Consulenze infragruppo e costi pubblicitari: inerenza da documentare

10 Giugno 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 4 Maggio 2026 di Gianluca Nemec e Sebastiano Sciliberto

CASSAZIONE

Con l’ordinanza 7216/2026, pubblicata il 25 marzo scorso, la Cassazione è intervenuta su alcune questioni di rilievo: la deducibilità delle spese di sponsorizzazione sportiva, l’inerenza nei rapporti infragruppo e la rettifica dei ricavi sulla scorta del valore normale.

La vicenda trae origine da due accertamenti relativi al 2009 e 2010, con cui l’amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la deducibilità di costi sostenuti per sponsorizzazioni sportive – in quanto avvenute in violazione della legge 289/2002 – e di costi per servizi infragruppo con soggetti residenti, asseritamente ritenuti non inerenti, e aveva rideterminato i ricavi relativi a operazioni intercorse con il socio sulla base del valore normale. A seguito della sentenza di secondo grado sfavorevole, la società ha proposto ricorso per Cassazione.

Sport e attività promozionale

Sulla deducibilità dei costi sostenuti per sponsorizzazioni sportive, la ricorrente lamentava che la legge 289/2002 prevedesse una presunzione legale assoluta di inerenza in materia di sponsorizzazioni. La Suprema corte ha rigettato tale doglianza, precisando che tale presunzione opera esclusivamente in presenza dei requisiti previsti dalla normativa in esame, tra i quali figura la circostanza che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente realizzato una specifica attività promozionale. La pronuncia è in linea con l’orientamento maggioritario in giurisprudenza (ex multis, Cassazione 2990/2021 e 6368/2021), in ossequio al quale viene ribadito che la presunzione prevista dalla norma non esonera il contribuente dal provare l’effettivo svolgimento dell’attività promozionale. In particolare, non possono ritenersi sufficienti soltanto la sottoscrizione di un contratto, il pagamento tracciato delle fatture emesse, la corretta contabilizzazione dei movimenti afferenti al rapporto commerciale, ma è altresì necessaria la predisposizione di un dossier con cui documentare la controprestazione offerta mediante, ad esempio, rassegne stampa, video, fotografie , eccetera.

Rapporti infragruppo e costi di consulenza

In tema di deducibilità di costi di consulenza infragruppo, i giudici di legittimità hanno valutato non sufficiente la documentazione prodotta dalla società, ritenuta utile solo a comprovare l’esistenza delle operazioni, mentre è invece necessaria la dimostrazione di un’effettiva utilità obiettivamente determinabile. La Cassazione, sulla scorta di quanto affermato nella sentenza 23164/2017 (in cui veniva considerata insufficiente l’esibizione del contratto infragruppo e la fatturazione dei corrispettivi), ha ribadito l’onere del contribuente di allegare elementi specifici a riprova del reale vantaggio ottenuto, al fine di conclamare l’inerenza del costo infragruppo, sebbene da non correlarsi necessariamente ai ricavi in senso stretto, ma in una prospettiva più ampia all’attività d’impresa.

Rettifica ricavi e valore normale

L’ultimo profilo deciso dalla Corte riguardava la legittimità della rettifica dei ricavi realizzati nei confronti di un socio, rideterminati applicando il criterio del valore normale ex articolo 9 del Tuir. Sul punto, i giudici di legittimità hanno ribadito la possibilità di ricorrere a tale criterio nell’ambito di operazioni tra soggetti residenti non solo nel caso in cui non sia pattuito un corrispettivo, ma anche ove lo stesso sia significativamente inferiore al valore di mercato, configurando un’ipotesi di antieconomicità che il contribuente ha l’onere di giustificare. Difatti, come precisato dalla giurisprudenza più recente (ex multis Cassazione 10422/2023 in materia di accertamento analitico/induttivo), lo scostamento dal valore normale può rappresentare un parametro dell’antieconomicità «manifesta e macroscopica», tale da giustificare l’accertamento con conseguente prova contraria a carico del contribuente. La Suprema corte ha quindi fatto uso di tale principio nel caso di specie, sebbene, tenuto conto della minima differenza tra i ricavi effettivamente fatturati e quelli ritenuti “normali”, l’antieconomicità non apparisse affatto così “manifesta e macroscopica”.

Risulta evidente come la decisione in esame valorizzi il principio di inerenza quale criterio qualitativo di collegamento tra costo e attività d’impresa, ma al contempo richieda una rigorosa dimostrazione dell’effettività delle operazioni e della loro utilità concreta nell’ottica del soggetto che ha sostenuto il costo, assegnando altresì rilevanza al valore normale delle operazioni stesse.

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