Decisiva la residenza per il prelievo tedesco

11 Settembre 2023

Il Sole 24 Ore 18 Agosto 2023 di Alessandro Germani

Tassazione in Germania in base alla Convenzione per la partecipazione ceduta

La plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione italiana da parte di una partnership tedesca fiscalmente trasparente è imponibile solo in Germania in base alla convenzione fra i due Paesi. È quanto emerge dalla risposta a interpello 418/2023 delle Entrate.

Alfa è una società tedesca in forma di KG assimilabile a una Sas italiana che ha come soci Beta in qualità di accomandante e Gamma come accomandatario e detiene una partecipazione del 100% nella società italiana Delta Srl. Alfa in Germania è un’entità fiscalmente trasparente e i suoi soci sono residenti in Germania come attestato dai relativi certificati di residenza.

Alfa cede a un’altra società del gruppo tedesca la partecipazione italiana, realizzando così una plusvalenza imponibile ex articoli 73, 23 comma 1 lettera f) e 67 comma 1 lettera c) del Tuir. Poiché la convenzione Italia Germania prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell’alienante, il dubbio verte se ciò debba riguardare Alfa (cioè la società che vende la partecipazione) oppure Beta (il socio).

L’Agenzia conferma che i benefici della convenzione si applicano in capo ad Alfa, benché sia un soggetto trasparente, in base al presupposto che sia Alfa che Beta sono soggetti fiscalmente residenti in Germania ed ivi tassati. Viene confermato così che non c’è invece tassazione in Italia. Infatti la plusvalenza in una società italiana è imponibile in Italia, ma interviene poi la convenzione fra i due Paesi che prevale sulla norma interna.

Circa il soggetto cui applicare i benefici convenzionali occorre guardare al protocollo aggiuntivo della convenzione Italia Germania che è stato commentato anche dal report Ocse del 1999 sulle partnership. Esso ha chiarito che in generale i benefici non si applicano alle entità trasparenti, tranne i casi in cui ciò sia espressamente previsto. E l’Ocse cita come caso proprio il protocollo della convenzione Italia Germania. L’importante è che vi sia tassazione nello Stato di residenza della partnership. Pertanto i benefici della convenzione si applicano su Alfa benché trasparente e la tassazione tedesca poi vi sarà in capo al socio Beta, che è fiscalmente residente in Germania e ivi tassato. Senza alcuna tassazione in Italia. Del resto, ciò è in linea con i precedenti di prassi (risoluzioni 17/E/06 e 167/E/08).

Doing business in San Marino

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