Decreto Delegato 20 Febbraio 2026 nr 23 – Disposizioni in materia di Registro e disciplina dei Veicoli

13 Marzo 2026

A decorre dal 1° aprile 2026 (eccetto gli art. 6 e 18 comma 2) entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dal Decreto Delegato nr. 23 che aggiornano la normativa vigente in tema di commercio e circolazione dei veicoli. Si segnalano i seguenti articoli:

art. 2  per Veicolo  si intendono ciclomotori, motoveicoli, tricicli, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici.

art. 3 viene istituito in forma digitale il “Registro dei Veicoli” accessibile dai principali Uffici della Pubblica Amministrazione e dalle Forze dell’Ordine

art. 4  al momento del VISTO i dati del veicolo sono automaticamente iscritti nel Registro dei Veicoli e l’operatore economico indica obbligatoriamente marca, modello, nr di telaio, luogo di deposito, se uso  vendita o dimostrativo o sostituitivo o se è bene strumentale e se è un veicolo usato i km percorsi e la data di prima immatricolazione

art. 5 l’Ufficio Automezzi,  al termine delle procedure di immatricolazione, inserisce nel Registro il nr di targa assegnata, la data d’immatricolazione o radiazione

art. 6 è richiesta preventivamente al rilascio dell’autorizzazione ad operare una fidejussione bancaria di 200.000,00€ di  6 anni irrevocabile che deve rimanere valida anche qualora l’impresa cessi l’attività, sia posta in liquidazione, sospesa o revocata

art.7 lo spostamento del veicolo da luogo di deposito è concesso per massimo 30gg previa indicazione e motivazione dello spostamento nel luogo provvisorio

art. 8 le sanzioni applicate qualora il veicolo non sia presente nel luogo di deposito vanno da  €100,00 a € 10.000,00

art.9 gli operatori economici che operano con licenza al dettaglio o all’ingrosso di veicoli sono tenuti ad annotare nel Registro dei Veicoli i veicoli concessi in uso a terzi a titolo dimostrativo o sostitutivo

art.11 sono previsti controlli in caso di vendita inferiore a 6m da persone giuridiche a persone fisiche seguita da ulteriore vendita a persona giuridica o se persona fisica acquisti o venda più di 7 veicoli

art. 13 gli operatori economici al dettaglio o all’ingrosso devono annotare l’importazione o l’esportazione non definitiva  nel Registro dei Veicoli

DD23-2026

Doing business in San Marino

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