Arte, sport e cultura: per eventi e servizi si paga l’Iva nello Stato del committente

11 Gennaio 2021

Il Sole 24 Ore lunedì 21 dicembre 2020 di Raffaele Rizzardi e Benedetto Santacroce

Vanno considerate anche le norme sulle prestazioni relative agli immobili

L’eccezione principale è il caso di un servizio di locazione autonomo

Le manifestazioni artistiche, sportive, culturali e scientifiche, con le relative forniture di servizi, seguono regole di tassazione Iva che, negli ultimi anni, sono state oggetto di numerose pronunce della Corte di giustizia Ue e della prassi nazionale ed estera con risultati non sempre del tutto lineari, lasciando gli operatori in balia di interpretazioni locali non del tutto coerenti con il sistema unionale.

Lo sforzo che l’interprete è chiamato a realizzare per fornire una lettura integrata del sistema e delle richiamate pronunce deve partire dall’evoluzione della disposizione unionale, nonché dalla stretta relazione che esiste tra le disposizioni della Direttiva Iva (Dir 2006/112/Ce) che si occupano di queste manifestazioni e quelle che si occupano della tassazione delle prestazioni relative agli immobili. Proprio nella relazione tra queste disposizioni nascono le maggiori problematiche interpretative.

In particolare, mentre in riferimento alle prime la tassazione segue in via generale la tassazione nello Stato del committente (se non nel caso di accesso fisico alla manifestazione ovvero di prestazione realizzata nei confronti di un privato), nelle seconde la tassazione segue il luogo in cui si trova l’immobile.

Se volessimo individuare una chiave di lettura delle disposizioni unionali potremmo sintetizzare questi principi:

in tutti i casi in cui il prestatore fornisce l’evento, per così dire “chiavi in mano” al destinatario soggetto passivo, il servizio va tassato nello Stato membro del committente (in questo senso Risposta a interpello 35/E/2020, in senso contrario Principio di diritto 2/E/2018);

non va trascurata la volontà contrattuale delle parti che, in generale, in riferimento alla realizzazione di un evento, non intendono acquisire la mera disponibilità di un immobile (quale prestazione principale) e usufruire di ulteriori servizi (accessori), bensì sono interessati all’organizzazione dell’evento/manifestazione nella sua complessità. Quest’ultima fattispecie va dunque qualificata come servizio unitario, sebbene complesso (costituito in via principale dall’attività culturale, artistica, sportiva eccetera e in via secondaria da ulteriori servizi) territorialmente rilevante nel Paese di stabilimento del committente, in quanto – si ribadisce – sul piano normativo, la deroga alla regola generale della territorialità opera solo se la stessa è resa nei confronti di un destinatario soggetto privato;

i servizi relativi all’accesso all’evento implicano l’acquisto del diritto di entrare nel luogo in cui la manifestazione si svolge nonché di partecipare all’evento in un ruolo “passivo o semiattivo” (in senso conforme Corte di giustizia, sentenza C-647/17, per un corso di formazione professionale, in senso difforme Risposta a interpello 62/E/2020). Al contrario, la partecipazione attiva di un soggetto (artista, sportivo, eccetera) alla realizzazione dell’evento fuoriesce dalla regola di tassazione nel luogo in cui si svolge l’evento (dettata per l’accesso alla manifestazione) e tornano applicabili le regole generali in termini di territorialità dell’Iva.

In linea con questi principi, oltre alle citate posizioni della Corte di giustizia, si segnala l’articolata circolare 29 del 5 aprile 2011 della direzione generale delle finanze pubbliche francese che esemplificando le diverse ipotesi, sottolinea che la tassazione per essere riferita all’immobile (che solitamente è una componente tipica delle manifestazioni) deve avere per oggetto un servizio di locazione autonomamente considerato e non incluso in una prestazione unica di cui l’immobile non è per le parti e per la finalità del contratto un elemento predominante.

Principio-interpretazione-a cura del CTS Sole 24 Ore

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