DECRETO DELEGATO 26 maggio 2017 n.54 MODIFICHE ALLA LEGGE 29 LUGLIO 2014 N.125 – Legge di riforma in materia di Aviazione Civile e successive modifiche

8 Giugno 2017

Art. 1
Articolo soppresso
Art. 2
1. Il comma 4 bis dell’articolo 38 della Legge 29 luglio 2014 n.125 introdotto dall’articolo 12 del Decreto Delegato 13 ottobre 2015 n.153 è sostituito dal seguente:
“4 bis. Il titolo di proprietà per ottenere l’immatricolazione di aeromobili è costituito da:
a) gli atti previsti dalla Legge 29 ottobre 1981 n.87;
b) scrittura privata autenticata dal Direttore Generale dell’Autorità;
c) copia autentica del titolo in base al quale l’aeromobile è stato precedentemente immatricolato nel registro aeronautico di provenienza se il soggetto richiedente l’immatricolazione risulta esser l’ultimo proprietario registrato in base al certificato di cancellazione rilasciato da tale registro;
d) copia semplice del titolo indicato al punto c) unitamente ad apposita dichiarazione autenticata del proprietario attestante la validità del titolo stesso.
I punti a) e b) costituiscono anche titolo per ottenere la registrazione, modifica e cancellazione di diritti reali di garanzia o contratti di locazione finanziaria.”.
Art. 3
1. Il punto 4), lettera c), comma 3, dell’articolo 38 della Legge 29 luglio 2014 n.125 è sostituito dal seguente:
“4) una società o trust di diritto sammarinese.”.
Art. 4
1. Dopo l’articolo 38 della Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche è inserito in seguente articolo 38-bis:
“Art. 38-bis
(Operatore di aeromobili)
1. E’ operatore, o esercente, colui che assume l’esercizio dell’aeromobile ed è tenuto all’equipaggiamento e approvvigionamento dello stesso. L’operatore ha altresì il potere di nominare e revocare il comandante ovvero di fissarne i poteri nei limiti imposti dalle norme vigenti.
2. Il proprietario di aeromobile, ovvero il conduttore nei casi di contratti di locazione finanziaria, è operatore dello stesso salvo diversa indicazione da fornirsi nelle forme previste dall’Autorità.
3. L’operatore è responsabile della gestione dell’aeromobile, dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante dell’aeromobile. Tuttavia, l’operatore non risponde dell’adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e soccorso e degli altri obblighi relativi alla spedizione o che le norme impongono al comandante quale capo della spedizione.
4. Il proprietario di aeromobile, il concedente in forza di contratto di locazione finanziaria, il locatore in forza di contratto di dry lease ed il soggetto finanziatore dell’aeromobile non sono responsabili per l’esercizio dell’aeromobile, salvo il caso in cui hanno posto in essere qualunque attività connessa a tale esercizio.
5. L’operatore risponde solidalmente con chi fa uso dell’aeromobile senza il suo consenso quando non abbia posto in essere la dovuta diligenza per evitare tale uso.”.
Art. 5
1. Dopo l’articolo 38-bis della Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche è inserito il seguente articolo 38-ter:
“Art.38-ter
(Legge dello Stato di immatricolazione dell’aeromobile)
1. La proprietà e gli altri diritti reali di garanzia sugli aeromobili, le forme di pubblicità degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti sono regolati dalla legge dello Stato di immatricolazione dell’aeromobile, fatta salva l’applicazione della Convenzione di Cape Town del 16 novembre 2001 relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e relativo Protocollo Aeronautico.
Art. 6
1. Il comma 3 dell’articolo 40 della Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
“3. L’iscrizione dei diritti reali di garanzia mantiene i suoi effetti pubblicitari fino ad avvenuta cancellazione dell’iscrizione stessa nei casi e nelle forme previste dalla legge.”.
Art. 7
1. Il comma 4 dell’articolo 59 della Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
“4. Nei casi di cui ai punti a), b), d), e), f) e q) si applica altresì la revoca della licenza di volo. Nei casi di cui ai punti l) ed o) si applica la sospensione della licenza da uno a sei mesi. L’operatore dell’aeromobile è solidalmente responsabile con il comandante per tutte le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nei confronti di quest’ultimo ai sensi del presente comma.”.
Art. 8
1. Dopo il comma 9, dell’articolo 59, della Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 9-bis:
“9-bis. Fino all’avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi della presente Legge, il Direttore Generale ha il potere di:
a) rifiutare il rinnovo di certificati di aeronavigabilità richiesto dall’operatore sanzionato per qualunque aeromobile appartenente alla flotta aerea da quest’ultimo operata;
b) rifiutare il rilascio di licenze di pilotaggio o convalide di licenze di pilotaggio nei confronti del comandante di aeromobile sanzionato;
c) rifiutare il compimento di qualsiasi altro atto richiesto dall’operatore sanzionato ed inerente l’operatore stesso, la flotta aerea da quest’ultimo operata ed il personale tecnico e di volo alle sue dipendenze.
d) ordinare il divieto di utilizzo degli aeromobili appartenenti alla flotta aerea operata dall’operatore sanzionato.
Tali poteri possono essere esercitati anche cumulativamente.”.
Art. 9
Articolo soppresso

Doing business in San Marino

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