DECRETO DELEGATO 18 gennaio 2017 n.7

8 Febbraio 2017

PROROGA INCENTIVI PER L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ
Articolo Unico
1. Le disposizioni del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.95 “Incentivi per l’autoimprenditorialità”, già prorogate con Decreto Delegato 22 luglio 2014 n.110 e con Decreto Delegato 21 luglio 2015 n.108, sono prorogate a tempo indeterminato.
2. Per tutta la durata dell’incentivo di cui al comma 1 è effettuata una costante verifica degli oneri economici derivanti dall’erogazione dell’Indennità Economica Speciale (I.E.S.) che, nel caso superino la soglia di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni esercizio finanziari0, sono, per l’eccedenza, a carico del cap. 1-3-2490 “Fondo di intervento” ai sensi dell’articolo 24 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 ed eventualmente su specifico capitolo di spesa da istituirsi in sede di variazione al Bilancio di Previsione dello Stato.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.95 sono estesi anche ai percettori di indennità di disoccupazione di cui al Capo IV della Legge 31 marzo 2010 n.73 “Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l’occupazione e l’occupabilità”, con le modifiche indicate ai commi successivi.
4. L’articolo 2, comma 1, del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.95 è così modificato:
“1. I beneficiari del trattamento economico previsto dalla Legge 31 marzo 2010 n.73 al Titolo II, Capo III “Indennità Economica Speciale per mobilità” e successive modifiche e del trattamento economico previsto al Titolo II Capo IV “Indennità di Disoccupazione” della medesima legge, che siano regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro di cui all’articolo 19 o 22 e beneficino del trattamento economico previsto dall’articolo 20 o 23 della stessa legge, ed anche alle liste previste dalla Legge 19 settembre 1989 n.95, possedendone i relativi requisiti di iscrizione, possono accedere agli incentivi per l’autoimprenditorialità previsti dal presente decreto delegato. Tali incentivi consistono nel pagamento delle somme dovute a titolo di ammortizzatore sociale in via anticipata rispetto alle scadenze previste dalla Legge n.73/2010 e successive modifiche con le modalità previste dai successivi articoli.”.
5. L’articolo 4, comma 1, del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.95 è così modificato:
“1. Dalla data di rilascio della licenza per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e d), del precedente articolo 3, e dalla data del rilascio del Codice Operatore Economico per i soggetti cui al comma 1, lettere b) e c), dello stesso articolo, sussiste il diritto a ricevere le somme residue dovute da parte dell’ISS prendendo a riferimento:
a) nel caso dell’Indennità Economica Speciale, un periodo pari ad un massimo di sei mesi dalla data di rilascio della licenza, superando la durata indicata al comma 2 o al comma 3 dell’articolo 20 della Legge n.73/2010;
b) nel caso dell’Indennità di Disoccupazione, un periodo pari ad un massimo di sei mesi dalla data di rilascio della licenza, superando la durata indicata al comma 1, lettera a) o b), dell’articolo 23 della Legge n.73/2010.
A seguito della prosecuzione dell’attività oltre i primi sei mesi, l’ISS provvede con successivo pagamento entro il settimo mese di attività al pagamento delle residue somme dovute a titolo di Indennità Economica Speciale (I.E.S.) o di Indennità di Disoccupazione fino al termine previsto. Le somme non possono superare l’ammontare complessivo dell’indennità dovuta.”.
6. Con apposito decreto delegato viene stabilita la decadenza delle disposizioni previste dal Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.95 qualora se ne ritenga superata la necessità.

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