DECRETO DELEGATO 26 maggio 2017 n.55-Norme per l’aggiornamento e la semplificazione delle imposte di registro

8 Giugno 2017

Art. 1
(Registrazione in Caso D’uso o a Termine Fisso)
1. Le scritture private portanti atti o contratti per i quali le norme vigenti prevedano l’imposta fissa di registro nella misura minima, non sono soggetti a registrazione a termine fisso ma sono da sottoporre a registrazione qualora se ne voglia far uso nell’amministrazione pubblica o in giudizio.
2. L’imposta giudiziale, di cui all’articolo 1 della Legge 25 luglio 2003 n.99 e successive modifiche, non assorbe le imposte di bollo e di registro dovute sugli atti e contratti di cui si faccia uso in giudizio ma assorbe le imposte di bollo e di registro per i documenti, per il fascicolo e per i provvedimenti giudiziali nelle cause civili, nonché l’imposta di bollo sulle copie degli atti e contratti che siano stati registrati o comunque abbiano assolto le imposte in modo virtuale.
3. Gli atti pubblici o autenticati da Notaio, qualora non siano espressamente esentati dalla registrazione, sono obbligatoriamente da registrare a termine fisso a prescindere dal loro contenuto e dall’imposta per essi prevista.
Art. 2
(Modifica della Tabella delle Imposte di Registro)
1. Nel N. 29 della vigente Tabella sulle Imposte di Registro è aggiunto il seguente paragrafo:
“VIII – Finanziamento Soci 0,20%”.
2. Il punto 12 del N. 1 della citata Tabella, è modificato come segue:
“12) di beni sub 3 e 4, a titolo di contratto estimatorio euro 70,00”.
3. In applicazione della deroga prevista dall’articolo 5 del decreto 17 giugno 2004 n. 80, e con riferimento al N. 18 della vigente Tabella sulle Imposte di Registro, i contratti di comodato o di concessione in uso gratuito di beni materiali o immateriali stipulato fra coniugi o fra soggetti di cui almeno uno sia vincolato ad una delle controparti da parentela di primo grado, soggiace all’imposta di registro di euro. 70,00. Tali contratti, ancorchè dichiarati rinnovabili, non sono iscritti nel Registro di cui all’articolo 18 del Regolamento per l’Applicazione della Legge sulle Imposte di Registro (allegato alla Legge n.85/1981).
3 bis. Nel confermare la ratio del II paragrafo del N.28 della citata Tabella, alla divisione di beni ricevuti dai figli a titolo di eredità e/o di legato nella successione del genitore, è applicata l’imposta di registro fissa anche in caso di conguaglio e a prescindere dal numero dei condividenti e l’imposta di trascrizione è applicata nella misura minima. La stessa imposizione si applica alla divisione a cui partecipi il coniuge superstite e, pertanto, il paragrafo II del N.28 della citata Tabella è modificato come segue:
“II – dei beni ereditari tra figli e coniuge superstite euro 100,00”.
Art. 3
(Imposte sugli atti inerenti l’affidamento fiduciario)
1. Il contratto di affidamento fiduciario, e gli eventuali ulteriori atti di trasferimento al patrimonio affidato, sono assoggettati all’imposta di registro fissa nella misura di euro 70,00 e alle imposte di bollo, trascrizione e voltura nella misura ordinaria.
2. Gli atti con cui sono trasferiti ai beneficiari i beni facenti parte del patrimonio affidato sono assoggettati alle imposte previste per i trasferimenti a titolo oneroso. A tali atti si applicano le imposte previste per gli atti a titolo gratuito qualora affidante e beneficiario siano legati da rapporto di parentela in linea retta entro il secondo grado.
3. Ricorrendo le ipotesi previste al comma III° e IV° dell’articolo 5 della Legge n.43/2010, gli atti di trasferimento a favore dell’affidante dei beni già oggetto del patrimonio affidato sono assoggettati all’imposta di registro fissa nella misura di euro 70,00 e alle imposte di bollo, trascrizione e voltura nella misura ordinaria.
