Decreti Legge nr 91-92-93-96 di Maggio 2020 e nr 97 del 2 Giugno 2020

9 Giugno 2020

In sintesi i punti salienti degli ultimi Decreti Legge emanati nel mese di maggio e giugno 

D.L. 91 del 26/5/20 (ratifica D.L. nr 63)

Art. 6Misure straordinarie in materia di imposte dirette, comma 6: Minimum tax
Tutti gli operatori economici sono esentati dal pagamento della minimum tax per il periodo d’imposta 2020. Nel caso tale imposta sia già stata versata, sarà possibile portare il relativo importo in detrazione, ovvero compensarlo con ulteriori imposte dirette e indirette a partire dal periodo di imposta 2020 senza alcun limite temporale.

Art.6, comma 8 bis: Per il periodo d’imposta 2020 rientrano tra le passività deducibili in sede di dichiarazione dei redditi le spese relative a servizi di bar e ristorazione nonché ad attività creative, artistiche e di intrattenimento sostenute nel territorio per un importo massimo di euro 300,00 e le spese relative alle attività sportive e le attività inerenti i servizi alla persona (centri estetici, parrucchieri, barbieri, tatuatori e similari) sostenute nel territorio per un importo massimo di euro 200,00.

Art. 6, comma 9: gli incentivi previsti per le attività di nuova costituzione (art. 73 della Legge n.166/2013) e per l’imprenditoria giovanile (punti b) e c) del comma 1, dell’articolo 4 della Legge 178/2015) sono prorogati per un anno ad esclusione di quelli scaduti al 31 dicembre 2019.

Art. 8 – Affitti passivi
La scadenza per sanare l’eventuale morosità dei canoni relativi al periodo marzo-settembre 2020, senza che costituisca causa di risoluzione del contratto, è posticipata al 31 marzo 2021 anziché al 31 dicembre 2020.

Art. 20 bis Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Viene introdotto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate nel periodo d’imposta 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per l’acquisto di dispostivi e di attrezzature di protezione individuale atti a contenere la diffusione del COVID-19 da utilizzarsi in detrazione dall’imposta generale sui redditi dovuta per gli esercizi 2020 e 2021 fino ad un massimo di euro 10.000 annui.

D.L.92 del 27/05/20 (ratifica D.L. nr 67)

Art. 1 – Misure straordinarie Cassa Integrazione Guadagni
In ogni caso non viene modificata in alcun modo la regolamentazione della Cassa Integrazione Guadagni.
Art. 2 – Modifica dell’articolo 15 della Legge n. 73/2010 – Erogazione indennità Cassa Integrazione Guadagni
E’ stata eliminata la verifica della disponibilità sui conti correnti dei soci delle società di capitali, al fine di non incorrere nella maggiorazione del 15% nel caso di erogazione diretta della CIG da parte dell’ISS, salvaguardando il principio
della separazione patrimoniale tra società e soci.
Art. 3 – Misure straordinarie a tutela dell’occupazione interna
Viene modificata la lettera a) dell’art. 3 consentendo l’assunzione nominativa dei frontalieri solo per amministratori e soci di società, personale stagionale già assunto in anni precedenti, eventuale distacco e/o trasferimento di dipendenti all’interno di società del gruppo. Non è stato modificato il periodo di efficacia del decreto ratificato e pertanto il
provvedimento continuerà a produrre effetti, salvo diverse disposizioni, fino al 31 dicembre 2020.

D.L.93+All del 27/05/20 (ratifica D.L. nr 68)

Art. 5 – Licenze di servizi, artigianali di servizi e libere professioni
Attività edili, impiantistiche, cantieristiche: viene eliminata la limitazione della presenza massima di 10 persone per ogni   
cantiere. Rimane l’obbligo della presenza massima di un operaio ogni 10 mq.

D.L.96 +All de 31/05/20 

Art. 1: la temperatura corporea considerata “non rischiosa” è passata da 37 a 37,5.

Art. 1 comma 2: sono consentite le attività corsistiche, incontri e riunioni, siano essi di natura privata, istituzionale o amministrativa, fermo restando rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato 1 ed eventuali specifici protocolli sanitari definiti dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie; per lo svolgimento di tali attività è consentito l’utilizzo di sale pubbliche.

Art. 2: sono consentite tutte le attività economiche senza alcuna limitazione rispetto alla presenza dei dipendenti in organico. 

Art.12: l’attività di screening individua le gradualità dei prelievi in base al numero degli occupati alla data del 31 marzo 2020 (i criteri e le modalità organizzative sono stabilite dall’ISS e avranno cura di coinvolgere il medico del lavoro); l’impossibilità di effettuare il test per causa non imputabile all’ISS o il rifiuto da parte del lavoratore comporta una astensione obbligatoria temporanea dal lavoro senza accesso ad alcuna delle misure di sostegno al reddito fino ad esecuzione del test (I lavoratori che si rifiutano di effettuare il test ma che prestano servizio lavorativo dal domicilio hanno diritto a continuare l’attività lavorativa fino all’interruzione di tale modalità di lavoro).

Non si applica più la limitazione ed il contingentamento per l’accesso dei clienti all’interno dei locali dell’attività, ma ovviamente all’interno dei locali va comunque rispettata la distanza minima tra le persone.

D.L.97-2020+All (ratifica D.L. nr 78)

Art. 7 Proroga scadenza compilazione catasto rifiuti 2019: le comunicazioni previste per l’anno 2020, inerenti alla dichiarazione catasto rifiuti per l’anno 2019, sono posticipate al 30 giugno 2020 con la relativa riapertura del portale per le registrazioni.

Art. 13 Deroga temporanea all’obbligo di deposito dell’originale delle domande di marchio, brevetto o disegno e delle convalide di brevetto europeo.

 Artt. 14 e 15 Modifiche all’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4: è consentito stipulare contratti di lavoro a tempo determinato anche nel caso in cui l’operatore abbia fatto o farà ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4. I lavoratori assunti a partire dall’entrata in vigore del presente decreto potranno beneficiare dell’indennità di Cassa Integrazione Guadagni causa 4) solamente dopo aver svolto attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro per almeno 100 giorni validi agli effetti previdenziali.

 Art. 17 Vendite promozionali: sono consentite solo per il “Black Friday” (27 e 28 novembre 2020) e le vendite di fine stagione per l’anno 2020 potranno essere effettuate dagli operatori commerciali al dettaglio esclusivamente durante il periodo 1° agosto al 1° settembre

Doing business in San Marino

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