Cliente identificato con i dati provenienti da una fonte affidabile

12 Ottobre 2020

Il Sole 24 Ore 17 settembre 2020 di Valerio Vallefuoco

ANTIRICICLAGGIO

Il decreto semplificazioni denominato “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione” convertito in legge lo scorso 11 settembre , interviene anche sulla vigente legge antiriciclaggio. Le novità riguardano gli obblighi di adeguata verifica della clientela e potrebbero comportare un alleggerimento degli oneri in capo ai soggetti obbligati.

Con la riforma, cambia, infatti, parzialmente il contenuto di tali obblighi per la parte relativa all’identificazione del cliente e dell’esecutore, ossia del soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente stesso. In particolare, la norma così come riformulata, consente che l’identificazione del cliente e dell’esecutore e la verifica della loro identità avvenga sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Pertanto, non dovrà più trattarsi necessariamente di un documento d’identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ma di qualsiasi documento che offra un sufficiente grado di attendibilità.

Novità anche per l’identificazione dei clienti in possesso di un’identità digitale. La nuova norma nel ribadire la validità di questo tipo di identificazione ne estende le possibilità applicative a tutti i casi in cui i clienti siano in possesso di un’identità digitale, con un livello di garanzia almeno significativo, in luogo del livello massimo di sicurezza prima richiesto.

Viene poi introdotta una nuova modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica senza la presenza fisica del cliente. Il decreto semplificazioni ha, infatti, aggiunto all’articolo 19, del decreto antiriciclaggio, il nuovo comma 4 bis, per cui l’obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica «per i clienti che, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall’articolo 4 del Regolamento Delegato (Ue) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all’obbligo di identificazione». Tuttavia, questa modalità di identificazione e verifica dell’identità, per espressa previsione, può essere utilizzata solo per i rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti siano utilizzabili per generare l’informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento.

Infine, la riforma limita la verifica dell’identità del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore da effettuarsi mediante riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all’atto dell’identificazione, solo alle ipotesi in cui in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.

Doing business in San Marino

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