Brevetti registrati all’estero fuori da RW
8 Giugno 2017
Il Sole 24 Ore 29 Maggio 2017 di Luca Benigni e Gianni Rota
Attività finanziarie. Irrilevante la titolarità della privativa se non viene effettuata la concessione dell’utilizzo a soggetti stranieri
La tutela della proprietà industriale non va monitorata – Tassabile lo sfruttamento commerciale
La registrazione di un brevetto nazionale presso uno o più Stati esteri non va indicata nel quadro RW di Unico perché non è un’attività finanziaria estera, ma rappresenta l’ampliamento della protezione brevettuale oltre i confini nazionali. L’ obbligo, invece, potrebbe sussistere per il soggetto che sfrutta commercialmente il brevetto, anche concedendolo in uso a terzi, colui cioè che poi consegue i relativi redditi. Sono queste le conclusioni della sentenza 1779/17/2017 della Ctr Lombardia (presidente Lamanna, relatore De Rentiis).
In base a un procedimento penale avviato per presunti illeciti fiscali internazionali, l’amministrazione finanziaria sanziona un contribuente per gli anni dal 2007 al 2009 perché ha omesso di indicare in Unico le attività finanziarie detenute all’estero, rappresentate da un contratto per lo sfruttamento di alcuni brevetti, stipulato per un importo di 400mila euro con una società britannica, poi risolto consensualmente il 6 dicembre 2007.
Il contribuente contesta l’irrogazione delle sanzioni sotto due profili:
la detenzione in Italia di brevetti per i quali è stata poi richiesta e ottenuta l’estensione della registrazione presso uno o più Stati esteri non è automaticamente qualificabile come detenzione di «attività finanziarie estere», in quanto ha solo l’effetto di ampliarne la protezione brevettuale oltre i confini nazionali e non obbliga di conseguenza il titolare a indicarli nel quadro RW;
lo sfruttamento di brevetti registrati all’estero, tramite una società italiana che si occupa della concessione in uso a società estere, obbligherebbe solo quest’ultima a compilare il quadro RW.
L’amministrazione resiste con due motivi:
il contribuente è obbligato alla compilazione perché queste «attività finanziarie estere» sono potenzialmente in grado di produrre redditi e l’omissione va punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25% degli importi non dichiarati;
lo sfruttamento, potenziale o effettivo, dei brevetti attraverso una società italiana o inglese, non rileva, perché il contribuente risulta essere in ogni caso il titolare.
I giudici di merito di entrambi i gradi danno torto all’ufficio. In particolare la Ctr afferma due principi.
La registrazione. L’omessa compilazione del quadro RW, avente ad oggetto brevetti nazionali per i quali è stata richiesta e poi ottenuta la registrazione anche in altri Stati esteri, va provata dall’amministrazione con la loro diversa qualificazione in termini di attività finanziare estere: l’estensione della registrazione all’estero di un brevetto nazionale, infatti, non consente di per sè di qualificarlo come «attività finanziaria estera» bensì unicamente di ampliarne la protezione brevettuale oltre i confini nazionali.
Lo sfruttamento. La ratio legis è quella di monitorare le operazioni finanziarie da e verso l’estero. Pertanto l’obbligo di indicare nel quadro RW le «attività finanziare estere» spetta sia al titolare dell’attività finanziaria sia a quanti ne hanno la materiale disponibilità. Ne consegue che il presupposto sanzionatorio può dirsi effettivamente integrato attraverso il concreto potere dispositivo sulle risorse economiche all’estero, indipendentemente da colui che ne risulti titolare.