Art. 4
(Contratti bancari)
1. I contratti stipulati per scrittura privata con soggetti autorizzati ai sensi della Legge n.165/2005, portanti i negozi di cui ai punti 8, 8 bis, 9, 11, 12, 13 e 17 della Tabella delle Imposte di Registro,
a) sono esenti da registrazione se di ammontare non superiore a euro 5.000,00;
b) sono soggetti a registrazione in caso d’uso se di ammontare compreso tra euro 5.001,00 ed euro 20.0000,00;
c) sono soggetti a registrazione a termine fisso se di ammontare superiore a euro 20.000,00.
2. Sono esenti da registrazione le scritture private portanti contratti di deposito, contratti di apertura di conto corrente senza fido, contratti di noleggio delle cassette di sicurezza, contratti di
assicurazione, contratti per servizi bancari e finanziari alla clientela, nonché gli atti e contratti tra istituto bancario/finanziario e cliente aventi per oggetto strumenti finanziari.
3. In applicazione delle norme generali di cui alla Legge n.85/1981, gli atti e contratti, comunque stipulati, portanti i negozi di cui al presente articolo, scontano le imposte proporzionali per essi previste anche qualora siano allegati o enunciati in contratti, dichiarazione e atti di cui si faccia uso in giudizio o che siano sottoposti a registrazione ai sensi delle norme vigenti.
4. L’imposta ipotecaria per gli annotamenti di subingresso di cui al punto 8 della Tabella “C” allegata al Decreto Delegato n.8/2010, è parificata a quella prevista per gli altri annotamenti e pertanto tale punto 8 è modificato come segue:
“8. Annotamenti di subingresso euro 70,00
5. Le imposte sono corrisposte dall’esibitore il quale ha diritto di rivalersi sul soggetto obbligato ai sensi delle norme sulle Imposte di Registro.
5 bis. Le scritture private portanti i negozi di cui al presente articolo da sottoporre a registrazione a termine fisso, qualora siano stipulate in data anteriore a quella del presente decreto e siano portate alla registrazione nel periodo intercorrente dal 1° giugno al 30 novembre 2017, sono assoggettate alla penale di ritardata registrazione di cui all’articolo 58 della Legge n.85/1981 nella misura ridotta pari al 10% dell’imposta con un importo minimo di euro 10,00.
Art. 5
(Provvedimenti giudiziali e formalità)
1. Sono esenti dalla formalità della registrazione i provvedimenti giudiziali emessi nelle cause civili nonché gli atti del cancelliere e degli ufficiali giudiziari.
2. I provvedimenti ed atti di cui al comma che precede sono assoggettati alla registrazione qualora per essi la parte interessata richieda eseguirsi le formalità nei pubblici registri immobiliari. Allo scopo, gli atti e provvedimenti sono sottoposti alla registrazione senza necessità di presentazione dell’originale, con il deposito delle copie dichiarate conformi dal Cancelliere in numero sufficiente alla esecuzione delle formalità per la pubblicità immobiliare.
2 bis. Fino alla revisione delle pertinenti norme, il Conservatore dei Registri Immobiliari è autorizzato ad iscrivere ipoteca giudiziale sulla base di sentenza o di altro titolo previsto dall’articolo 37 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854, portante condanna anche non definitiva al pagamento di somma e per l’importo ivi risultante.
3. I provvedimenti ed atti di cui ai precedenti commi assolvono le normali imposte di bollo, registro, trascrizione, ipotecarie e catastali al momento della presentazione per l’esecuzione delle formalità. Le imposte sono dovute nella misura per essi prevista, anche qualora siano allegati ad atti presentati alla registrazione.
4. Per le formalità da eseguirsi negli altri pubblici registri non è necessaria la registrazione dell’atto o provvedimento presso l’Ufficio del Registro e Conservatoria.
4 bis. Per quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate anche ai provvedimenti giudiziali emessi nelle giurisdizioni diverse da quella civile.
4 ter. Il repertorio dei Cancellieri non è soggetto alla vidimazione annuale.
5. Sono abrogati il comma 3 dell’articolo 52 della Legge n.174/2013 e il comma 2 dell’articolo 15 della Legge n.87/1981.
Art. 6
(Rinuncia all’eredità)
1. La rinuncia all’eredità è ricevuta esclusivamente da Notaio e pertanto la lettera c) dell’articolo 3 della Legge n.87/1981 è modificata come segue: “c) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti di qualunque specie che riflettono beni immobili ivi compresi gli atti di rinuncia all’eredità”.
