Branch di società estera obbligata a comunicare il titolare effettivo

10 Gennaio 2024

Il Sole 24 Ore 6 dicembre 2023 di Alessandro Germani

Ultimi chiarimenti in vista della scadenza dell’11 dicembre

In previsione della scadenza di lunedì 11 dicembre per comunicare al registro imprese il titolare effettivo di società ed enti, Assonime con il documento Note e studi n. 8/2023 ripercorre in forma di Q&A una serie di casistiche anche alla luce delle recenti Faq di Mef, Bankitalia e Uif. Il documento segue il caso 1/2023 già emanato dall’Associazione. I criteri per individuare il titolare effettivo nelle società di capitali restano, come chiarito anche dalle Faq, nell’ordine gerarchico:

• la proprietà diretta o indiretta;

• il controllo;

• la titolarità di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione .

Nel caso di tre soci al 33, 33 e 34% saranno tutti e tre da indicare come titolari effettivi. Invece nel caso di partecipazioni pari o inferiori al 25% non si rientra nella casistica della titolarità attraverso la proprietà (quattro soci persone fisiche ciascuno al 25%). In caso di azioni con diritto di voto non proporzionale, si dovrebbero considerare titolari effettivi i soci con più del 25% di capitale sociale nonché quelli con diritti di voto superiori al 25% dei diritti di voto totali.

Nel caso di proprietà indiretta l’individuazione del titolare effettivo deve avvenire partendo dall’identificazione delle società titolari di una partecipazione superiore al 25% nel capitale della società cliente e qualificando come titolari effettivi tutte le persone fisiche che le controllano. Se Alfa è partecipagta al 30% da Beta e al 70% da Gamma, si dovranno individuare le persone fisiche che hanno il controllo di Beta e di Gamma.

Quando si utilizza il criterio residuale va considerato se indicare tutte le persone fisiche componenti gli organi di rappresentanza e direttivi oppure no. Anche in base alle Faq, occorrerà riferirsi a chi in concreto abbia il potere di gestione e di vincolare la società. Per cui si potrà trattare dell’amministratore delegato con deleghe generali operative o, in assenza di deleghe, chi abbia la rappresentanza legale (di solito il presidente del Cda) o le figure dirigenziali apicali con potere decisionale.

In presenza di gruppi societari bisognerà riferirsi ai titolari del potere di gestione della società cliente. Qualche criticità si potrà avere nelle multinazionali in cui la succursale italiana sia priva del potere decisorio in quanto lo stesso è affidato ad una figura dirigenziale ma esterna alla succursale.

La società italiana controllata da una società estera è tenuta comunque a comunicare il proprio titolare effettivo. Questo di fatto dovrebbe valere anche nel caso di società estera con sede secondaria in Italia. Ciò in linea con la Camera di commercio di Milano e il Consiglio nazionale del Notariato. Sarebbero escluse solo le società estere con mere unità locali iscritte al Rea. Al momento, in assenza del sistema di interconnessione dei registri europei dei titolari effettivi (Boris), l’obbligo permane anche per la società appartenente all’Ue con sede secondaria in Italia che nel suo paese è tenuta a comunicare il titolare effettivo.

Gli amministratori di società di capitali con una partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta da fiduciaria dovranno acquisire le informazioni dalla stessa. Per le fondazioni, in caso non vi siano fondatori in vita o non si individuino i beneficiari e si vada quindi sui titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione dell’ente, resta il dubbio se valga il criterio residuale oppure se debbano essere presi cumulativamente sia il presidente della fondazione sia tutti i singoli componenti del Cda.

Doing business in San Marino

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