Bocciata la cartella notificata alla società estinta

11 Dicembre 2017

Il Sole 24 Ore lunedì 6 Novembre 2017 di Paola Maria Zerman

Procedimento. Nel regime precedente al decreto legislativo 175/2014, l’atto deve essere indirizzato anche agli ex soci

Invano una cartella di pagamento è notificata nei confronti di una società cessata: in tal caso, l’agenzia delle Entrate deve rivolgersi ai soci della stessa. Così la Ctr della Lombardia, con la sentenza 3321/24/2017 (presidente Liguoro, relatore Sacchi) ha annullato un atto di riscossione, notificato dal concessionario alla società successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, in conformità alla ormai consolidata posizione della Cassazione in materia (si vedano da ultimo le ordinanze 23029 e 23626 del 2 e del 9 ottobre scorsi).
La cancellazione della società, avendo efficacia costitutiva (sin dalla riforma del diritto societario attuata dal Dlgs 6/2003), determina l’estinzione della stessa, sicché nessuna azione per il recupero dei crediti insoddisfatti, anche erariali, può essere intrapresa nei suoi confronti, assimilandosi, l’estinzione, alla morte della persona fisica. Ma ciò non significa che nessuno risponda dei debiti societari, considerato che questo sarebbe contrario agli elementari criteri di giustizia. Ne risponderanno i soci, in modo illimitato, se si tratta di società di persone, o nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (in base all’articolo 2495 del Codice civile secondo comma) se invece si trattava di società di capitali. Il liquidatore ne risponde soltanto – sempre che, come nel caso concreto, non abbia anche la qualità di socio della società – se il mancato pagamento dei debiti è dipeso da sua colpa (e quindi può essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria).
La sentenza in commento ribadisce dunque che, per quanto concerne i debiti erariali, in seguito a cessazione della società, gli avvisi di accertamento e in genere gli atti impositivi e di riscossione dovranno essere notificati nei confronti dei soci. Si verifica, infatti, un fenomeno di tipo successorio sui generis, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, per non sacrificare ingiustamente i diritti dei creditori sociali, ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono secondo il regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti quando la società era ancora in vita.
Correttamente dunque, la Ctr, dopo avere rilevato che la notifica della cartella di pagamento era stata effettuata solo nei confronti di una società cessata, si è limitata ad annullarla, «non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell’atto impugnato, per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto» (così Cassazione 7989 del 28 marzo 2017 in caso similare).
La sentenza della Ctr lombarda non si cura della presenza della norma, l’articolo 28 comma 4 del Dlgs 175/2014, che prevede il differimento quinquennale dell’estinzione della società, operante nei soli confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione. Infatti, conformemente all’orientamento assunto dalla Cassazione in proposito (si veda da ultimo l’ordinanza 20752 del 4 settembre 2017) la norma non si applica retroattivamente, ma solo dalla sua entrata in vigore (dal 13 dicembre 2014 in poi), e quindi non al caso di specie, essendo cessata la società nel 2009.
La ratio dell’intervento del legislatore in ordine alla fictio iuris del mantenimento in vita della società per il recupero dei crediti erariali, è riconducibile, a situazioni, assai frequenti nella pratica, analoghe al caso trattato dalla Ctr, laddove venga vanificata l’azione di accertamento o riscossione perché indirizzata a società medio tempore cessata.

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