2. E’ abrogato il punto 4) dell’articolo 54 della Legge n.85/1981.
Art. 7
(Coordinamento delle norme di registro con la legge notarile)
1. Alla fine dell’articolo 4 del Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n. 20 sono aggiunti i seguenti commi:
“5 bis. Il Notaio conserva, almeno fino alla vidimazione del Repertorio, copia degli atti autenticati e non soggetti a registrazione, al fine dei controlli sul Repertorio degli atti tra vivi.
5 ter. L’Ufficio del Registro e Conservatoria non è responsabile del mancato pagamento delle imposte che sarebbero dovute sugli atti annotati nel Repertorio Notarile degli Atti tra vivi, fatta salva l’applicazione delle penali previste dal Decreto Delegato n.20/2016 e le eventuali segnalazioni all’Ordine degli Avvocati e Notai.”.
Art. 7-bis
(Intestazioni e trasferimenti a favore del coniuge ed ex coniuge)
1. E’ assoggettato all’imposta di registro fissa nella misura di euro 100,00 l’atto, in data successiva al 1° giugno 2017, con cui i coniugi non separati dispongono:
a) che siano intestati ad entrambi i diritti reali su beni immobili già intestati ad uno solo dei coniugi mentre vigeva la comunione legale dei beni;
b) che siano trasferiti al coniuge diritti reali su immobili già intestati all’altro coniuge mentre vigeva il regime patrimoniale di separazione dei beni, qualora il trasferimento di tali diritti costituisca, per dichiarazione in atto, dazione a corrispettivo dell’apporto economico del coniuge non intestato, all’acquisto, costruzione o ristrutturazione degli immobili stessi.
2. E’ assoggettato all’imposta di registro nella misura fissa di euro 100,00 l’atto, in data successiva al 1° giugno 2017, con cui si assegnano tra i coniugi separati o divorziati beni immobili e diritti reali immobiliari o altri diritti, a seguito e secondo quanto stabilito in sede di separazione coniugale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Le imposte di bollo, trascrizione e voltura sono dovute per intero. L’imposta di trascrizione è applicata nella misura minima sugli atti di cui alla lettera a) del primo comma.
4. Le stesse imposte di cui ai commi che precedono sono dovute per il trasferimento di contratti, beni e diritti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.
5. Le superiori norme si applicano anche ai casi in cui l’acquisto da parte del coniuge già intestato avesse goduto dei “benefici prima casa” previsti al N.1 bis delle Tariffe delle imposte di registro. I predetti “benefici prima casa” si continuano ad applicare qualora, nel caso del comma 2, l’assegnazione sia fatta esclusivamente al coniuge separato o divorziato non intestato, in possesso dei requisiti richiesti dal citato N.1 bis.
Art. 7-ter
(Riduzione di penale)
1. Il comma 3 bis dell’articolo 8 del Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.20, articolo con il quale è stato modificato l’articolo 57 della Legge n.73/2014, è così sostituito:
“3 bis. Le penali per la violazione di cui al comma 3 sono ridotte della metà per il ritardo alla presentazione delle scritture autenticate soggette ad imposta di registro fissa nella misura minima.”.
