In seguito agli accordi siglati lo scorso mese di Luglio tra l’Ufficio Tributario di San Marino e l’Agenzia delle Entrate italiana ai fini di contrastare l’erosione delle basi imponibili e il trasferimento elusivo degli utili a livello globale, il Decreto Delegato 116 disciplina e regola le modalità di accesso ai cosiddetti “accordi preventivi fiscali” dedicati, in particolare, alle imprese che svolgono attività a carattere internazionale.
Gli accordi preventivi (unilaterali, bilaterali o multilaterali) servono a concordare in anticipo con l’Ufficio Tributario i criteri fiscali da applicarsi in determinate casistiche riguardanti come indicato all’Art. 1
- il calcolo del valore normale delle operazioni tra società sammarinesi e società estere collegate anche nei casi di trasferimento della residenza all’estero
- stabile organizzazione a San Marino o all’estero e l’attribuzione dei relativi utili e perdite.
- erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri redditi a o da soggetti non residenti
Possono accedere alla procedura gli operatori economici che svolgono attività con carattere internazionale che soddisfino almeno uno dei requisiti previsti dall’Art. 2 dopo una fase preliminare (pre-filing) con l’Ufficio Tributario per discutere gli aspetti procedurali del caso oggetto di un’eventuale successiva istanza (Art. 4)
L’istanza del contribuente all’Ufficio Tributario prevede una commissione di 10.000,00 30.000,00 o 50.000,00 €, determinata in base al fatturato complessivo del gruppo; per gli accordi unilaterali è dimezzata (art.3)
L’accordo sottoscritto vincola le parti per 5 periodi d’imposta e, a determinate condizioni, il contribuente può chiederne l’efficacia retroattiva (Art. 5)
Le modalità operative e i controlli sul rispetto dell’accordo saranno definiti con una circolare dell’Ufficio Tributario (Art. 6)