Crisi aziendali, da chiarire il momento in cui i sindaci devono intervenire

14 Dicembre 2018

Il Sole 24 Ore lunedì 5 NOVEMBRE 2018 di Claudio Ceradini

FALLIMENTO

Giudici ancora divisi sull’insorgenza della responsabilità

La questione sarà affrontata dai Dlgs di attuazione della riforma dell’insolvenza

È ancora incerta l’individuazione del momento in cui il collegio sindacale deve attivarsi nella denuncia delle crisi aziendali, per non incorrere nelle responsabilità conseguenti alla propria inerzia. Questo è il quadro che emerge dall’analisi degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità e merito anche recenti.
La questione dovrebbe essere chiarita dai decreti di attuazione della legge delega per la riforma della disciplina di crisi ed insolvenza (legge 155/2017) che nei prossimi giorni dovrebbero ricevere il primo via libera del Consiglio dei ministri.
Quando risponde il collegio
Il dato comune alle diverse pronunce è che la responsabilità solidale del collegio sindacale per inosservanza del dovere di vigilanza non richiede l’individuazione di specifici inadempimenti. È sufficiente che non abbia individuato evidenti violazioni della legge o dello statuto, o che rilevandole non abbia reagito con sufficiente tempestività, esercitando i poteri che la legge gli riconosce.
Il punto è calare lo schema nel contesto dell’insorgenza della crisi per comprendere quando la situazione possa considerarsi sufficientemente evidente e grave da imporre all’organo di controllo diligente di attivarsi affinchè il dissesto non si ampli, ben sapendo quanto critica sia la decisione quando alle difficoltà emergenti si contrapponga la rappresentazione da parte degli amministratori di piani di risanamento, ontologicamente incerti.
Di sicuro il collegio sindacale che tolleri l’occultamento delle reali perdite nei bilanci di esercizio, operato con evidenti artifizi contabili come l’ esposizione di crediti inesistenti o l’ allocazione di avviamenti mai acquisiti, impedendo così che emerga il reale depauperamento del patrimonio e si inneschi l’obbligo di ripianamento o di cessazione della gestione, è solidalmente responsabile con gli amministratori per il danno generato dalla prosecuzione dell’attività.
Avrebbe dovuto reagire relazionando all’assemblea e se necessario rivolgendosi al tribunale per denunciare le gravi irregolarità riscontrate. Il suo intervento avrebbe evitato l’ampliamento del dissesto, e quindi l’inerzia costituisce inadempimento ai propri obblighi di vigilanza e comporta la responsabilità per il danno prodottosi (Corte appello di Napoli del 3 luglio 2018, Tribunale di Roma del 9 febbraio 2018).
Diversa è la situazione su cui lo stesso Tribunale di Roma si è pronunciato a fine 2017. Alla emersione di pur chiari sintomi di crisi (inadempimento del gruppo agli obblighi restitutori derivanti da un prestito obbligazionario) il collegio assiste alla predisposizione di un piano di rilancio, che nei mesi successivi fallisce per la mancata adesione degli investitori interpellati. Il debitore rileva la crisi e deposita domanda di concordato preventivo circa sei mesi dopo l’insorgenza del “sintomo”. Secondo il Tribunale di Roma amministratori e sindaci sono solidamente responsabili per gli oneri finanziari maturati in quel periodo, che l’accesso a una procedura concorsuale avrebbe sterilizzato, ma soprattutto per i compensi corrisposti ai professionisti incaricati di redigere il piano, poi fallito.
Ogni tentativo di soluzione andrebbe infatti esperito nell’alveo di uno degli strumenti offerti dalla legge fallimentare, per cui diverrebbe obbligo dell’organo di controllo attivarsi immediatamente richiedendone il ricorso, indipendentemente dalla presenza di piani anche ragionevoli, ma mai certi, di risanamento.
La riforma in arrivo
Nelle due situazioni l’evidenza della gravità assume connotati molto diversi. La mancanza di una norma di chiusura oggi lo consente, e su questo punto ci si attende che i decreti attuativi della legge delega 155/2017 intervengano. Tutte le versioni sino ad oggi circolate prevedono che l’attivazione dell’organo di controllo al manifestarsi di precisi sintomi di crisi ne sterilizzi la responsabilità.
L’aspetto delicato è l’individuazione di quelle condizioni. Se dovessero convergere, come pare, sui «fondati indizi di crisi» destinati a innescare le nuove procedure di allerta, funzionali a tutt’altro e cioè a favorire una soluzione in fase precoce, potrebbero produrre effetti indesiderati. Se invece trovassero riferimento in parametri che individuano condizioni più prossime all’insolvenza, che la delega destinerebbe al riconoscimento al debitore delle misure premiali, il contributo alla precisazione degli obblighi di controllo sarebbe tangibile.

Doing business in San Marino

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