Con gli attivi sottostimati transfer pricing a rischio di dichiarazione infedele
9 Ottobre 2026
Il Sole 24 Ore 16 Settembre 2026 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
La rassegna della Cassazione in tema di transfer pricing evidenzia che si tratta di operazioni reali con scambio di beni e servizi a prezzi differenti da quelli che sarebbero stati praticati tra soggetti indipendenti in libera concorrenza. Trattandosi di negozi traslativi reali ed efficaci, è esclusa la dichiarazione fraudolenta (articolo 3 dlgs 74/2000). Il problema, secondo la rassegna, si sposta sull’eventuale applicabilità della dichiarazione infedele (articolo 4), nel caso in cui la violazione della regola del valore normale si traduca in sottostima degli elementi attivi (quindi vendite della impresa italiana), superi le soglie normative e non trovi copertura in una documentazione che renda trasparente il criterio valutativo adottato (Masterfile e documentazione nazionale). Quanto alle Cfc l’imputazione per trasparenza al soggetto residente dei redditi della controllata estera quando ricorrono cumulativamente due condizioni (tassazione estera significativamente ridotta e prevalenza di ricavi riconducibili a passive income o attività dal limitato valore economico aggiunto) pone il problema della eventuale sussistenza della dichiarazione infedele (articolo 4). La rassegna non esclude in astratto la rilevanza penale, ma nega che possa discendere automaticamente dalla sola applicabilità della disciplina antielusiva tributaria.
L’onere dell’accusa, in questa prospettiva, è qualitativamente più elevato: deve provare non semplicemente che il legislatore tributario presume una delocalizzazione abusiva del reddito ma che, sul piano fattuale, il soggetto estero non ha quella autonomia e quella sostanza economica che formalmente gli si attribuisce. A tal fine viene richiamata la recente sentenza 50/2026 della Corte costituzionale, che conferma il principio per cui le presunzioni legali tributarie non possono, sole, fondare una responsabilità penale.
Rispetto alle società di comodo, sotto il profilo penale, la rassegna ritiene che la mera costituzione è un’operazione negoziale reale ed effettivamente voluta, che produce effetti nel mondo giuridico ed economico, perché la società viene davvero costituita, capitalizzata, dotata di beni e di una minima organizzazione. Per questa ragione, di per sé, non rientra nelle categorie della simulazione o della falsa rappresentazione della realtà. La rilevanza penale può emergere se la società di comodo viene poi utilizzata come strumento di ulteriori condotte fraudolente (frode carosello, emissione di fatture inesistenti, sottrazione fraudolenta mediante cessione di beni). Non è quindi la «non operatività» a fondare il reato, ma l’eventuale impiego della società come veicolo di una manipolazione ulteriore della realtà fiscale. La società di comodo, da sola, esprime al massimo un indice di elusività; diventa penalmente significativa solo se si inserisce in uno schema probatorio che mostri documenti falsi, operazioni inesistenti, interposizioni fittizie o altri artifici tipici della frode tributaria.