DECRETO DELEGATO 6 luglio 2017 n.77 (Ratifica Decreto Delegato 9 giugno 2017 n.58)

7 Agosto 2017

MODIFICA AL DECRETO DELEGATO 24 LUGLIO 2013 N. 93 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AGEVOLATO A SUPPORTO DELLE IMPRESE

Art.1
1. L’articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è così sostituito:
“2. Inoltre non è ammesso alcun finanziamento, in base al presente decreto delegato, agli operatori economici beneficiari di agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette ed in materia di aliquota dell’imposta sulle importazioni ai sensi del Decreto 20 luglio 2004 n. 100, sui medesimi beni o progetti già oggetto delle agevolazioni fiscali.”.
Art.2
1. Dopo l’articolo 5 del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è aggiunto il seguente articolo:
“Art.5 – bis
(Finanziamenti per immobili di proprietà dell’Ecc.ma Camera)
1. L’operatore economico di cui all’articolo 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6, che abbia già usufruito o stia usufruendo dei finanziamenti previsti dal presente decreto delegato, nella misura massima
concessa per il tipo di licenza intestata, per progetti di investimento volti alla realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti, qualora l’immobile oggetto dell’investimento sia di proprietà dell’Ecc.ma Camera, può avere accesso ad ulteriore credito agevolato per interventi sul medesimo immobile.
2. La richiesta deve essere effettuata ai sensi dell’articolo 6.
3. Il Comitato di Valutazione di cui al comma 1 dell’articolo 7 provvede all’istruttoria della pratica entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al suo esame e ne riferisce, per il tramite della Segreteria di Stato per l’Industria, Artigianato e Commercio, al Congresso di Stato per le deliberazioni di competenza.
4. Il Congresso di Stato, vista la domanda ed il riferimento del Comitato di Valutazione, può deliberare la concessione del credito agevolato richiesto stipulando apposita convenzione con l’operatore economico, nella quale si stabilisce l’importo massimo finanziato, la durata e le modalità esecutive dell’erogazione del finanziamento, il termine di realizzazione del progetto, le garanzie sul finanziamento ricevuto nonché ogni altra prescrizione particolare. La delibera con la quale il Congresso di Stato nega la concessione del credito agevolato deve essere debitamente motivata.
5. Qualora si verifichino in fase di realizzazione del progetto di investimento variazioni significative rispetto alle previsioni del valore e delle caratteristiche del progetto stesso il Congresso di Stato, previo esame del Comitato di Valutazione tempestivamente informato dall’operatore economico autorizzato, può deliberare la variazione della convenzione di cui al comma precedente.
6. La convenzione stipulata tra il Congresso di Stato e l’operatore economico di cui al comma 4, nonché le eventuali modifiche successive, è sottoposta all’approvazione del Consiglio Grande e Generale.
7. Il contributo in conto interessi da parte dello Stato è pari al 70% del tasso convenzionato.”.
Art.3
01. L’articolo 8, comma 1, del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è così sostituito:
“1. I finanziamenti possono essere concessi nella forma del contratto di mutuo, del contratto di locazione finanziaria o nelle diverse forme previste dalle convenzioni finanziarie di cui al successivo comma 3. In caso di locazione finanziaria, il contributo in conto canoni, corrisposto nelle percentuali previste nel presente decreto, viene corrisposto all’operatore economico nella misura che spetterebbe per l’acquisto dei beni medesimi.”.
1. L’articolo 8, comma 2, del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è così sostituito:
“2. Il credito agevolato può essere concesso per un massimo di cinque o dieci anni ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 ed il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate semestrali posticipate costanti comprensive della quota di interessi a carico del beneficiario, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno; la prima rata scade alla fine del primo semestre successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione della prima parte del prestito. Le convenzioni finanziarie di cui al comma 3 possono prevedere differenti modalità e frequenza di rimborso e non può venir prevista frequenza inferiore a n.1 rata ogni dodici mesi.”.
Art.4
1. L’articolo 9, comma 2, del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è così sostituito:
“2. L’Istituto di Credito convenzionato, disposto ad erogare i prestiti agevolati, in relazione alla specifica domanda di finanziamento, produce il relativo piano di rimborso del finanziamento e lo trasmette al Comitato di Valutazione indicando le garanzie di cui all’articolo 14.”.
Art.5
1. Dopo l’articolo 10 del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è aggiunto il seguente articolo:
“Art.10 – bis
(Subingresso nel finanziamento)
1. E’ consentito il subingresso nel finanziamento, in tutto oppure in parte, di un altro Istituto di Credito convenzionato, il quale subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito.
2. Il subingresso di cui al comma 1 comporta il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento, nonché dei relativi crediti, alle condizioni stipulate tra il beneficiario e l’Istituto di Credito intermediario. Il subingresso deve essere annotato nei pubblici registri con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. L’istituto di Credito cedente ed il subentrante restano obbligati nei confronti dell’erario ai sensi dell’art. 11, comma 4, ciascuno per la quota di interessi erogata per il periodo nel quale era parte del contratto di finanziamento, salvo diverso accordo tra gli stessi Istituti di Credito.
4. L’accordo di subingresso deve essere comunicato al Comitato di Valutazione entro trenta giorni dalla stipula.”.
Art.6
1. Dopo l’articolo 10 – bis del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è aggiunto il seguente articolo:
“Art.10 – ter
(Cessione dei crediti derivanti dal finanziamento)
1. In caso di cessione del credito e delle garanzie che lo assistono ad un soggetto non convenzionato, dopo l’integrale erogazione del finanziamento, il contributo in conto interessi continua a essere erogato al beneficiario del finanziamento per il tramite dell’Istituto di Credito cedente, o da altro Istituto di Credito da questi designato.
