Decreto Delegato 7 febbraio 2024 nr 19 – Modifiche agli art. 197 e 198 del Codice Penale – Appropriazione Indebita e Amministrazione Infedele

11 Marzo 2024

Gli articoli 197 e 198 del Codice Penale vengono così modificati:

Art. 197
(Appropriazione indebita)
1. Chiunque indebitamente fa sua la cosa mobile altrui, della quale ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela dell’offeso, con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.
2. Si applica la prigionia di primo grado o la multa a giorni di secondo grado, se l’appropriazione ha per oggetto cose di tenue valore o da altri smarrite o costituenti tesoro ovvero cose delle quali l’agente è venuto in possesso per errore, caso fortuito o forza maggiore.
3. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso da un amministratore, esattore, custode, curatore ovvero da chiunque presta la propria opera ad altri e si applicano la prigionia di secondo grado, la multa a giorni di terzo grado e l’interdizione di quarto grado dall’incarico di tutore o curatore, dalla professione o dall’arte.
4. Si procede d’ufficio se il fatto, da chiunque commesso, abbia arrecato danno allo Stato, a società da esso partecipate, ad enti pubblici o ad istituti bancari o finanziari; a tali fattispecie si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell’entità del danno economico arrecato, la multa a giorni di terzo grado e l’interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.”.
Art. 2
Art. 198
(Amministrazione infedele)
1. I tutori, i curatori, gli amministratori, i direttori, i liquidatori di società ed ogni altro amministratore di patrimonio privato, i quali, fuori dai casi previsti dall’articolo 197, per procurare a sé o ad altri un vantaggio, compiono atti che siano di danno al patrimonio amministrato, sono puniti con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.
2. Se il fatto è commesso in danno dello Stato, di società da esso partecipate, di enti pubblici o di istituti bancari e finanziari si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell’entità del danno economico.”.

DD19-2024

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