Decreto Delegato 30 Ottobre nr 153 – Ratifica D.D. 120 2023 – Disciplina del contatto di lavoro a tempo determinato, delle prestazioni di lavoro temporaneo e dei distacchi di lavoratori

14 Novembre 2023

Il Decreto Delegato nr 153 ratifica il precedente Decreto Delegato nr 120 (si veda la Newsletter di Settembre) modificando alcuni articoli che si evidenziano schematicamente.

Si ricorda che la sua entrata in vigore è stata il 30 Ottobre u.s. e, data la complessità della norma, in caso occorrano informazioni specifiche si invita la gentile clientela  a contattare lo Studio.

DD153-2023

ART. 1

Durata max: 24 mesi

dal 18° al 24° mese nel caso di rinnovo è obbligatorio pagare un addizionale contributiva aggiuntiva del 3%

In caso di trasformazione o di assunzione a tempo indeterminato la maggiorazione applicata sino al diciottesimo mese verrà detratta dai contributi successivi

Rinnovi max: 4 nell’arco di 4 anni (in caso di violazione il contratto si converte in tempo indeterminato)

Accordo sindacale: tramite accordo sindacale possono essere derogati i limiti alla durata e al numero di proroghe o rinnovi relativi a casi specifici per un solo lavoratore o un gruppo di lavoratori.

Periodo di prova: il lavoratore è tenuto a completare il periodo di prova anche in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato

il comma 10) specifica che nel caso di una nuova assunzione del lavoratore da parte dello stesso datore di lavoro, ma in una qualifica diversa, il dipendente è soggetto a un nuovo periodo di prova dovuto alla nuova qualifica.

Sostituzione lavoratore con diritto di conservazione del posto di lavoro: non vengono applicati i limiti del decreto. La durata max è il rientro del lavoratore sostituito (è necessario allegare della documentazione)

LIMITI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO:

I contratti a tempo determinato non possono superare il 25% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato

piccole imprese:

  1. a) 2 unità se il numero dei dipendenti è inferiore a 5;
  2. b) 3 unità qualora il numero dei dipendenti sia compreso fra 5 e 10i;
  3. c) 4 unità nel caso in cui il numero di dipendenti sia compreso fra 11 e 15;
  4. d) 5 unità se il numero dei dipendenti è compreso fra 16 e 20.

nuova attività : no limiti per un periodo non superiore all’anno

Non si può avviare un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato in presenza di una o più condizioni

ostative previste dall’articolo 11 ad esclusione di quella prevista al comma 1 lettera b)

ART. 2

Contratto di lavoro a tempo determinato per motivi stagionali

no limiti art. 1 purchè rientri nel periodo di stagionalità comunicato dall’azienda, se svolte al di fuori del periodo di stagionalità sono soggetti all’art. 1

durata max 9 mesi nell’arco dell’anno (12 mesi)

comma 6 Le imprese che accedono a tale tipologia di contratto di lavoro, fuori dai periodi di stagionalità, possono

usufruire del lavoro occasionale di cui all’articolo 19 della Legge n.164/2022 ed all’articolo 2 del DD 15

luglio 2021 n.130 con le seguenti limitazioni:

  1. a) nel limite massimo di 300 ore e per non più di 3 giorni alla settimana qualora l’impresa

abbia comunicato il periodo di stagionalità nelle modalità di cui al comma 2.

  1. b) nel limite di 6 giorni al mese qualora l’impresa non comunichi il periodo di stagionalità nelle

modalità di cui al comma 2. In tal caso, le limitazioni si applicano nei periodi in cui non sono

avviati lavoratori stagionali.

comma 7 I limiti di cui al comma 6 non si applicano qualora i periodi di stagionalità non superino i 7 mesi nell’arco dell’anno solare.

aziende manifatturiere: (che non utilizzano il lavoro occasionale) si consiglia di non fare la comunicazione al comma 2, mantenendo la possibilità di assumere a carattere stagionale per 9 mesi

i lavoratori stagionali non sono conteggiati nel 25% dei limiti di assunzione a tempo determinato

ART. 3

continuazione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine

se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza, senza comunicare rinnovo, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) nei primi 10 giorni successivi alla scadenza, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al

lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto

pari al 20%. Tale maggiorazione non è dovuta qualora il contratto di lavoro sia trasformato a tempo indeterminato

sanzione per ipotesi a) € 200,00 per ogni giorno di continuazione del rapporto fino alla regolarizzazione,

se non viene applicata la maggiorazione

  1. b) oltre il 10° giorno dalla scadenza, il contratto di lavoro a tempo determinato si trasforma in

contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla scadenza del predetto termine

Qualora l’impresa non intenda prorogare o rinnovare il contratto di lavoro, deve darne

comunicazione al lavoratore almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto di lavoro

mediante comunicazione scritta; in caso contrario il lavoratore ha diritto ad ottenere il

corrispettivo per il mancato preavviso

ART. 4

diritto di precedenza (se l’ex dipendente non lavora, e abbia un’anzianità di servizio superiore ai 6 mesi) solo nel caso di mansioni analoghe

diritto di precedenza entro 3 mesi successivi al termine contratto ad eventuale assunzione

diritto di precedenza entro 6 mesi successivi al termine contratto ad eventuale assunzione, se la durata era fino a 24 mesi

Tale vincolo non si applica qualora sia lo stesso lavoratore a non voler continuare il rapporto di lavoro

con l’impresa o qualora il contratto si sia risolto o non prosegua per il non superamento del periodo

di prova o per fatto imputabile al lavoratore.

