Corsi online, imposta da pagare nel luogo di residenza del cliente
12 Settembre 2022
Il Sole 24 Ore 5 agosto 2022 di Paolo Parodi e Benedetto Santacroce
AGENZIA/CONSUMATORE FINALE
Nuovo intervento dell’agenzia delle Entrate sul tema della territorialità Iva nel settore della formazione online, con molte conferme ma anche con talune conclusioni foriere di criticità sia sotto il profilo concettuale sia in termini di operatività.
Il caso affrontato con la risposta ad interpello 409/2022 riguarda diverse tipologie di corsi di formazione, della durata di alcuni giorni, resi dalla società a distanza sia a favore di soggetti “business” che di consumatori finali. I corsi consentono l’interazione fra i docenti e i partecipanti e i docenti svolgono la loro attività in luoghi diversi, mediante il canale elettronico. L’Agenzia osserva che, considerando la possibilità di interazione fra docente e discenti, la qualificazione del servizio prestato non rientra nella nozione di «servizio prestato tramite mezzo elettronico» di cui all’articolo 7 del regolamento Ue 282/11. Il passaggio successivo, al fine di valutare l’applicabilità o meno delle deroghe fissate dall’articolo 7-quinquies, è costituito dalla necessità di distinguere le fattispecie in cui il committente sia un soggetto business (B2B) rispetto alle situazioni in cui il committente sia un consumatore finale (B2C). Per i corsi online verso soggetti business, non essendovi accesso in luogo fisico ove si svolge la formazione, trova applicazione la regola generale dell’articolo 7-ter: la territorialità Iva è nel Paese del committente e sarà questo ad assolvere l’imposta nel proprio Paese. Per i corsi verso consumatori finali opera invece la deroga dell’articolo 7-quinquies e dunque la territorialità Iva è nel Paese ove si svolge la formazione. Ma qui sorge la criticità interpretativa: qual è il luogo ove si svolge la formazione? La soluzione prospettata dalla società istante era quella di ritenere che le prestazioni devono considerarsi «materialmente eseguite» nel luogo ove sono fornite dal gestore della piattaforma, vale a dire nel luogo della sede delle attività economiche. L’Agenzia, invece, non ha accolto tale soluzione, ritenendo che i corsi B2C assumano rilevanza territoriale nel luogo di residenza del cliente. A sostegno dell’interpretazione, l’Agenzia richiama le linee guida approvate dal Comitato Iva nella riunione 118 del 19 aprile 2021, per i servizi consistenti in sessioni interattive filmate e trasmesse in tempo reale via internet (ad esempio, video-chat), nonché le modifiche operate dalla Direttiva Ue 2022/542 all’articolo 54 della Direttiva Iva, paragrafo 1, in relazione alle trasmissioni in streaming.
L’assimilazione della formazione online con interazione alle sessioni filmate o alle trasmissioni in streaming non appare pienamente condivisibile e comunque, nei casi in esame, genera non poche difficoltà operative per il fatto che il prestatore deve essere in grado di assolvere l’Iva nei diversi Paesi di stabilimento degli utenti.