzante deve essere un notaio pubblico sammarinese (…)”
art 3 – “Le società devono tenere, anche con strumenti informatici, il libro giornale, il libro degli inventari e il libro dei beni ammortizzabili. Devono altresì conservare ordinatamente, per ciascun affare, gli originali della corrispondenza e delle fatture ricevute nonché copia della corrispondenza e delle fatture spedite. I libri ed i documenti indicati debbono essere ordinariamente conservati nella sede della società e comunque nella Repubblica di San Marino per cinque anni e debbono essere tenuti in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti. Le società hanno l’obbligo di esibire i libri alle autorità competenti che ne facciano richiesta, entro 48 ore dalla richiesta. Le società debbono inoltre tenere:
- 1) il libro dei soci, nel quale debbono essere indicati il numero delle quote o azioni, i dati anagrafici dei titolari delle quote e delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
- 2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare il numero e l’ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, i dati di cui all’articolo 32 per ciascuna emissione obbligazionaria, il nome e cognome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- 6) il libro delle adunanze e, rispettivamente, delle deliberazioni ovvero delle decisioni del collegio sindacale e del sindaco unico;
- 7) il libro del controllo contabile dei revisori, solo se il controllo contabile non competa all’organo sindacale (…)”