Contratti e banner da conservare

8 Marzo 2018

Il Sole 24 Ore lunedì 19 Febbraio 2018 di Giorgio Gavelli e Renato Sebastianelli

Le cautele. Meglio verificare prima che la società o l’associazione sportiva sia riconosciuta dal Coni

La difesa del contribuente è chiamata a fornire dimostrazione dell’effettiva esistenza della sponsorizzazione, in particolare attraverso l’esibizione dei contratti (dettagliati, non generici e possibilmente con data certa), delle fatture correttamente redatte e complete in ogni loro parte, dei pagamenti effettuati con modalità tracciate e della documentazione attestante l’avvenuta pubblicità quali giornali, foto, filmati, etc. riportanti il logo della società sponsor.
È pertanto opportuno conservare tutta la documentazione, compresa la pubblicità effettuata tramite banner pubblicitari sui siti web, che dopo un certo periodo di tempo non sono più visibili.
Se si opera in campo sportivo, è opportuno che la società sponsor, prima di procedere con la scelta di pubblicizzare i propri prodotti, si accerti che la associazione sportiva dilettantistica (Asd) o la società sportiva dilettantistica (Ssd) sia riconosciuta dal Coni e affiliata alle federazioni sportive nazionali.
Se poi, è possibile dimostrare un legame tra investimento pubblicitario e incremento delle vendite (o, più semplicemente, dei contatti con potenziali clienti), tanto meglio.
Ma la prova che la manifestazione sponsorizzata è realmente avvenuta ed i partecipanti hanno avuto diretta conoscenza che lo sponsor ha avuto un ruolo nella sua organizzazione è uno degli elementi che spesso la difesa dell’impresa deve rintracciare ad anni di distanza dagli eventi, con tutte le difficoltà legate al reperimento di accadimenti passati.
Recentemente, i giudici milanesi hanno valorizzato (oltre alle solite locandine, foto, filmati, estratti di giornali sportivi, calendari delle manifestazioni eccetera) anche le dichiarazioni di soggetti terzi, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che hanno attestato la loro partecipazione come spettatori agli eventi sportivi.
Anche se queste dichiarazioni non possono «assurgere a testimonianza, hanno pur sempre un rilevante valore indiziario» (così la Commissione tributaria regionale Lombardia 1727/11/2017). Meglio, quindi, prepararsi per tempo a soddisfare l’onere probatorio.

Doing business in San Marino

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