Dazi sulle royalties se sono richieste nel contratto

7 Agosto 2017

Il Sole 24 Ore 31 Luglio 2017 di Luca Benigni e Ferruccio Bogetti

Dogane. I diritti di licenza vanno inclusi nell’importo da dichiarare se rappresentano una condizione per la produzione e la vendita delle merci

Il costo delle royalties non sempre è da includere nella determinazione del valore di dogana da dichiarare all’importazione delle merci nell’Unione europea. I dritti di licenza devono essere sommati al valore della merce solo se è provato che sono richiesti all’acquirente/importatore dal licenziante estero e/o dal venditore/esportatore quale condizione per la vendita delle merci importate. Sono queste le conclusioni emerse dalle sentenze 2389/9/2017 e 2390/9/2017 della Ctr Lombardia (presidente Micheluzzi, relatore Taviano).
A seguito dell’importazione in Italia da parte di una Spa di una partita di giocattoli oggetto del proprio commercio, l’amministrazione delle Dogane notifica un accertamento suppletivo e di rettifica per parziale mancato pagamento dei dazi doganali, seguito da un atto di irrogazione sanzioni.
Secondo l’amministrazione la società contribuente non ha correttamente dichiarato il valore di dogana, non avendo incluso nel valore dei prodotti importati il costo delle royalties pagate al licenziante estero titolare del marchio.
La società propone un primo ricorso contro il tributo e un secondo contro le sanzioni. Secondo la contribuente, l’amministrazione non ha provato che il preventivo pagamento dei diritti di licenza sia condizione per il perfezionamento della vendita e neppure la connessione contrattuale tra il licenziante estero titolare del marchio e il fabbricante estero. In ogni caso la situazione di incertezza normativa esime dalle sanzioni.
L’amministrazione resiste e sottolinea che i diritti di licenza sono riferibili alla merce importata, costituiscono condizione di vendita della merce e, infine, sono richiesti dal licenziante estero titolare del marchio al fabbricante estero per il perfezionamento della vendita all’importatore/contribuente. Ecco perché, secondo l’ufficio, le sanzioni irrogate sono perciò legittime.
La Ctp riunisce i ricorsi, respinge quello sui tributi e accoglie quello sulle sanzioni. Appellano la sentenza di primo grado sia la società sia l’amministrazione, ognuno per la propria soccombenza.
La Ctr accoglie il primo, rigetta il secondo. In particolare, i giudici affermano che i diritti di licenza devono essere sommati al valore della merce da dichiarare in dogana solo se è provato che sono richiesti all’acquirente/importatore dal licenziante estero e/o dal venditore/esportatore quale condizione per la vendita delle merci importate.
Pertanto la maggiorazione del valore di dogana per diritti di licenza è legittima solo se l’importatore/contribuente, in caso di loro mancato pagamento prima dell’esportazione, può sottostare, a tutela del licenziante estero, al blocco della produzione, della logistica e della consegna delle merci da parte del fabbricante estero.
Inoltre, sempre secondo i giudici, i diritti di licenza pagati dall’acquirente/importatore dopo la rivendita delle merci successiva all’introduzione nel territorio comunitario non costituiscono di per sé presupposto che impone all’ufficio la rettifica del valore di dogana.
La commissione ricorda che il regime daziario applicabile deve sempre essere coerente con il regime Iva interno: essendo i corrispettivi per i diritti di licenza generalmente soggetti all’Iva, il pagamento ulteriore del dazio potrebbe dare luogo a una doppia imposizione.

Doing business in San Marino

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