Contratti validi anche se l’amministratore ha violato i limiti previsti dallo statuto

20 Novembre 2020

Il Sole 24 Ore lunedì 9 novembre 2020 di Giovanbattista Tona

Nessuna conseguenza sull’efficacia degli accordi sottoscritti con terzi

Anche nelle Srl è possibile ripartire in moto diseguale i poteri di rappresentanza

Le limitazioni ai poteri degli amministratori delle società non sono opponibili ai terzi e quindi se l’amministratore stipula un contratto senza osservare le regole impostegli dallo statuto, l’accordo rimane comunque efficace e vincolante per la società. Anche nelle Srl è comunque possibile attribuire il potere di rappresentanza solo ad alcuni amministratori o comunque ripartirlo in modo diverso dal quanto stabilito dall’articolo 2475 del Codice civile.

Lo ha stabilito la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Roma con una sentenza del 10 settembre scorso.

La ripartizione nelle Srl

Il caso riguardava un’azione promossa da alcuni soci di una società a responsabilità limitata che chiedevano dichiararsi inefficace un contratto stipulato dal presidente del consiglio di amministrazione con il legale rappresentante di un’altra società, perché ritenevano che costui non avesse il potere di impegnare la società in quell’accordo.

Lo statuto prevedeva per alcune tipologie di contratti (e tra queste vi era il contratto di cui si chiedeva dichiararsi l’inefficacia) l’obbligo della congiunta sottoscrizione del presidente del consiglio di amministrazione e di almeno uno dei due vicepresidenti.

Su questo aspetto i giudici romani hanno ritenuto possibile – anche nelle società a responsabilità limitata – attribuire il potere di rappresentanza soltanto ad alcuni amministratori ovvero ripartirlo in maniera diversa rispetto a quanto stabilito dall’articolo 2475-bis del Codice civile, secondo il quale esso spetta a tutti gli amministratori senza distinzioni e che troverebbe applicazione nel silenzio dello statuto o dell’atto di nomina.

I poteri di rappresentanza

In tema di rappresentanza, il tribunale ha, invece, dato concreta applicazione al principio introdotto dal decreto legislativo n. 6 del 2003 sui poteri di rappresentanza dell’amministratore sia per le società per azioni (articolo 2384 del Codice civile) sia per le società a responsabilità limitata (articolo 2475-bis dello stesso Codice).

Secondo queste norme, il potere di rappresentanza degli amministratori è generale e le limitazioni eventualmente fissate dall’atto costitutivo, dallo statuto, dall’atto di nomina o da una decisione degli organi competenti, anche se pubblicati, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che essi abbiano intenzionalmente agito in danno della società.

La regola generale

In materia di rappresentanza volontaria, vige in realtà la regola valida sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, contenuta nell’articolo 1388 del Codice civile, secondo la quale il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produce effetti direttamente in capo al rappresentato solo se è stato stipulato nei limiti delle facoltà conferitegli dal rappresentato.

Il contratto, concluso da soggetto che sia privo di potere rappresentativo o che abbia ecceduto i limiti del potere conferitogli, è quindi inefficace e potrà produrre effetti solo se lo ratifica l’interessato. Nel caso in cui non lo ratifichi, il contratto rimane inefficace e il terzo non può farlo valere direttamente nei confronti del “falso” rappresentato. Se invece lo ratifica gli effetti si dispiegheranno in modo retroattivo, perché il contratto era ab origine valido (ma non efficace) e la mancanza di potere rappresentativo da parte di chi lo aveva stipulato ne aveva fatto una fattispecie negoziale in itinere, che si perfeziona con la ratifica.

E quelle per le società

Nelle società invece il potere di rappresentanza non deriva da una investitura ad hoc, come nella rappresentanza volontaria, ma deriva da una qualifica legale.

Nelle società a responsabilità limitata esso spetta a tutti gli amministratori senza distinzioni e quindi deriva dalla legge, costituendo una qualità legale intrinseca dell’ufficio di amministratore.

Nelle società per azioni esso invece spetta solo agli amministratori ai quali il potere rappresentativo sia stato specificamente conferito in forza di statuto o di deliberazione del competente organo sociale.

Il rilievo dei limiti al potere rappresentativo si esaurisce però sul piano dei rapporti interni alla società e può giustificare la revoca dell’amministratore dall’incarico o l’azione di responsabilità nei suoi confronti o ancora la denuncia al collegio sindacale, se esistente.

Nessuna automatica conseguenza invece può produrre sui contratti stipulati con i terzi, che rimangono validi ed efficaci, poiché le limitazioni e le ripartizioni del potere di rappresentanza rimangono una mera scelta organizzativa non opponibile alle controparti negoziali.

Doing business in San Marino

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