Così se il residente in Svizzera cede quote di società in Italia
9 Luglio 2026
Il Sole 24 Ore 22 Giugno 2026 di Fabrizio Cancelliere
Un soggetto, di origine e cittadinanza italiane, fiscalmente residente in Svizzera da oltre 12 anni, ha applicato per circa 10 anni il regime di imposizione forfettaria svizzero (cosiddetta tassazione globale).
In Italia, il medesimo soggetto detiene beni immobili e partecipazioni in società di capitali.
A decorrere dal 2024, il contribuente ha aderito al regime svizzero di “tassazione globale modificata”.
Fatte queste premesse, si chiede di confermare che, in caso di cessione delle partecipazioni detenute in società di capitali italiane, le eventuali plusvalenze da capital gain non sono soggette a imposizione in Italia, in applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.
La risposta è positiva. Le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni detenute in società di capitali italiane, da parte di un soggetto fiscalmente residente in Svizzera, sono soggette a imposizione solo in quest’ultimo Stato (di residenza); ciò in applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 943/1978.
L’articolo 13, paragrafo 3, della convenzione citata stabilisce, infatti, che i redditi derivanti dall’alienazione di partecipazioni in società residenti in uno Stato contraente sono imponibili solo nello Stato in cui l’alienante è residente. Pertanto, le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni in società di capitali italiane sono tassabili – nel caso descritto – solo in Svizzera, quale Stato in cui il percettore risulta residente, sempreché questa situazione sia confermata sul piano fattuale.