Bocciati i patti parasociali che «vincolano» la gestione

6 Agosto 2021

Il Sole 24 Ore 26 Luglio 2021 di Angelo Busani

Confliggono con le norme che affidano la responsabilità esclusiva agli amministratori
Gli accordi che riguardano il sindacato di voto sono invece del tutto leciti

È di «dubbia liceità», per non dire che è del tutto illecito, il patto parasociale noto con l’espressione “patto di
gestione” della società le cui azioni sono conferite nel patto, il quale deve pertanto essere attentamente distinto dal
patto parasociale avente a oggetto l’esercizio del voto nell’assemblea dei soci (cosiddetto sindacato di voto),
perfettamente lecito anche in quanto espressamente contemplato dalla legge (e cioè all’articolo 2341-bis, comma 1,
lettera a) del Codice civile). Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con decreto n. 3106 del 17 dicembre 2020, reso
noto di recente.
Il patto di gestione
Il patto di gestione è il patto parasociale stipulato al fine di influire sulle modalità con le quali l’organo
amministrativo deve gestire la società (ossia attuare l’oggetto sociale), impegnando in tal senso o direttamente i soci
amministratori oppure i soci non amministratori affinchè influiscano sull’organo amministrativo oppure impegnando
gli amministratori non soci: in altre parole, con il patto di gestione i pattisti si obbligano affinchè l’attività di
amministrazione della società sia effettuata in conformità a quanto deciso dal sindacato (con il voto favorevole di
tanti pattisti quanti ne occorrono ai sensi del contratto che contiene il patto parasociale).
Le ragioni di illiceità del patto di gestione risiedono nella considerazione (già espressa nella sentenza di Cassazione
n. 8221 del 24 maggio 2012) che gli obblighi derivanti dal patto parasociale di gestione pongono gli amministratori
della società in una potenziale contraddizione(tale da ledere il necessario rapporto fiduciario degli amministratori
con la società amministrata) tra il dovere di fedeltà nei confronti della società e quello nei confronti del patto di
sindacato.
Il sindacato di voto è legittimo in quanto vincola esclusivamente le parti contraenti e non può incidere direttamente
sull’attività sociale (Cassazione 14865/2001, 15963/2007, 10215/2010), a meno che il contenuto dell’accordo non si
ponga in contrasto con norme imperative o sia idoneo a consentire l’elusione di norme o principi generali
dell’ordinamento inderogabili (come accade nel caso in cui la pattuizione parasociale consista nell’esonerare gli
amministratori dall’azione di responsabilità: Cassazione 7030/1994 e 10215/2010).
Il conflitto degli amministratori
Invece, il sindacato di gestione pone gli amministratori in una situazione immanente di conflitto in quanto essi sono
investiti inderogabilmente dell’intera ed esclusiva responsabilità della gestione dell’impresa sociale, e ciò sia
nell’interesse della società che nell’interesse dei terzi che con essa vengano in vario modo in contatto.
Il Codice civile afferma esplicitamente questo ruolo degli amministratori sia nell’ambito della normativa dedicata
alla Spa che in quella dedicata alla Srl. Infatti:
O l’articolo 2380-bis, comma 1, sancisce, in tema di Spa, che la «gestione dell’impresa … spetta esclusivamente
agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale»;
O l’articolo 2475, comma 1, in tema di Srl, se invero non ripete l’avverbio “esclusivamente” con riguardo
all’affidamento agli amministratori della gestione dell’impresa (in quanto nella Srl l’amministrazione può essere
affidata, in tutto o in parte, anche ai soci), pur sempre dispone che «spetta esclusivamente agli amministratori» il «
dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni
dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità
aziendale».
A una diversa conclusione sulla probabile illegittimità di un patto di gestione non può giungersi nemmeno
osservando che il Codice civile contempla, sancendone indirettamente la liceità, i patti parasociali che «hanno per
oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante» sulla società le cui azioni sono oggetto
del patto parasociale (articolo 2341-bis, comma 1, lettera c) del Codice civile), poiché da tale patto non tanto deriva
un’etero-direzione della gestione della società, quanto un’influenza sull’assemblea dei soci.

Doing business in San Marino

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