Decreto Delegato 28 Maggio 2026 nr 73 – Disposizioni in materia di Registro e disciplina dei veicoli

10 Giugno 2026

A decorre dal 1° Novembre  2026 (eccetto gli art. 5 e 10 comma 3 e 4) entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dal Decreto Delegato nr. 73/2026 che riordina la disciplina dei Veicoli e del relativo Registro abrogando i precedenti D.D. nr 23 e 45 del 2026

In sintesi:

art. 2 viene istituito in forma digitale il “Registro degli operatori economici che operano nel settore del commercio dei Veicoli” accessibile dai principali Uffici della Pubblica Amministrazione e dalle Forze dell’Ordine. Il suddetto Registro sarà disciplinato da un apposito Regolamento

art. 3  al momento dell’apposizione del VISTO i dati del veicolo sono automaticamente iscritti nel Registro di cui sopra e l’operatore economico indica obbligatoriamente marca, modello, nr di telaio, luogo di deposito, se veicolo usato i km percorsi e la data di prima immatricolazione. Qualora l’acquisto o l’importazione non fosse soggetta al visto  si occuperà di effettuare l’inserimento di tali dati l’operatore economico o lo spedizioniere delegato. L’operatore economico è tenuto ad inserire anche l’avvenuta vendita definitiva

art. 4 Il Registro in questione acquisisce e aggiorna automaticamente i dati del Registro Immatricolazione  (limitatamente agli operatori del commercio al dettaglio o all’ingrosso di veicoli) e la destinazione del veicolo se ad uso dimostrativo, sostitutivo o bene strumentale

art. 5 è richiesta preventivamente al rilascio dell’autorizzazione ad operare una fidejussione bancaria sammarinese di 200.000,00€ di  6 anni irrevocabile che deve rimanere valida anche qualora l’impresa cessi l’attività, sia posta in liquidazione, sospesa o revocata

art.6 l’operatore economico ha facoltà di spostare il veicolo dal luogo di deposito previa indicazione e motivazione dello spostamento nel luogo provvisorio

art. 7 le sanzioni applicate qualora il veicolo non sia presente nel luogo di deposito e non si trovi all’interno del territorio della Repubblica di San Marino  in luogo verificabile ammontano a  € 2.000,00. E’ prevista una sanzione di € 100,00 per l’irregolare o incompleta compilazione dei dati del Registro

art.8 gli operatori economici che operano con licenza al dettaglio o all’ingrosso di veicoli sono tenuti ad annotare obbligatoriamente nel Registro i veicoli concessi in uso a terzi a qualunque titolo prima dell’inizio della concessione stessa

art. 9 gli operatori economici al dettaglio o all’ingrosso devono annotare nel Registro preventivamente  l’esportazione o l’importazione non definitiva

Si allega testo completo

DD73-2026

 

Doing business in San Marino

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