Dalle Spa ai trust «proprietari» in chiaro

11 Maggio 2018

Il Sole 24 Ore 30 Aprile 2018 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Antiriciclaggio. Entro il 4 luglio va emanato il decreto Mef-Sviluppo: numerosi i soggetti abilitati ad accedere a dati sensibili, compresi alcuni privati

In arrivo l’obbligo di comunicare al Registro imprese il titolare effettivo ma mancano le istruzioni

A poco più di due mesi dalla dead line per l’emanazione non trapela ancora nulla sul decreto attuativo relativo alle modalità di comunicazione di dati e notizie sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust all’apposita sezione del Registro delle imprese. Nonostante si tratti di problematiche molto delicate che coinvolgono in modo massiccio imprese e professionisti, contrariamente a quanto avvenuto per altri decreti dai dicasteri competenti (Mef e ministero dello Sviluppo economico) al momento non viene reso noto nulla in consultazione pubblica.
Il decreto 90/2017 di modifica della normativa antiriciclaggio ha previsto l’istituzione di un’apposita sezione del Registro delle imprese all’interno della quale vanno indicate le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust (nuovo articolo 21 del Dlgs 231/2007). La sezione verrà alimentata solo in via telematica e in esenzione da imposta di bollo attraverso una comunicazione che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione presso il Registro delle imprese saranno obbligate a effettuare.
Le modalità attuative relative alle comunicazioni ai dati e alle informazioni da fornire vanno disciplinate – come detto – da un decreto Mef e Sviluppo da emanarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore delle modifiche: e quindi entro il 4 luglio 2018. Il testo di cui non c’è traccia, appunto.
Così le informazioni
Gli amministratori di società di capitali devono acquisire sulla base delle scritture contabili e societarie le informazioni relative al titolare effettivo della società e conservarle per cinque anni. Nel caso in cui ciò non sia possibile dovranno rivolgere richiesta ai soci, il cui rifiuto o inerzia comporta l’impossibilità di esercitare il diritto di voto con l’eventuale impugnabilità delle delibere assunte. Le informazioni vanno poi comunicate ai soggetti obbligati all’osservanza degli adempimenti antiriciclaggio, e, non appena sarà operativa la modalità, alla Camera di commercio.
I contenuti del decreto
Il testo deve stabilire:
dati e informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare;
modalità e termini entro cui effettuare la comunicazione;
modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese tempestivamente accessibili alle autorità ispettive e di vigilanza;
modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento.
È evidente che si tratta di informazioni molto delicate e, nonostante la normativa preveda delle restrizioni all’accesso della sezione, in realtà i soggetti che verranno abilitati sembrano essere numerosi. Ne consegue che una volta operativa la disposizione, di fatto, verranno fortemente ridimensionate le possibilità di schermare, attraverso fiduciarie, operazioni di carattere commerciale e, quindi, di garantire l’anonimato dei fiducianti, in presenza di esigenze di concorrenza e/o esclusiva o di altre ragioni legittime.
Chi potrà accedere
Sono abilitati all’accesso:
Mef, Autorità di vigilanza di settore, Uif per l’Italia, direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza attraverso il Nucleo speciale polizia valutaria senza alcuna restrizione;
direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale;
soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica;
soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale. L’interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.
L’accesso alle informazioni può essere escluso qualora riguardino persone incapaci o minori d’età o nel caso in cui esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumità.

Doing business in San Marino

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