Decreto Delegato 30 Marzo 2026 nr 44 – Modifica del D.D. 21 03 25 nr 44 – Nuovo sistema di gestione del visto merci telematico

13 Aprile 2026

E’ esteso anche alle srl l’accesso al regime semplificato del VISTO telematico purchè in possesso dei requisiti previsti all’art.5 del D.D. 44/2025 che qui si ricordano:

Art. 5
(Ammissione al regime semplificato)
1. Sono ammessi al regime semplificato di cui all’articolo 4 gli operatori economici che sono in
possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
a) sono costituiti sotto forma di società per azioni o società a responsabilità limitata;
b) hanno un volume di ricavi risultante dall’ultimo bilancio superiore a euro 40.000.000,00
(quarantamilioni/00), intendendosi per voce ricavi la voce della dichiarazione dei redditi IGR
P di cui al N.Ord.1, della Sezione 2 del quadro A;
c) sono in possesso di autorizzazione ad operare esclusivamente nel settore industriale ovvero
se titolari di autorizzazione ad operare per l’esercizio di attività industriale ed altresì di
autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio, tale ultima attività deve
rappresentare meno del 2 per cento del fatturato totale;
d) non hanno pendenze fiscali nei confronti dell’Ecc.ma Camera e del Settore Pubblico
Allargato;
e) hanno un numero di dipendenti superiore a 30 unità;
f) utilizzano un software gestionale integrato, quale l’Enterprise Resource Planning (ERP).
2. Il legale rappresentante della società presenta all’UO Ufficio Tributario una istanza di accesso
al regime semplificato, previo assolvimento dei diritti di pratica di cui al comma 5, contenente una
specifica dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché una sommaria
relazione illustrativa del sistema gestionale adottato con particolare riferimento alla tracciabilità
delle merci. In particolare il sistema dovrà consentire la completa tracciabilità delle merci
introdotte in magazzino fino a completamento del ciclo produttivo e successiva riesportazione
definitiva che comunque non può avvenire prima delle 48 ore dalla relativa introduzione.
3. L’UO Ufficio Tributario autorizza l’accesso al regime semplificato per la durata di un anno,
con possibilità di rinnovo mediante la presentazione di una dichiarazione di mantenimento dei
requisiti richiesti ed all’assolvimento dei diritti di pratica.
4. Qualora l’UO Ufficio Tributario rilevi o riceva, anche da altri uffici del Settore Pubblico
Allargato, segnalazioni di irregolarità nelle procedure di importazione dei beni ovvero di mancanza
dei requisiti, può procedere alla revoca della autorizzazione concessa ed applica la sanzione di cui
all’articolo 27 della Legge n.40/1972.
5. I diritti di pratica di cui al comma 3 sono pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni
istanza.

DD44-2026

Doing business in San Marino

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