Il costo antieconomico non diventa indeducibile

10 Ottobre 2017

Il Sole 24 Ore 16 Settembre 2017 di Antonio Iorio

Cassazione. Le scelte aziendali spettano all’imprenditore

L’opportunità di un costo, e quindi la sua eventuale antieconomicità, non può essere sindacata dall’amministrazione in termini di indeducibilità, perché si tratta di valutazioni della strategia commerciale riservate all’esclusivo giudizio dell’imprenditore.
Ad affermare questo importante principio è la Corte di cassazione con la sentenza 21405 depositata ieri.
L’Agenzia delle entrate disconosceva ad una società la deducibilità di un cospicuo costo perché ritenuto antieconomico. Più precisamente, la contribuente aveva risolto un contratto di servizi con una società del gruppo per fornitura di attività di marketing, sottoscrivendo uno specifico accordo. In base a tale atto l’impresa sottoposta al controllo fiscale si faceva carico di tutte le spese sostenute dalla società di marketing.
L’Agenzia riteneva che la nuova somma concordata fosse superiore al corrispettivo previsto nel contratto iniziale, tanto è che se lo avesse proseguito sino a scadenza avrebbe avuto minori oneri.
Ne conseguiva, così, che secondo l’amministrazione i maggiori costi assunti, seppur giustificabili nell’economia di un gruppo, non potevano considerarsi inerenti, poiché sostenuti in favore di un soggetto che non aveva alcun titolo per pretendere somme ulteriori rispetto al corrispettivo originariamente pattuito. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gradi di merito confermava l’illegittimità della rettifica. L’Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando un’errata interpretazione da parte del giudice di appello.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto richiamato un orientamento secondo il quale i comportamenti antieconomici rappresentano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che legittimano il recupero a tassazione dei relativi costi. L’amministrazione, però, non può valutare anche la necessità o l’opportunità di tali costi rispetto all’oggetto dell’attività.
Si tratta, infatti, di una valutazione della strategia commerciale riservata all’esclusivo giudizio dell’imprenditore.
Nella specie, l’antieconomicità derivava esclusivamente dalla considerazione da parte dell’Agenzia dell’accordo risolutivo sottoscritto tra le società del gruppo che risultava oggettivamente di valore superiore rispetto alla mera prosecuzione del contratto originario.
Tuttavia, senza ulteriori elementi rilevatori di una finalità estranea alla gestione aziendale, la scelta della società non poteva essere sindacata.
La decisione appare particolarmente importante poiché rimarca il ruolo dell’imprenditore nelle scelte aziendali.
Secondo il principio affermato ora dalla Cassazione l’eventuale comportamento ritenuto antieconomico da parte dell’Ufficio non può di per sé determinare l’indeducibilità di un costo, con la conseguenza che occorrono altri elementi dai quali desumere l’effettivo intento di evadere.

Doing business in San Marino

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