Conti correnti: la banca deve vigilare sui movimenti anomali

12 Febbraio 2024

Il Sole 24 Ore 13 gennaio 2024 di Antonio Criscione

I giudici smontano le difese dell’istituto sulla responsabilità

«Nonostante la banca non abbia alcun dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno, in presenza di circostanze anomale idonee a ledere l’interesse del correntista, questa, in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, deve rifiutare l’esecuzione o almeno informare il cliente». La Cassazione con la sentenza 30588/2023, ribadisce il concetto per cui, in presenza di circostanze anomale che possono ledere l’interesse del correntista, la banca in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, deve rifiutare l’esecuzione dell’operazione o almeno informare il cliente. «La peculiarità di questa sentenza – spiega l’avvocato Antonio Pinto – è però soprattutto nella confutazione analitica di tre eccezioni che la banca aveva sollevato». Le tre circostanze invocate, dalla banca sono: il fatto che vi era stato un terzo che aveva posto in essere una condotta illecita a danno della cliente, il fatto che la banca non poteva sapere che la cliente era gravemente malata, il fatto che la banca aveva comunicato mediante gli estratti periodici del conto corrente tutte le operazioni eseguite. «La Cassazione ha affermato – continua Pinto – che sussiste comunque la responsabilità contrattuale della banca, anche in presenza dei tre eventi pur provati dall’istituto di credito. Ciò perché, secondo la Corte, l’accertata inosservanza degli obblighi di protezione (di astensione dall’operazione o almeno di informativa specifica sulla operazione anomala) sono comunque sufficienti ad integrare la negligenza e quindi la colpa contrattuale, foriera di responsabilità. Si tratta di un principio importante e spendibile anche in materia di cause per frode informatica o per violazioni di norme di protezione in materia di vendita di prodotti finanziari». Pinto ricorda anche un’ulteriore ragione di utilità della sentenza, stavolta sotto il profilo processuale. Infatti, era accaduto che la cliente in citazione aveva proposto solo una domanda di responsabilità contrattuale per violazione del mandato professionale contenuto nel contratto di conto corrente e solo in sede di memoria di precisazione della domanda aveva anche formulato la domanda di inadempimento delle regole inerenti la gestione patrimoniale della cliente. «La Cassazione afferma – conclude Pinto – che nel giudizio di responsabilità per inadempimento contrattuale del professionista, non costituisce mutamento della domanda, ma semplice ed ammissibile emendatio libelli. Il principio è importante ed utile per le difese dei clienti, perché spesso – solo dopo che la banca si costituisce e deposita tutta la documentazione utile – è possibile individuare altre ragioni di doglianza rispetto alla domanda principale».

Doing business in San Marino

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