Certificati di residenza estera vincolanti

16 Gennaio 2018

Il Sole 24 Ore 4 Gennaio 2018 di Massimo Romeo

Esterovestizione. Per la Ctp Milano, per contestare le veridicità dei documenti le Entrate devono prima rivolgersi all’autorità del Paese che li ha rilasciati

I certificati rilasciati dall’autorità fiscale estera, in virtù dello scambio automatico di informazioni e delle convenzioni contro le doppie imposizioni, hanno valenza probatoria vincolante. E, se l’agenzia delle Entrate contesta l’esterovestizione di una società per non esserne la beneficiaria effettiva, dovrebbe prima chiedere chiarimenti al suo omologo estero. Lo stabilisce la sentenza 6579 depositata il 27 novembre dalla Commissione tributaria provinciale di Milano (presidente Bricchetti, relatore Chiametti).
Una Srl aveva impugnato un avviso di accertamento che contestava ritenute non operate e non versate su interessi pagati derivanti da un finanziamento in essere con una società lussemburghese; quest’ultima aveva quale oggetto sociale l’erogazione di finanziamenti a lungo termine a favore delle società del gruppo.
La ricorrente eccepiva, fra l’altro, che fosse stato depositato alle Entrate un certificato di residenza rilasciato dall’autorità fiscale straniera attestante lo stato sia di beneficial owner sia di statement della società lussemburghese , ovvero di beneficiario effettivo dei pagamenti nonché del regime di esenzione degli interessi ricevuti dalle consociate, appartenenti a Paesi Ue, come previsto dalla direttiva 2003/49/CE.
Le Entrate ribattevano concentrandosi sull’assetto della società lussemburghese e sostenendo che la ricorrente, pur se in possesso del 51% del capitale sociale, aveva di fatto inibito il potere di gestire la società partecipata: per statuto, poteva eleggere un solo amministratore rispetto ai due che poteva eleggere l’altro socio. Inoltre, secondo l’ufficio, a fronte di finanziamenti erogati per svariati milioni, la società aveva un capitale sociale irrisorio, una carente struttura patrimoniale economico-finanziaria e nessuna garanzia sui finanziamenti concessi. Quanto alla violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di Stato titolato a identificare il beneficiario effettivo e l’illegittimità del mancato riconoscimento delle due certificazioni di fonte estera, l’ufficio rammentava l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/49/CE, rappresentando la possibilità per gli Stati membri di rifiutare l’applicazione delle disposizioni comunitarie.
La Ctr, preliminarmente, delinea i requisiti sostanziali per essere qualificati beneficiari effettivi e poter quindi usufruire dell’esenzione ex articolo 26-quater del Dpr 600/73, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria:
reddito imputato secondo la legge fiscale dello Stato di residenza;
il soggetto cui il reddito è imputato non deve avere alcun obbligo, legale o contrattuale, di trasferire il reddito ad altro soggetto, sulla base di una obbligazione originariamente collegata al reddito ricevuto.
La prima circostanza può facilmente essere accertata mediante la ricezione del certificato di residenza convenzionale rilasciato dalle autorità fiscali dello Stato di residenza del supposto beneficiario effettivo. La seconda deve essere oggetto di separata verifica che non deve competere al sostituto di imposta; quindi è corretto il comportamento del contribuente che ha assunto la certificazione fiscale rilasciata dal Paese estero.
Quanto al requisito sostanziale della residenza ai fini fiscali del soggetto percipiente, i giudici richiamano a supporto una copiosa e pacifica giurisprudenza di merito secondo la quale i certificati emessi dalle autorità fiscali straniere hanno valenza probatoria vincolante.
La Ctp considera pertanto legittimo l’operato della società, trovando altresì conforto nella giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza 3 febbraio 2012, n. 1553). Nello stesso senso è l’orientamento consolidato della Corte di giustizia Ue secondo la quale i diritti riconosciuti dalla normativa europea, qualora siano soddisfatti i relativi requisiti sostanziali, non possono essere disconosciuti per il mancato rispetto dei requisiti puramente formali.

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