Creare gruppi non è mai elusione

8 Giugno 2018

Il Sole 24 Ore 23 Maggio 2018 di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

Consolidato fiscale. Con la risoluzione 40/E le Entrate «approvano» il conferimento di partecipazioni

L’operazione è sempre motivata da valide ragioni economiche

La risoluzione 40/E/2018 del 17 maggio diffonde la risposta a un interpello che prospetta un’operazione per creare un gruppo societario (conferendo partecipazioni) con finalità di ottimizzazione della gestione societaria. La struttura che ne nasce ha i requisiti per l’adozione del consolidato fiscale nazionale. Le risposte delle Entrate (già analizzate sul Sole 24 Ore del 18 maggio) confermano sia la possibilità di adottare il regime di consolidamento sia l’assenza di ragioni elusive nella riorganizzazione societaria.
Concentriamo l’attenzione su questo secondo aspetto, soprattutto per ricavare princìpi e criteri generali estrapolabili dalla risposta al caso specifico.
Il conferimento
L’operazione prevede il conferimento di partecipazioni di controllo in neutralità fiscale, ai sensi dell’articolo 177 comma 2 del Tuir, posto in essere da persone fisiche a favore di una holding neo costituita. Non viene – correttamente – posto alcun dubbio su liceità dell’operazione e assenza di qualsiasi carattere elusivo. La risoluzione di fatto conferma l’assunto dell’istante secondo cui «la nuova struttura è perfettamente coerente con le logiche di gruppo che caratterizzano il tessuto imprenditoriale italiano e internazionale e consente di superare un’impostazione ormai obsoleta che vede tre società, pur appartenenti allo stesso soggetto economico, essere possedute direttamente da persone fisiche in assenza di una società capogruppo di riferimento».
L’adozione del consolidato
La nuova struttura permette di adottare lo strumento del consolidato fiscale o, sostanzialmente, la possibilità di compensare risultati positivi e negativi delle entità partecipanti. Essendo l’applicazione di una norma di sistema, non può esistere un risparmio di imposta illegittimo. Quindi «come evidenziato dall’istante, l’assenza di un vantaggio fiscale indebito è di per sé sufficiente ad escludere che la riorganizzazione oggetto della presente istanza possa essere inquadrata come una forma di abuso del diritto».
I vantaggi della holding
La risoluzione si spinge oltre, con considerazioni che potranno essere utilizzate in altri casi di ricorso a strutture analoghe: «In ogni caso, la configurazione di un abuso sarebbe esclusa dalla circostanza che l’operazione riorganizzativa è motivata da valide ragioni economiche. La suddetta riorganizzazione, infatti, è finalizzata a razionalizzare la struttura concentrando la proprietà delle società (…) in capo alla Holding, con conseguente ottenimento di evidenti benefici».
Questi benefici extra fiscali possono essere così riassunti:
l’adozione di una struttura centralizzata che svolge attività di direzione e coordinamento;
la presentazione del gruppo in modo trasparente e razionale al sistema creditizio o ad eventuali investitori;
la possibilità di copertura di perdite di una o più società del gruppo mediante l’utilizzo di utili di altre;
la possibilità di intervenire negli assetti proprietari a monte (le quote della holding) con operazioni volte al passaggio generazionale;
lo spostamento di eventuali conflitti soceitari sul livello più alto (la holding), mantenendo indenni le società operative.

Doing business in San Marino

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