2. L’Istituto di Credito cedente resta obbligato nei confronti dell’Erario per l’eventuale restituzione del contributo ai sensi dell’art. 11, comma 4, ivi comprese le quote di contributo erogate dopo la cessione del credito.
2-bis. La cessione di cui al presente articolo deve essere comunicata al Comitato di Valutazione entro trenta giorni dalla stipula.”.
Art.7
1. L’articolo 11 del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è così sostituito:
“Art.11
(Decadenza dei benefici)
1. Decadono dai benefici del presente decreto delegato e sono tenute alla restituzione, entro centottanta giorni dalla dichiarazione di decadenza da parte del Comitato di Valutazione, del
contributo in conti interessi erogato dallo Stato in relazione al finanziamento accordato sino alla data di decadenza in proporzione alla durata del finanziamento rispetto al periodo di fruizione del contributo pubblico e secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo:
a) le imprese che non hanno avviato o completato i progetti oggetto del finanziamento entro i termini stabiliti;
b) le imprese che non hanno rispettato in tutto o in parte i requisiti occupazionali previsti che per gli immobili si intendono riferiti al numero minimo che consente l’accesso al mutuo;
c) le imprese che non hanno comunicato tempestivamente al Comitato di Valutazione variazioni significative del progetto rispetto alle previsioni;
d) le imprese che successivamente all’approvazione della domanda si trovano in una delle cause di inammissibilità di cui all’articolo 4 ad esclusione dell’ultima condizione inerente le azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria ai sensi della Legge n.70/2004 e successive modifiche;
e) le imprese che danno luogo alla cessione dei beni oggetto degli investimenti di cui i progetti ammessi al finanziamento in violazione delle disposizioni;
f) le imprese che non rispettano le condizioni previste nel contratto di finanziamento per il rimborso delle somme finanziate per dodici mesi rispetto al piano di rimborso concordato;
g) le imprese che non forniscono, in base alle richieste del Comitato di Valutazione o dell’Ufficio Industria Artigianato e Commercio, i documenti e/o le informazioni necessarie a verificare la permanenza dei requisiti e l’insussistenza di cause di decadenza successivamente all’erogazione del finanziamento;
h) nel caso indicato all’articolo 9, comma 3.
2. Il Presidente del Comitato di Valutazione o in assenza il Vicepresidente, a tutela dell’interesse pubblico, informando i componenti del Comitato, provvede alla revoca di cui al presente articolo all’atto dell’accertamento dell’inadempimento.
3. L’importo di cui al comma 1 del presente articolo, si determina rapportando l’importo del valore totale dei contributi semestrali erogati, al periodo di durata del mutuo fino alla revoca e la durata stabilita del mutuo stesso.
4. L’Istituto di Credito erogante o la società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria nei termini di cui al comma 1 sono tenuti a rifondere all’Erario la quota di interessi passivi pagata dall’Erario stesso. La decadenza dai benefici di cui al comma 1 e la conseguente rifusione della quota di interessi passivi dovuta all’Erario non determinano di per sé la decadenza del finanziamento, che è eventualmente dichiarata dall’istituto di Credito, in conformità alle disposizioni di legge e al contratto stipulato.”.
Art.8
1. L’articolo 14 del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è così sostituito:
“Art.14
(Garanzie)
1. I finanziamenti concessi in forza del presente decreto delegato, i relativi interessi e gli altri accessori, ivi compresi gli oneri ed i costi sostenuti a copertura dei rischi finanziari, sono assistiti da privilegio in favore dell’Istituto di Credito erogatore sui beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento agevolato. In alcun modo i beni oggetto del finanziamento di cui all’articolo 5-bis del presente decreto possono costituire garanzia. L’entità delle garanzie deve essere tale da coprire oltre all’ammontare del prestito, l’ammontare complessivo degli interessi a carico dello Stato. Nel caso in cui il finanziamento avvenga in conto canoni come previsto al comma 1 dell’articolo 8, il
richiedente deve depositare presso la società, con la quale stipulerà il contratto di locazione finanziaria, le necessarie garanzie atte a coprire l’ammontare complessivo del contributo conto canoni a carico dello Stato, la quale ne darà comunicazione al Comitato di Valutazione ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto ed in tale atto la società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria si impegna al rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto.
2. Il privilegio deve constare di apposita iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale se trattasi di beni mobili.
3. Il credito nascente dai finanziamenti di cui al presente decreto delegato viene soddisfatto col valore dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento, in preferenza di ogni altro creditore privilegiato, ipotecario e pignoratizio ai sensi degli articoli 25 e 26 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854.
4. Il privilegio di cui al primo comma può essere sostituito o integrato da fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie o altre forme di garanzia all’uopo concordate con l’istituto di credito. Possono essere altresì erogati finanziamenti in assenza di garanzie, ma in tal caso l’istituto di credito è tenuto alla restituzione delle somme di cui al comma 6 del presente articolo qualora sia deliberata la decadenza di cui all’articolo 11 del presente decreto delegato.
5. L’iscrizione del privilegio o la costituzione di altre forme di garanzia, avviene a cura dell’istituto di credito erogatore, il quale ne trasmette certificazione al Comitato di Valutazione, con onere a carico dell’impresa beneficiaria.
6. Nel caso il debito relativo al finanziamento sia stato estinto, le garanzie di cui al presente articolo decadono dopo sessanta giorni correnti previa cancellazione presso l’organismo preposto da parte dell’istituto di credito. La stessa procedura si applica per le garanzie rilasciate nei contratti di locazione finanziaria quando questi siano estinti.”.
Art.8-bis
(Decorrenza norme introdotte con la ratifica)
1. Le nuove norme introdotte con il presente decreto hanno efficacia a partire dall’entrata in vigore del Decreto originario n.58 del 9 giugno 2017.

Doing business in San Marino

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