Art. 8
(Aggiornamento degli atti esenti da registrazione – articolo 74 Legge n.85/1981)
1. L’articolo 74 della Legge n.85/1981 è modificato come segue:
Sono esenti dalla registrazione, ancorchè autenticati:
1) gli atti emanati dalla Pubblica Amministrazione quando non siano specialmente designati nell’annessa tariffa;
2) i mandati di pagamento sulla Tesoreria di Stato;
3) gli atti e documenti per l’applicazione, liquidazione e riscossione delle pubbliche imposte e le quietanze di dette imposte;
4) le ricevute dei lavoratori dipendenti per retribuzioni, pensioni, indennità o anticipazione;
5) le quietanze per le multe e spese di giustizia;
6) gli atti richiesti dalla Pubblica Amministrazione esclusivamente per fini d’Ufficio o nell’interesse del pubblico servizio;
7) le offerte fatte all’asta pubblica;
8) le note e quietanze per raccolte di beni o denari a scopo esclusivo di beneficenza;
9) gli atti e documenti richiesti per la ammissione alla scuola o per l’ammissione nei servizi della Sicurezza Sociale e le ricette mediche;
10) gli attestati, le dichiarazioni ed autorizzazioni per i minori, i conti e le giustificazioni dei tutori;
11) gli atti in materia penale;
12) le procure ad lites;
13) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazioni, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l’iscrizione in registri ed albi professionali, o per l’abilitazione all’esercizio di attività da depositare agli atti di AIF e Bcsm;
14) i certificati azionari e le girate sui titoli azionari;
15) gli attestati, i certificati e le dichiarazioni da depositare agli atti del Registro delle Società previste dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e quelli da depositare agli atti del Registro dei trust previsti dalla Legge 1 marzo 2010 n.42;
16) gli attestati, i certificati e le dichiarazioni richieste per le associazioni e fondazioni da depositare agli atti dei pertinenti Registri del Tribunale, di uffici pubblici o di gestori di pubblici servizi;
17) gli atti e contratti oggetto delle formalità nel Pubblico Registro Automezzi e nel Registro dell’Ente per l’aviazione Civile e la Navigazione Marittima;
18) gli atti e documenti espressamente esentati da registrazione dalle disposizioni del presente decreto delegato e da norme speciali.
I documenti ed atti di cui al comma che precede o esentati da registrazione da altre norme, che siano volontariamente portati alla registrazione, assolvono l’imposta fissa rispettivamente nella misura minima prevista per i documenti e nella misura minima prevista per gli atti dalla Tabella delle Imposte di Registro.”.
Art. 9
(Rilascio di copie)
1. L’Ufficio del Registro e Conservatoria è autorizzato a rilasciare copia conforme degli esemplari d’archivio degli atti pubblici registrati esclusivamente allo scopo di consentire all’Ordine degli Avvocati e Notai di prendere visione degli atti per i quali l’ufficio abbia fatto segnalazione ai sensi di legge e agli organi pubblici ed uffici amministrativi di effettuare i controlli nei rispettivi ambiti di competenza previa motivata richiesta.
2. E’ consentito il rilascio di copie autentiche degli esemplari d’archivio di scritture private ed atti esteri agli organi pubblici ed uffici amministrativi per consentire i controlli nei rispettivi ambiti di competenza previa motivata richiesta.
Art. 10
(Decorrenze e Norme transitorie)
1. Il secondo comma dell’articolo 1 è applicato a tutti i processi civili e procedure, comunque denominate, iscritte a ruolo a partire dal 1° ottobre 2016.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto delegato hanno effetto a decorrere dal 1° ottobre 2016 facendo riferimento alla data di riscossione delle imposte e di vidimazione dei Repertori Notarili, fermo restando quanto previsto dal precedente comma.
3. Tenuto conto di quanto previsto al comma che precede, delle modifiche introdotte con il presente decreto delegato e della necessità di definire la disciplina transitoria per la vidimazione dei Repertori degli Atti Tra Vivi tenuti nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della Legge 73/2014 alla data di tenuta del Repertorio in formato elettronico, l’Ufficio del Registro e Conservatoria applica agli atti ivi annotati il primo comma dell’articolo 1 e l’articolo 4 in combinato disposto con il primo comma dell’articolo 1, con le eventuali penali già previste dal Decreto Delegato n. 20/2016 e ferma restando l’applicazione dell’articolo 59 della Legge sulle imposte di Registro n. 85/1981. Con riferimento agli atti annotati e non ricadenti nel primo comma dell’articolo 1 e nell’articolo 4, il Repertorio degli Atti tra Vivi del Notaio che dichiari sotto la sua responsabilità di non essere più in possesso dell’originale o della copia e di non poterlo reperire presso il contraente, è vidimato senza ulteriori adempimenti da parte dell’Ufficio, salve comunque le penali poste a carico del Notaio stesso ai sensi del Decreto Delegato n.20/2016.
Art. 10-bis
(Decorrenza delle norme introdotte con la ratifica)
1. Fermo restando quanto previsto per le decorrenze dal precedente articolo 10 e dall’originario Decreto Delegato n.127/2016, le nuove norme introdotte con il presente decreto hanno efficacia a partire dalla data della sua entrata in vigore.

Doing business in San Marino

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