Per i clienti societari si guarda alla proprietà diretta o indiretta

9 Novembre 2017

Il Sole 24 Ore del 23 Ottobre 2017

Esperto Risponde  a cura di Luigi Ferrajoli e Flavia Silla

Il titolare effettivo è chi detiene oltre il 25% delle quote

IL QUESITO: Sono un commercialista cui è stato affidato l’incarico di seguire un finanziamento per la Srl X, che svolge attività di produzione e vendita di elementi di arredo. Il capitale sociale di questa Srl è suddiviso tra quattro soci: A è una persona fisica e ha in mano il 10%, B è persona fisica titolare del 3%, C è una Spa con il 19% e D è una Srl che possiede il 68 per cento. Vorrei capire, in base all’attuale disciplina, come va determinato il titolare effettivo e come devo assolvere agli adempimenti di adeguata verifica della clientela ai fini dell’antiriciclaggio.
A. C. – LECCE

Per evitare che una società, un trust o un ente vengano utilizzati come schermi per rendere difficile l’accertamento e l’individuazione di attività di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, la legge (e non più un allegato tecnico) stabilisce i criteri per determinare il cosiddetto “titolare effettivo”.
Quest’ultimo, in base all’articolo 1 del Dlgs 90/2017, viene identificato nella persona fisica o nelle persone fisiche, diverse dal cliente, «nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita».
Se il cliente è una società o un ente, il titolare effettivo è colui al quale è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, ovvero il controllo diretto o indiretto sullo stesso. A tal fine, la nuova formulazione dell’articolo 20 del Dlgs 231/2007 stabilisce che la proprietà diretta di una società va riferita alla titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; mentre la proprietà indiretta è connessa alla titolarità di una quota di partecipazione superiore al 25% del capitale posseduto tramite una società controllante, una fiduciaria o per interposta persona. In altre parole, il rapporto continuativo, la prestazione professionale o l’operazione eseguita si riconducono alla persona fisica che, in ultima istanza, risulta intestataria di una rilevante quota della società.
Quando l’assetto proprietario non consente di giungere a una precisa individuazione, il titolare effettivo va identificato nella persona fisica che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o gode di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in tale assemblea, oppure colui al quale – sulla base di vincoli contrattuali – è consentito di esercitare in assemblea un’influenza dominante.
Il titolare effettivo della Srl
Nel caso in questione, il socio che risulta titolare di una quota superiore al 25% è il socio D, rappresentato da una Srl. Poiché il titolare effettivo va identificato per legge in una persona fisica, per assolvere all’obbligo di adeguata verifica è quindi necessario valutare la compagine societaria. In assenza di ulteriori indicazioni da parte del lettore, si ipotizzi ad esempio che il capitale sociale del socio D (titolare del 68% della Srl X) sia suddiviso fra tre persone fisiche: Tizio partecipa per il 5 %, Caio per il 42%, Mevio per il 53 per cento. Così i titolari effettivi della Srl X risulterebbero essere Caio e Mevio, perché ognuno di loro – avendo una partecipazione superiore al 25% – controllerebbe, ai fini della normativa sull’antiriciclaggio, la Srl D e indirettamente la Srl X.
Quest’ultima, come ogni persona giuridica tenuta all’iscrizione al registro delle imprese, deve comunicare per via telematica le informazioni relative alla propria titolarità effettiva, i cui dati vengono inseriti in una particolare sezione riservata. L’accesso a tale sezione è infatti consentito alle autorità competenti (Mef, autorità di vigilanza), alle autorità preposte al controllo dell’evasione fiscale, all’autorità giudiziaria, ai soggetti privati compresi quelli portatori di interessi diffusi (sempre che la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per tutelare, in pendenza di un procedimento giurisdizionale, i loro interessi) e infine ai soggetti obbligati alla comunicazione stessa.
Se i dati sulla titolarità effettiva non vengono comunicati, a carico dell’amministratore della società si applica la sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, che va da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro. Ma che si riduce a un terzo quando la comunicazione è effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni rispetto al termine previsto.
La sanzione è riferita a ogni singolo amministratore, se la società è dotata di un organo amministrativo pluripersonale, e anche a ogni sindaco, se tale organo è presente e non ha provveduto alla comunicazione in caso di inerzia da parte degli amministratori.
L’attiva collaborazione
Per poter individuare correttamente il titolare effettivo e procedere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, l’articolo 22 del Dlgs 231/2007 conferma a carico del cliente gli obblighi di attiva collaborazione. In particolare, nel caso in esame, l’amministratore (o gli amministratori) della società X è tenuto (sono tenuti) a fornire al destinatario – cioè al commercialista – e per iscritto tutti i dati e le informazioni necessari all’osservanza degli adempimenti citati. Per la società vi è poi un ulteriore obbligo, introdotto dal Dlgs 90/2017 : acquisire e conservare accurate e aggiornate informazioni sulla propria titolarità effettiva per un periodo di almeno cinque anni.
Oltre che nell’individuare l’effettivo titolare, gli obblighi di adeguata verifica ai fini dell’antiriciclaggio consistono anche in altri adempimenti:
identificazione del cliente e verifica della sua identità tramite un documento di riconoscimento o altro documento equipollente (attività che viene svolta prima dell’instaurazione di un rapporto continuativo, dell’incarico di svolgere la prestazione o dell’esecuzione dell’operazione occasionale);
acquisizione dal cliente di informazioni in merito alla natura e allo scopo del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Si tratta di dati e di informazioni relativi all’instaurazione del rapporto, alla relazione tra il cliente e il titolare effettivo, nonchè alla situazione economico-patrimoniale del cliente. Qualora sussista un forte rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, occorrerà applicare la procedura di acquisizione e valutazione dei dati e delle informazioni anche alle prestazioni e alle operazioni occasionali;
controllo costante, per tutta la durata del rapporto o della prestazione del rapporto con il cliente, tramite la verifica e l’aggiornamento dei dati acquisiti.

 

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy