Auto con targa estera sequestrata anche con doppia residenza

13 Febbraio 2019

Il Sole 24 Ore 11 GENNAIO 2019 di Maurizio Caprino

CODICE DELLA STRADA

La circolare dell’Interno dà indicazioni restrittive sul decreto sicurezza

Le sanzioni per i residenti in Italia che guidano veicoli con targa estera si applicano in modo restrittivo e non escludono quelle doganali ( se il mezzo è immatricolato in uno Stato extra-Ue), la schedatura preventiva dei clienti dei noleggi non va fatta per alcuni autocarri e bus e pure gli eredi in attesa di perfezionare il passaggio di proprietà hanno la responsabilità solidale sulle infrazioni stradali ora prevista per l’intestatario temporaneo. Sono alcune tra le istruzioni più importanti del ministero dell’Interno sulla stretta per le targhe estere e le altre norme del decreto sicurezza (Dl 113/2018) che riguardano la circolazione stradale. Sono contenute nella circolare 300/A/245/19/149/2018/06, di ieri. Istruzioni anche dettagliate, che però non risolvono tutti i problemi connessi al Dl, soprattutto sulle targhe estere: oltre ad approfondimenti da condurre con la Motorizzazione, occorrerà correggere la norma.
Targhe estere
La circolare avverte che le norme doganali non solo si applicano ancora, ma hanno anche «preminenza» rispetto al Codice della strada. Quindi, il veicolo non sarà sequestrato dagli organi di polizia stradale, ma da Guardia di finanza o uffici delle Dogane. In quest’ultimo caso, al termine del sequestro, non ci dovrà essere restituzione all’interessato, ma andrà avvisato un organo di polizia affinché proceda con le nuove sanzione introdotte dal Dl, fino eventualmente alla confisca.
Il sequestro previsto dalle norme va qualificato come amministrativo, quindi le sanzioni per chi circola nonostante il mezzo gli sia stato solo affidato in custodia sono quelle previste dall’articolo 213 del Codice.
Per calcolare i 60 giorni di residenza in Italia dopo i quali ora scatta il divieto di guida con targa estera, si considera la residenza anagrafica. Ma la circolare ammette in alternativa la residenza normale, ovviamente per i soli cittadini Ue. Nei casi dubbi durante il controllo su strada, l’interessato dovrà riempire un modulo in cui dichiara o autocertifica la sua residenza attuale e la data in cui l’ha assunta; se dichiara di risiedere all’estero, deve indicare anche una dimora temporanea o un domicilio in Italia. Si faranno poi accertamenti.
Interpretazione restrittiva per chi ha doppia residenza: la sola presenza nei registri anagrafici italiani (se gli agenti la scoprono) comporta le sanzioni, che quindi si applicano pure a chi ha anche residenza estera.
Le deroghe previste dal Dl sono tassative. Quindi, tra i documenti che consentono anche a chi risiede in Italia la guida di un veicolo con targa estera non ci può essere un atto di comodato redatto dall’intestatario straniero o qualunque altro atto non citato dal nuovo articolo 93 del Codice della strada.
Le sanzioni si possono pagare con lo sconto del 30% entro cinque giorni, ma se poi l’interessato non mette il veicolo in regola entro 180 giorni (ipotesi in cui si arriva alla confisca, che esclude lo sconto), si perde il diritto: la somma già versata sarà considerata solo un acconto e la sanzione raddoppia rispetto al consueto minimo.
È confermato che le nuove sanzioni si applicano anche a casi che nulla hanno a che fare con l’elusione fiscale e di altri obblighi, che è lo scopo primario della norma: basta anche guidare per un semplice giro l’auto di un parente venuto in vacanza dall’estero. Ma i veicoli con targa CD, CC, EE e AFI Official si considerano italiani.
Esenzioni dalla schedatura
La schedatura dei clienti dei noleggi non va fatta per veicoli trasporto merci conto terzi con peso complessivo oltre le 3 tonnellate e per bus con più di nove posti locati con conducente.

Doing business in San Marino

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