CAPO II

DISTACCHI ART. 7

Durata: 12 mesi prorogabili per ulteriori 6 mesi

Il distacco del territorio della Repubblica di San Marino per lo svolgimento di un’attività lavorativa dettata da esigenze tempornanee:

  1. a) i fornitura di beni o prestazione di servizi, 12 mesi +6 di proroga
  2. b) tra imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese; 12 mesi +6 di proroga
  3. c) tra imprese che svolgano la medesima attività economica limitatamente alle prestazioni

pertinenti al loro ciclo produttivo, individuate mediante un accordo scritto tra le stesse. In tal

caso, il lavoratore distaccato deve risultare in organico nell’impresa distaccante da almeno un

anno.

Durata per manutenzioni e distacchi infragruppo sono 18 mesi (12 mesi +6 di proroga), che si possono superare con 1 gg di stacco

Il lavoratore distaccato ha diritto all’applicazione del trattamento complessivo, economico e normativo, previsto dal contratto collettivo di riferimento ovvero dal contratto integrativo aziendale dell’impresa nella

quale è distaccato se di miglior favore rispetto a quello di origine,

l’impresa distaccataria (Rsm) risponde in solido nel caso di mancato pagamento del trattamento economico

esclusi dal distacco: da parte di associazioni, fondazioni, cooperative

non possono essere distaccati lavoratori che beneficiano della cig

obblighi di prevenzione e sicurezza in carico alla ditta distaccataria

vincolo il distacco di 1 lavoratore è ammesso solo nel caso in cui l’impresa distaccataria (Rsm) occupi

almeno 1 dipendente a tempo indeterminato

per più lavoratori è ammissibile entro il limite del 10% del numero dei lavoratori dell’impresa distaccataria

nel numero è compreso anche il titolare di impresa individuale

la commissione del lavoro su richiesta può individuare percentuali diverse.

tali vincoli SI APPLICANO ANCHE ALLE stabili organizzazioni

sanzione: la violazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste per lavoro irregolare

ART. 8

procedura sul Labor ( ditta samm.se deve avere copertura assicurativa contro infortuni in Rsm)

Durata : primo periodo non può superare i 12 mesi, può essere prorogato per ulteriori 6 mesi su richiesta motivata

sanzioni lavoratore che svolge mansione diversa da quella indicata nel distacco incorre in sanzione di lavoro irregolare

Relativamente al distacco di cui alla lettera c) il termine di 18 mesi è da computarsi:

– nell’arco di 3 anni per il settore edile;

– nell’arco di 4 anni per mansioni qualificate e superiori;

– nell’arco di 5 anni per le altre casistiche.

Fatto salvo quanto previsto al comma 8, le durate massime previste ai commi 6 e 7 sono da intendersi come

periodi continuativi nelle seguenti ipotesi (l’interruzione di un solo giorno fa decorrere nuovamente la durata):

  1. a) svolgimento di attività di installazione, montaggio, smontaggio, collaudo e manutenzione

previste in un contratto di fornitura di beni materiali o immateriali ed impianti o di

riparazione degli stessi;

  1. b) spostamenti temporanei di dirigenti, figure apicali e qualificate tra imprese appartenenti allo

stesso gruppo di imprese;

  1. c) spostamenti temporanei di lavoratori appartenenti allo stesso gruppo di imprese nell’ambito di

attività di pubblico interesse.

ART. 10

prestazioni di lavoro tra imprese di diritto samm.se

un’impresa di diritto sammarinese può esercitare la propria attività lavorativa presso un’altra impresa di diritto sammarinese nelle seguenti ipotesi:

  1. a) svolgimento di attività di installazione, montaggio, smontaggio, collaudo e manutenzione

previste in un contratto di fornitura di beni materiali o immateriali ed impianti o di riparazione degli stessi;

  1. b) nell’ambito di un contratto di appalto d’opera o attività in cantieri edili;
  2. c) nell’ambito di un appalto o somministrazione di servizi; (necessario il contratto)
  3. d) tra imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese;
  4. e) distacchi di lavoratori tra imprese che svolgano la medesima attività economica limitatamente

alle prestazioni pertinenti al loro ciclo produttivo (necessario il contratto)

sanzione: le violazioni incorrono a sanzione per lavoro irregolare e all’impresa di provenienza sanzioni art. 3 comma 7 legge 164/2022

 

Doing business in San Marino

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