Caccia agli italiani attivi in Svizzera tra il 2015 e il 2017

12 Gennaio 2020

Il Sole 24 Ore 19 DICEMBRE 2019 di Michela Folli e Marco Piazza

In cooperazione con Berna

Verifiche su chi non ha aderito al programma di voluntary disclosure

Prosegue la collaborazione dell’Amministrazione federale svizzera con l’agenzia delle Entrate per individuare gli italiani che detenevano fra il 2015 e il 2017 attività in Svizzera non dichiarate e non hanno aderito al programma italiano di voluntary disclosure (si veda “Il Sole 24 Ore” del 14 dicembre).

Questa forma di assistenza amministrativa era prevista dalla roadmap siglata in corrispondenza alla firma, il 23 febbraio 2015, del protocollo di modifica del trattato Italia – Svizzera (poi ratificato in Italia con la legge 69 del 2016), che ha sbloccato lo scambio d’informazioni su richiesta riferito a contribuenti individuati.

La roadmap prevedeva una ulteriore facoltà dell’agenzia delle Entrate: la possibilità di presentare alle autorità svizzere particolari “richieste di gruppo”, riferite, cioè, a categorie di contribuenti non individuati singolarmente perché ignoti al fisco italiano ma accomunate da un definito schema di comportamento. Lo scopo era di intercettare gli individui che, nel periodo intercorrente fra la data della firma del protocollo (23 febbraio 2015) e l’efficacia dello scambio automatico di informazione (operativo dal 2017, in base all’accordo fra Ue e Svizzera del 27 maggio 2017), avessero inteso svuotare i loro conti in Svizzera per evitare di aderire alla procedura di collaborazione volontaria: i cosiddetti correntisti recalcitranti.

L’intento è stato realizzato con lo specifico accordo sulle «richieste di gruppo» firmato dalla Svizzera il 2 marzo 2017. L’accordo individua lo schema di comportamento dei contribuenti sospettati di non aver adempiuto alle loro obbligazioni fiscali da inserire nelle richieste di gruppo e i casi di esclusioni.

Sulla base di questo accordo, l’amministrazione federale svizzera invia agli interessati, attraverso la loro banca, una lettera con cui chiede il consenso (procedura semplificata) a trasmettere alle autorità italiane le generalità del correntista e il saldo del conto al 28 febbraio 2015 e al 31 dicembre 2016.

Se l’interessato non darà il consenso entro 20 giorni, l’Autorità federale emetterà una propria decisione impugnabile presso il Tribunale amministrativo federale. Non pare che negare il consenso possa produrre altri effetti se non quelli di dilatare i tempi della trasmissione dei dati.

Molto probabilmente la richiesta di gruppo intercetterà casi in cui il contribuente anziché aderire alla voluntary abbia legittimamente preferito accedere al ravvedimento operoso. In questi casi sarebbe possibile non prestare il consenso e opporsi alla decisione dell’autorità federale, ma è forse più pratico dare il consenso e prepararsi a documentare la regolarità della posizione qualora l’agenzia avviasse un’indagine.

La richiesta di gruppo intercetterà anche i comportamenti di chi si sia sottratto alla voluntary chiudendo i conti svizzeri dopo il 23 febbraio 2015.

Intercetterà anche coloro che abbiano ritenuto di eludere la procedura trasferendo la residenza in Svizzera nel 2015. I falsi trasferimenti di residenza sono, peraltro monitorati anche in base ai dati presenti in anagrafe tributaria (provvedimento 43999 del 3 marzo 2017).

Va ricordato che in base all’articolo 12 del decreto legge 78/09 le attività illecitamente detenute in Paesi black list (fra i quali vi è ancora la Svizzera) si presumono, salvo prova contraria, costituite mediante redditi sottratti a tassazione.

Il Fisco potrà quindi assoggettare ad aliquota progressiva Irpef e addizionali l’intero saldo risultante al 23 febbraio 2015. In tal caso le sanzioni sono raddoppiate. Potrebbe anche capitare che gli uffici presumano – sempre salvo prova contraria ? che il saldo sia stato mantenuto all’estero per tutti i precedenti periodi d’imposta ancora accertabili (è in scadenza il periodo 2008 sia per il quadro RW che per i redditi in caso di dichiarazione omessa e il periodo 2010 per i redditi in caso di dichiarazione infedele).

Andrà quindi considerata con attenzione la scelta di aderire all’ultima chance consentita: il ravvedimento operoso, che consentirebbe di beneficiare di sanzioni ridotte.

Il ravvedimento operoso sarà comunque molto più oneroso della voluntary disclosure, non solo perché non sono più applicabili gli importanti sconti di sanzione del regime speciale, ma soprattutto in presenza di conti cointestati o con delegati. Ciascuno degli interessati, infatti, dovrà pagare le sanzioni sull’intero importo della relazione e non, come in occasione della procedura di collaborazione volontaria, sulla quota del conto di propria pertinenza.

Le richieste di gruppo potrebbero riservare sorprese anche per chi ha aderito alla voluntary, ove emergesse che la disclosure non è stata completa. Secondo l’agenzia delle Entrate (circolare 10/15, paragrafo 9.2), però, qualora dopo il perfezionamento della procedura emergano ulteriori attività estere o redditi non dichiarati, è fatta comunque salva l’efficacia degli atti perfezionatisi nell’ambito della procedura stessa. Gli Uffici dovranno però interessare l’Autorità giudiziaria per l’eventuale applicazione delle sanzioni penali di cui all’articolo 5-septies del decreto legge 167/90.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy