Amministratore di diritto senza responsabilità automatica negli illeciti

7 Dicembre 2022

Il Sole 24 Ore 19 novembre 2022 di Antonio Iorio

In assenza di obblighi specifici va provato il suo concorso nel reato

In assenza di uno specifico obbligo di vigilanza su determinati comportamenti, l’amministratore di diritto non risponde automaticamente degli illeciti commessi da altri soggetti coinvolti nelle attività sociali, salvo non venga provato il suo concorso nel reato.

A fornire questo principio è la Cassazione con la sentenza 43969 .

Una Procura ricorreva in Cassazione, avverso la decisione del Tribunale del riesame di annullare una misura cautelare personale nei confronti dell’amministratore di diritto di società utilizzata, secondo l’accusa, da altri soggetti (amministratori di fatto) per reimpiego e riciclaggio di denaro.

Nel ricorso, in estrema sintesi, la Procura riteneva che il legale rappresentante di una società, utilizzata per attività illecite, resta sempre destinatario degli obblighi di legge e risponde pertanto, a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi dei reati, ovvero, a titolo di dolo eventuale, per l’accettazione del rischio che essi si verifichino. E ciò vale anche per le contestazioni di riciclaggio

Secondo la Cassazione, nei reati tributari per i quali sull’amministratore di diritto/prestanome incombe l’onere del puntuale assolvimento degli obblighi fiscali, la sua responsabilità è desumibile anche dal complesso dei rapporti con l’amministratore di fatto, nell’ambito dei quali sono rilevanti la macroscopica illegalità dell’attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità.

Nelle fattispecie di riciclaggio, invece, il concorso in capo all’amministratore, rispetto ai singoli illeciti posti in essere dai gestori di fatto, non può derivare esclusivamente dall’assunzione della carica.

In altre parole, nei reati tributari, o di bancarotta patrimoniale o documentale, incombe sull’amministratore di diritto l’obbligo di presentare le dichiarazioni fiscali, pagare le imposte, preservare il patrimonio sociale e la contabilità, e pertanto l’omesso impedimento degli eventi delittuosi può comportare una sua responsabilità in concorso per le fattispecie penali tributarie e fallimentari poste in essere dagli amministratori di fatto.

Ma tale obbligo giuridico dell’amministratore di diritto non può estendersi a tutti gli altri reati consumati all’interno della compagine sociale: non sussiste, infatti, una previsione che imponga all’amministratore di vigilare sulla regolare osservanza di qualsiasi norma penale da parte di soggetti coinvolti nelle attività sociali, pena la violazione del principio di tassatività della norma penale.

In assenza di uno specifico obbligo di vigilanza, la responsabilità dell’amministratore di diritto per gli illeciti penali dei gestori di fatto può essere affermata, solo in base alle regole sul concorso di persone (articolo 110 del Codice penale) e non sull’omesso impedimento dell’evento illecito (articolo 40 del Codice penale).

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