Contante oltre i 2mila euro in fuorigioco dal 1° luglio

20 Marzo 2020

Il Sole 24 Ore 30 MARZO 2020 di Francesco Nariello

Lotta all’evasione. Nuovo freno all’uso di denaro liquido. Si punta ad accelerare per aumentare i pagamenti digitali

Limiti più stringenti all’uso del contante. Ma anche, per esercenti e professionisti, l’obbligo di dotarsi di Pos, che – sebbene senza sanzioni in caso di inadempimento – potrà fare leva su un bonus fiscale sulle commissioni applicate ai pagamenti elettronici. Sono le principali novità che, come previsto dal decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio, scatteranno dal prossimo 1° luglio per favorire un minore utilizzo del cash. Misure che vanno ad aggiungersi alle numerose soglie e regole fissate, negli ultimi venti anni, da varie disposizioni normative: dai 15mila euro per gli acquisiti degli stranieri ai mille euro per le rimesse dei money transfer, fino alle retribuzioni ai lavoratori subordinati da versare solo con mezzi tracciati.

Evasione nel mirino

L’obiettivo perseguito è quello di mettere a segno una svolta cashless, nell’ottica di contrastare evasione fiscale e riciclaggio, favorendo e potenziando l’utilizzo dei mezzi elettronici, inclusi i pagamenti digitali. Un target, tuttavia, non facile da centrare in un Paese, come l’Italia, dove – in base a quanto riportato nella relazione illustrativa dell’articolo 18 del Dl 124/2019 (che prevede la stretta) – le banconote restano lo strumento più utilizzato nei negozi: l’85,9% degli acquisti viene pagato in contanti, privilegiando spese di importo più ridotto (valore medio transazione circa 13,5 euro), che rappresentano la grande maggioranza delle operazioni (90% sotto i 40 euro).

Stretta sul contante

Il prossimo passo per limitare l’uso del cash, dunque, scatterà a luglio, con il divieto al trasferimento di contanti fra soggetti diversi che passerà a 2.000 euro, un terzo in meno rispetto alla soglia attuale di 3.000 euro. Ed è stato già definito il successivo step, che dal 1° gennaio 2022 porterà tale limite a 1.000 euro. Diventa così operativa la modifica all’articolo 49, del Dlgs 231/2007, ridefinendo, ulteriormente al ribasso, le soglie per denaro liquido, titoli al portatore, negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

La nuova stretta, come detto, si va ad aggiungere a una lunga lista di limitazioni – più di una quindicina – già esistenti. Tra quelle derivanti da norme di portata generale ci sono: il limite di 15mila euro allo shopping in contanti, da parte degli stranieri in Italia, di beni e prestazioni legati al turismo (valido dal gennaio 2019); la cifra massima di mille euro a partire dalla quale la rimessa di denaro da parte dei money transfer deve essere effettuata solo con mezzi tracciabili; il ricorso obbligato a bonifici, strumenti elettronici, pagamenti allo sportello o assegni in banche o posta per il versamento della retribuzione (compresi anticipi) ai lavoratori subordinati da parte di datori di lavoro e committenti.

E, ancora: il tetto di 1.000 euro a partire da cui stipendi, pensioni e compensi pagati dalle pubbliche amministrazioni (e loro enti) devono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici, e oltre cui gli assegni bancari e postali devono avere la clausola di non trasferibilità e l’indicazione di nome o ragione sociale del beneficiario.

L’argine all’utilizzo di trasferimenti cash può derivare anche da norme relative a controlli e comunicazioni dati. E’ il caso della soglia dei 10mila euro come ammontare delle operazioni in contanti effettuate in un mese da un singolo cliente, oltre la quale scaturisce, per l’intermediario finanziario, l’obbligo di inviare comunicazione antiriciclaggio; oppure l’importo massimo per la valuta, sempre di 10mila euro, dopo cui va compilata una dichiarazione da depositare alla dogana all’ingresso/uscita dall’Italia.

Sbarramento e Fisco

Esiste, infine, una serie di norme che impongono di non usare il contante se si vogliono ottenere specifici bonus o essere in regola con gli adempimenti fiscali. In questa categoria ricadono, ad esempio, il pacchetto di detrazioni connesse ai lavori edilizi, per accedere alle quali è necessario pagare con bonifici o altri mezzi tracciati (si veda altro articolo), ma anche l’acquisto di carburanti da parte di soggetti passivi Iva, come professionisti e imprenditori, che devono pagare con carte, bonifici, bollettini o assegni per evitare indeducibilità del costo e indetraibilità dell’Iva.

Obbligo Pos ma senza sanzioni

Altro capitolo è quello dell’obbligo di Pos per i commercianti. Chi vende prodotti o servizi, anche professionali, è già tenuto – in base al Dl 179/2012, articolo 15 – ad accettare anche i pagamenti con bancomat e carte di credito, eccetto in casi di «oggettiva impossibilità tecnica»: per coloro che non si adeguano, tuttavia, non sono previste sanzioni.

Nella realtà, quindi, è come se l’obbligo non ci fosse. A tale mancanza avrebbe dovuto porre rimedio il Dl fiscale, che nel suo testo iniziale prevedeva sanzioni per gli inadempienti: cancellate, però, nella versione definitiva del provvedimento.

Per spingere all’utilizzo del Pos, tuttavia, lo stesso dl 124/2019 introduce (articolo 21) un sistema di incentivi ad hoc.

Dal 1° luglio partirà una sorta di bonus sui pagamenti elettronici, attraverso un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni applicate da banche e circuiti sui versamenti via Pos e utilizzabile dagli esercenti con fatturato annuo fino a 400mila euro. Una misura, quindi, di cui beneficeranno soprattutto piccole medie imprese e che dovrebbe incentivare il ricorso ai pagamenti attraverso i terminali elettronici.

 

 

Doing business in San Marino

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