Dal 1°gennaio il grande fratello fiscale Ue
8 Novembre 2025
Il Sole 24 Ore 8 Ottobre 2025 di Alessandro Galimberti
A meno di tre mesi dall’entrata in vigore della direttiva Dac 8 (2226/2023/Ue), approda al Consiglio dei ministri di oggi lo schema di decreto di recepimento legato all’attuazione della legge 91/2025 (legge di delegazione europea 2024).
la Dac 8, in vigore dal 1° gennaio amplia lo scambio automatico di informazioni fiscali ai pochi varchi ancora non presidiati mediante la creazione del Registro unico dell’Ue che riceverà e centralizzerà tutte le informazioni fiscali dei residenti nell’Unione rilevanti per lo scambio «ampliato»: un gigantesco data base in cui ogni Paese potrà consultare la radiografia dei propri contribuenti, ovunque risiedano, e che di fatto segnerà anche il superamento dello scambio automatico stesso.
Il codice fiscale Ue
La grande operazione di armonizzazione delle informazioni fiscali prevede la circolarizzazione del Nif (numero di identificazione fiscale) di ogni cittadino/residente europeo, codice su cui verranno imputate tutte le operazioni fiscalmente rilevanti in ottica transnazionale . Operazioni che, con la nuova direttiva, aumentano di numero e anche di ambito. I redditi da lavoro, già oggetto di scambio automatico dal 2011, diventano «redditi da lavoro dipendente», mentre gli accordi preventivi con il fisco ( ruling) escono dal perimetro delle grandi società e diventano rilevanti – e oggetto di «scambio» – anche se a siglarli è un contribuente persona fisica – ma con il limite soglia di 1,5 milioni di euro, compresi bonus e sottostanti di qualsiasi natura.
Cripto attività
Gli stati Ue hanno adottato molteplici normative in materia di criptoattività, ma la natura e l’utilizzo transnazionale rende spesso difficile l’identificazione, il controllo e la tassazione. È per questo che la Dac8, integrando la direttiva 2011/16/UE, si propone – attraverso l’introduzione dell’obbligo di scambio automatico e periodico di informazioni e la creazione, a partire dal 31 dicembre 2026, di un registro centrale di queste comunicazioni – di fornire agli Stati strumenti efficaci per combattere fenomeni di frode, di elusione o di non tassazione dei proventi da criptoattività.
Le prime informazioni oggetto di scambio automatico saranno quelle relative al periodo d’imposta 2026. Oltre alle informazioni riguardanti i soggetti detentori e i relativi Casp ( Crypto-asset service provider), andrà specificata la tipologia e l’importo lordo aggregato e il numero di transazioni realizzate.
Ruling e persone fisiche
Altro obiettivo della direttiva è estendere l’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri alle operazioni poste in essere da persone fisiche facoltose.
In particolare, viene previsto dal 1° gennaio 2026 l’ obbligo di scambio automatico di informazione per i ruling transfrontalieri che hanno per oggetto un’operazione o una serie di operazioni che superino l’importo di 1,5 milioni (o una somma equivalente in altra valuta); il ruling preventivo transfrontaliero che determina se una persona è o meno residente ai fini fiscali nello Stato membro che emette il ruling.
Un’attenzione molto particolare è focalizzata sui redditi derivanti dai dividendi su conti non di custodia. La direttiva, infatti, evidenzia che questi redditi spesso sfuggono dalle comunicazioni attualmente obbligatorie.