Dall’emissione all’Iva, la fattura elettronica cambia le operazioni tra Italia e San Marino

8 Ottobre 2021

Il decreto 21 giugno 2021 del ministero dell’Economia ha dato attuazione all’articolo 12 del Dl 34/2019, che prevedono che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino debbano essere eseguiti in via elettronica.
Le regole tecniche hanno trovato collocazione nel provvedimento 211273 delle Entrate datato 5 agosto 2021, emanato in osservanza dell’articolo 21 del Dm del 21 giugno.

L’effetto pratico di tali novità è che le regole che disciplinano gli scambi tra Italia e San Marino, contenute nel decreto del ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, troveranno a breve applicazione, facoltativamente dal 1° ottobre 2021 e obbligatoriamente dal 1° luglio 2022, nell’ambito della fatturazione elettronica che già conosciamo, con qualche ulteriore specificità che di seguito esaminiamo.

Dal punto di vista dell’assolvimento dell’imposta, il decreto prevede che:

  • le cessioni effettuate da parte dei soggetti passivi mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino (Italia-San Marino) e i servizi connessi, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del Dpr 633/1972. Sono assimilate a tali cessioni l’invio di beni mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto;
  • le cessioni effettuate da operatori sanmarinesi mediante l’introduzione dei beni nel territorio dello Stato (San Marino-Italia) assolvono l’imposta ai sensi dell’articolo 71 del Dpr 633/1972, ossia sono tenuti al pagamento dell’imposta i contribuenti per i quali o per conto dei quali essa è effettuata;
  • momento di effettuazione dell’operazione sono l’emissione della fattura o il pagamento del corrispettivo, ovvero l’inizio del trasporto o della spedizione.
  • In quest’ultimo caso, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

    Dal punto di vista dell’emissione della fattura elettronica, il decreto prevede che:

    • per le cessioni di beni Italia-San Marino, la fattura elettronica non imponibile trasmessa dal cedente italiano al cessionario sanmarinese (tramite lo Sdi) sia verificata dall’ufficio tributario di San Marino, che ne convalida la regolarità e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’agenzia delle Entrate attraverso un apposito canale telematico.
    • per le cessioni di beni San Marino-Italia, la fattura elettronica emessa dall’operatore sanmarinese viene trasmessa dall’ufficio tributario di San Marino allo Sdi, il quale la recapita al cessionario italiano che può visualizzare l’esito dei controlli, oltre ai dati fiscali della fattura, attraverso canale telematico messo a disposizione dalle Entrate sul sito «Fatture e corrispettivi».

    Permane, per le cessioni di beni San Marino-Italia:

    • la possibilità di addebitare l’imposta nella fattura elettronica, nel qual caso l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario di San Marino. L’esito positivo del controllo da parte dell’Agenzia è reso noto telematicamente al cessionario, che da tale momento può operare la detrazione dell’imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti;
    • la possibilità di non indicare l’imposta nella fattura elettronica, nel qual caso l’operatore italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite Sdi assolve l’imposta in reverse charge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia per l’integrazione delle fatture elettroniche.

    Le regole contenute nel provvedimento del 5 agosto

    Il provvedimento contiene specifiche regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche. Dal contenuto del provvedimento e sulla base delle informazioni ricevute da AssoSoftware, possiamo affermare che per l’operatore italiano cedente o cessionario non cambia nulla rispetto alle attuali modalità di invio e ricezione delle fatture elettroniche, salvo indicare lo specifico codice destinatario dell’hub di San Marino per quanto riguarda le fatture emesse.

    Per l’operatore sanmarinese, invece, che invia o riceve le fatture elettroniche, valgono le nuove regole tecniche emesse dal ministero delle Entrate di San Marino che prevedono specifiche e tracciati ad hoc per l’interfacciamento con l’hub dell’Ufficio tributario dello Stato di San Marino.

    Rimangono da verificare le modalità con cui saranno resi disponibili gli esiti dei controlli sull’esigibilità dell’Iva e se questi saranno accessibili anche agli operatori collegati tramite intermediari accreditati (i.e. hub privati). A breve sarà possibile conoscere, grazie alle attività di coordinamento di AssoSoftware, le esatte modalità operative concretamente utilizzabili con i software gestionali.

Doing business in San Marino

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