I dati inviati a fini penali con rogatoria sono utilizzabili per l’accertamento

5 Luglio 2018

Il Sole 24 Ore 25 GIUGNO 2018 di Marcello Maria De Vito

FISCO INTERNAZIONALE

La limitazione dettata dalle autorità di San Marino non blocca il Fisco italiano

Se uno Stato estero limita l’utilizzo di dati trasmessi solo a specifici fini penali, questi possono essere utilizzabili anche a fini tributari. Ciò perché l’osservanza delle convenzioni internazionali non costituisce diritto fondamentale di rango costituzionale e, quindi, la sua violazione non comporta la nullità della pretesa tributaria, mancando in tale campo una disposizione equiparabile all’articolo 191 del Codice di procedura penale. Sono questi i principi statuiti dalla Ctr Emilia Romagna con la sentenza 1045/4/2018 (presidente Gobbi, relatore Ziroldi).
L’agenzia delle Entrate contestava a un contribuente l’omessa indicazione nel quadro RW di investimenti finanziari detenuti a San Marino e l’omessa dichiarazione di redditi, per pari importo, in virtù della presunzione legale relativa secondo la quale le somme detenute in Paesi black list sono alimentate da redditi sottratti a imposizione.
Il contribuente ricorreva deducendo, tra l’altro, l’inutilizzabilità dei dati ai fini tributari, essendo stati dichiarati, per espressa riserva delle autorità sanmarinesi, utilizzabili ai soli fini dell’accertamento dei reati contenuti nella rogatoria.
La Ctp accoglieva il ricorso dichiarando la documentazione inutilizzabile, poiché la materia fiscale non rientrava tra quelle oggetto di rogatoria. L’Agenzia appellava la sentenza.
Secondo la Ctr, non è controverso che le autorità sanmarinesi avessero limitato l’utilizzo dei dati per l’accertamento di reati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e all’esercizio abusivo del credito bancario. Tuttavi, ricorda la Ctr, la Cassazione è ferma nel ritenere che una qualsiasi irrituale acquisizione di dati non comporta, di per sé, l’inutilizzabilità degli stessi. Non esiste, infatti, nell’ordinamento tributario, una disposizione equiparabile all’articolo 191 del Codice di procedura penale. La nullità va dichiarata anche in campo tributario, continua la Ctr, solo quando sono violati diritti fondamentali di rango costituzionale.
Pertanto, mentre è indubbio che i dati siano inutilizzabili per altri fini penali, resta da stabilire se lo siano ai fini tributari. La Ctr, conscia dell’oscillante giurisprudenza di merito, ritiene di correlare l’inutilizzabilità solo alla violazione di un divieto attinente a diritti fondamentali di rango costituzionale, quali domicilio, libertà personale, libertà e segretezza delle comunicazioni.
Nel caso di specie, secondo i giudici, la prova acquisita in violazione del divieto ha leso l’interesse all’osservanza delle convenzioni internazionali. Tale diritto, però, non è compreso tra i diritti fondamentali di rango costituzionale, non ricevendo tutela dall’articolo 10 della Costituzione. Infatti, la Consulta ha più volte affermato che il comma 1 dell’articolo 10 si riferisce alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e non ai singoli impegni assunti in campo internazionale dallo Stato.
Di conseguenza l’interesse all’osservanza delle convenzioni non può assumere valore preminente rispetto a quello dello Stato di assicurare l’acquisizione dei tributi secondo la capacità contributiva dei cittadini. Pertanto, la Ctr ha accolto l’appello dell’ufficio.

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