Costi deducibili se le royalty portano vantaggi aggiuntivi

11 Dicembre 2017

Ricerca e sviluppo. Cost-sharing e licenza di know-how di Giacomo Albano

La compartecipazione ai costi di ricerca e sviluppo in virtù di un contratto di cost-sharing si giustifica sul piano economico se attribuisce il diritto di sfruttare economicamente il bene frutto della ricerca senza corrispondere ulteriori importi a titolo di royalty. È quanto emerge dalla sentenza dell Ctr Lombardia 604/ 49/ 2017 del 16 febbraio scorso (presidente Izzi, relatore Franconiero), con cui i giudici lombardi hanno accolto l’appello presentato dall’ufficio delle Entrate, ribadendo il principio secondo cui la deducibilità delle royalty deve fondarsi su effettivi vantaggi economici conseguiti dal licenziatario.
La controversia riguarda una società italiana appartenente a un gruppo multinazionale, cui le Entrate avevano contestato la deducibilità di costi – e la detraibilità della relativa Iva – sostenuti nei confronti di alcune consociate estere a titolo di royalty per l’acquisizione di licenze d’uso in esclusiva di marchi relativi ai beni commercializzati e del know-how per la relativa fabbricazione, imballaggio, vendita e distribuzione.
La contestazione si basava sulla circostanza che tali royalty costituissero una duplicazione di costi rispetto a quelli già sostenuti dalla società italiana per l’acquisizione di servizi identici in virtù di altri contratti infragruppo. La società accertata, infatti, compartecipava alle spese di sviluppo del know-how in virtù di alcuni accordi di cost sharing con le proprie consociate estere. Inoltre, le royalty sostenute per la licenza del know-how e dei marchi si riferivano alla fase della produzione, mentre la consociata italiana era impegnata esclusivamente nella distribuzione.
I giudici di primo grado avevano accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che nel caso di specie non si verificasse una duplicazione di costi. E questo, anche se tra i contratti di licenza del know-how e quelli di compartecipazione ai costi di ricerca e sviluppo non c’erano differenze sostanziali, dato che che entrambe le tipologie garantivano di fatto alla consociata la conoscenza e l’utilizzo del know-how. Ciò in quanto le royalty pagate dalla società italiana alle consociate estere si giustificavano non solo per l’acquisizione del know-how relativo alla fabbricazione e distribuzione dei prodotti, ma anche per l’uso del relativo marchio.
Sul punto veniva sottolineato che le linee guida Ocse riconoscono la possibilità per una società distributrice di corrispondere a proprie consociate estere royalty per l’uso di marchi.
I giudici della Ctr Lombardia hanno riformato la sentenza della Commissione provinciale ritenendo che i costi recuperati non fossero inerenti, in quanto la società accertata non aveva fornito la dimostrazione dell’utilità aggiuntiva derivante dal contratto di licenza del know-how (e dalle relative royalty corrisposte) rispetto ai costi addebitati in virtù del contratto di cost-sharing. È stato quindi ribadito il principio per cui la deducibilità dei costi infragruppo deve basarsi su un effettivo vantaggio economico, che non sussiste in presenza di una duplicazione dei costi.

Doing business in San Marino

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