Bitcoin e rischio truffa: ecco tutte le difese (ma la sanzione è incerta)

9 Novembre 2021

Il Sole 24 Ore 2 novembre 2021 di Vittorio Carlini

Focus. La valuta regina è considerata un investimento di natura finanziaria Per i criptoasset legati a prodotti può richiamarsi il Codice del consumatore

AFP Boom di investimenti. Con il balzo delle quotazioni del bitcoin si assiste a un balzo degli investimenti: è opportuno conoscere regole e tutele per chi opera in criptovalute

«Fatta la legge, trovato l’inganno». Il proverbio è noto. Solo che rispetto al bitcoin, da un lato, la legge non c’è (perlomeno non esiste una norma ad hoc); e, dall’altro, gli inganni spesso già esistono dietro l’angolo. Un contesto in cui gli investitori, vittime di raggiri, possono quindi pensare di non avere alcuna tutela. Le cose, a ben vedere, non stanno così.

Eft o investimenti diretti

Dapprima bisogna distinguere tra chi opera direttamente sui criptoasset o chi, invece, utilizza Etf o Etn in Europa. In questa seconda ipotesi «se l’Etn è venduto da istituti tradizionali – afferma Andrea Conso, avvocato esperto di cryptocurrency di Conso&Annunziata – si ricade sotto l’ombrello dell’usuale regolamentazione dei prodotti finanziari». Certo: bisogna sempre fare attenzione al prospetto informativo. Buona prassi, ad esempio, è controllare dove sia situata la sede legale dell’emittente. Se è infatti vero che il foro competente, rispetto all’eventuale illecito di un emittente, è in linea di massima quello della residenza dell’investitore, l’esecuzione di un’ipotetica sanzione «diventa complessa, e onerosa, nel momento in cui debba essere realizzata in uno Stato “esotico”». Ciò detto, però, è chiaro che l’investitore fai-da-te, il quale sfrutta l’Exchange traded fund (o l’Etn), ha i mezzi per fare valere le sue ragioni.

Diverso, invece, il discorso nel primo caso. Cioè quando si effettuano compravendite direttamente nella criptosfera, in particolare sulle piattaforme di scambi accentrati. Qui le cose si complicano. «In assenza di norme specifiche -riprende Conso – sarebbe opportuno operare tramite exchange con alcune minime caratteristiche». Quali? Tra le altre: la loro configurazione, o riconducibilità, a società commerciali e con la domiciliazione o sede legale in Stati contraddistinti da un sistema normativo evoluto. «Questo perché, in primis, la presenza di un veicolo societario consente, ad esempio, l’avvio di procedure concorsuali in caso di fallimento». E, poi, perché, «al di là dell’antiriciclaggio, dove la legge ormai comprende i criptoasset, la tutela dell’investitore finora passa attraverso l’applicazione per analogia della norma». Vale a dire: sono richiamate, analizzando ogni singolo caso, regole pensate per altre situazioni. Un meccanismo che, evidentemente, è più facile realizzare in sistemi giuridici evoluti.

Le difese in concreto

Fin qui alcune suggestioni generali: quali, tuttavia, considerazioni più concrete? «Il bitcoin -afferma Conso – è corretto oggi ricondurlo ad un investimento di natura finanziaria». La stessa proposta di regolamento Ue MiCa (atteso per il 2024), creando e applicandosi ad una disciplina residuale per tutte le cripto attività non qualificabili quali strumenti finanziari (tra gli altri le stable coin o gli utility token), sembra avvalorare l’impostazione in oggetto. A fronte di ciò è chiaro che, riguardo alla cryptocurrency regina, possono attivarsi le norme e difese già esistenti collegate alla sollecitazione del pubblico risparmio: dalla presenza di un minimo di prospetto informativo fino alla necessità del consenso informato.

E rispetto, invece, al cosiddetto utility token? Questo, risalendo alla stessa indicazione della Finma (la Consob svizzera), è un criptoasset che legittima, a chi ne è in possesso, di ricevere, a titolo gratuito od oneroso, un bene o un servizio. «Riguardo ad esso, di conseguenza, non è errato pensare alle varie tutele che sono previste nel Codice del consumatore».

Il Codice del consumatore

Già, le tutele del Codice del Consumatore. Ma di cosa si sta parlando? Per rispondere è utile ricordare il fenomeno, ricompreso negli utility token e molto di moda in questo periodo, dei Non fungible token (Nft). Cioè: gettoni digitali, creati su blockchain, che da un lato non possono essere sostituiti con altri token (non fungibilità); e che, dall’altro, certificano e garantiscono, su un bene digitale o fisico (un’opera d’arte) un diritto. Ad esempio: la proprietà.

Ebbene: simili gettoni digitali sono oggetto di compravendita, soprattutto su piattaforme online. In un simile contesto, diversi esperti, sottolineano che all’operatività negli exchange dovrebbe applicarsi l’art. 35 del Codice del consumo. Questo prevede che le clausole del contratto di compravendita siano redatte in modo chiaro e comprensibile. Non solo: dev’essere prevista la garanzia del diritto di recesso. O ancora che non possa essere esclusa all’acquirente la possibilità, a priori, di adire l’autorità giudiziaria nei casi in cui lo si ritenga opportuno. «Simili valutazioni – riprende Conso -sono corrette. Ciò detto, però, bisogna fare i conti con la realtà». Vale a dire? «Molte piattaforme, nelle loro formulazioni contrattuali, spesso disconoscono i diritti in oggetto». È vero! Rimangono in astratto rivendicabili. «Ma gli exchange, frequentemente, non indicano di chi è la titolarità della piattaforma, dove è la sede legale, qual è l’entità giuridica contro cui agire». Insomma: la norma, individuata per analogia, esiste. E, però, la sua concreta applicazione non è scontata.

Alla fine si affronta il consueto problema legato all’evoluzione tecnologica nella finanza. Da un lato le novità, e le speculazioni, corrono velocemente. Dall’altro, il legislatore fatica a tenere il passo. Anche perché, inutile nasconderlo, il nuovo business che si va creando fa gola a molti.

Doing business in San Marino

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