Antiriciclaggio, dai giudici il principio del favor rei

9 Febbraio 2018

Il Sole 24 Ore 19 Gennaio 2018 di Valerio Vallefuoco

Sanzioni valutarie. Provvedimento del Tribunale di Roma

A distanza di quasi sei mesi dall’entrata in vigore del Dlgs 90/2017 che recepisce delle IV Direttiva antiriciclaggio, si cominciano a definire i primi orientamenti giurisprudenziali in ordine alla portata applicativa delle nuove norme.
Sono infatti state emesse alcune sentenze di primo grado che applicano le sanzioni più favorevoli ai soggetti vigilati, in particolare alle banche ed ai loro dirigenti e dipendenti. In questo contesto si inserisce il recente provvedimento, ottenuto dallo studio Ristuccia Tufarelli, con il quale il Tribunale di Roma il 6 gennaio 2018 ha sospeso l’efficacia esecutiva di un decreto con il quale il Mef irrogava a una banca una pesante sanzione per violazione della normativa antiriciclaggio.
Nel motivare il provvedimento di sospensione, il giudice si richiama alla norma del nuovo testo antiriciclaggio (articolo 69) che, nel disciplinare la successione di leggi nel tempo, espressamente prevede l’applicazione del principio del favor rei in base al quale, per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del nuovo decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole.
Ne risulta confermata l’operatività del principio della retroattività della legge più favorevole al sanzionato (lex mitior). Tale principio era stato richiamato prima nella relazione illustrativa del Governo al decreto, poi dalla circolare applicativa della Guardia di finanza e anche da quella del Mef sul regime e le procedure sanzionatorie.
In questo senso anche la dottrina si era già espressa (si veda Il Sole 24 Ore del 31 maggio 2017). L’applicazione di tale principio presuppone che una medesima condotta sia prevista come illecita e sia sanzionata sia dalla legge in vigore al momento del fatto, sia dalla successiva ma con un regime sanzionatorio differente. Condizioni, queste, presenti nel caso sottoposto alla cognizione del giudice capitolino e che potrebbero portare ad un dimezzamento della sanzione irrogata.
C’è da attendersi che questo provvedimento giudiziario sia destinato a costituire un importante precedente soprattutto in considerazione del fatto che anche dopo la riforma i giudizi di opposizione al decreto sanzionatorio adottato dal Mef restano assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario individuato in via esclusiva proprio nel Tribunale di Roma.
Sarà interessante seguire gli ulteriori sviluppi in considerazione della difesa ministeriale, che invece sostiene la non applicabilità della sanzione più favorevole ai procedimenti definiti con decreto di condanna. Tale tesi si giustifica, secondo il ministero, in quanto, essendo il decreto di condanna immediatamente esecutivo, il sanzionato normalmente procede al pagamento e quindi il ministero sarebbe costretto a restituire quanto incassato in violazione del principio di invarianza finanziaria.
Probabilmente la questione è tutt’altro che risolta ed assisteremo a impugnazioni di queste decisioni e provvedimenti da parte del Mef, anche se il principio generale è chiaro: si applica sempre il principio della legge più favorevole quando un u decreto o un’ordinanza di condanna sono impugnati poiché sono considerati provvedimenti non definitivi .

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy