Agenti sportivi, non tassati in Italia i compensi versati a società estere

11 Giugno 2024

Il Sole 24 Ore lunedì 20 maggio 2024 di Maria Lucia Di Tanna e Davide Greco

I compensi pagati da società sportive residenti in Italia a società di agenti sportivi residenti all’estero prive di stabile organizzazione non sono soggetti a tassazione nel territorio italiano. A dirlo è la Cgt Cagliari 58/2/2024 (presidente e relatore Galdiero) in un caso che ha visto coinvolta una società di calcio di serie A, alla quale l’Agenzia aveva contestato l’omesso versamento della ritenuta a titolo d’imposta del 30% prevista dall’articolo 25, comma 2, del Dpr 600/73 sui compensi a una società di agenti sportivi residente nel Principato di Monaco.

La sentenza costituisce il primo tentativo giurisprudenziale di definire i contorni, da un punto di vista fiscale, della figura dell’agente sportivo. Nel definire la natura della sua attività, ad oggi, si sono contrapposte due diverse teorie:

1 da una parte, coloro i quali vedevano la figura dell’agente sportivo alla stregua di un mediatore atipico;

2 dall’altra parte, coloro i quali (tra cui anche l’amministrazione) vedevano la figura dell’agente sportivo alla stregua di un lavoratore autonomo.

La scelta tra i due inquadramenti non è neutrale. Infatti, nel primo caso il risultato dovrebbe essere il seguente:

l’attività di agente sportivo dovrebbe essere ricondotta tra le attività di cui ai n. 2 o 5 dell’articolo 2195 del Codice civile;

il reddito prodotto dovrebbe essere reddito d’impresa ex articolo 55 del Tuir;

i compensi pagati dovrebbero scontare l’applicazione della ritenuta di cui all’articolo 25-bis del Dpr 600/73.

Nella seconda ipotesi, se l’agente venisse quindi qualificato come lavoratore autonomo – in linea con quanto chiarito dalla stessa Agenzia nella risposta 315/2022 e, successivamente, nella risoluzione 69/2022 – il risultato dovrebbe essere il seguente:

il reddito prodotto dovrebbe essere reddito di lavoro autonomo ex articolo 53 del Tuir:

i compensi pagati dovrebbero scontare l’applicazione della ritenuta di cui all’articolo 25, comma 1 o 2, in dipendenza della residenza dell’agente sportivo.

La norma del 2023

La disamina non tiene conto delle novità, in vigore dal 1° gennaio 2023, previste dal Dlgs 37/2021 (articoli 3 e 4) in cui si parla di agente sportivo nei seguenti termini: libero professionista, il quale offre servizi di assistenza, consulenza e mediazione. Se si seguisse alla lettera, infatti, la definizione offerta dal decreto, si dovrebbe propendere per una definizione fiscale in linea con quella offerta dalle Entrate e, quindi, considerare l’agente sportivo lavoratore autonomo. Tesi che “vince ma non convince” appieno, soprattutto se si guarda – nel concreto – al tipo di attività svolta dall’agente sportivo e al tipo di obbligazione da lui contratta, ovvero un’obbligazione di “risultato” e non “di mezzo”.

La motivazione dei giudici

Tornando al caso trattato dai giudici sardi – che hanno accolto il ricorso e, quindi, ritenuto illegittima la richiesta di ritenuta a titolo d’imposta del 30% avanza dall’ufficio – si sarebbe potuto, forse, prendere una posizione più netta. Ma così non è avvenuto, preferendo la seguente (discutibile) conclusione: «Ne deriva che i redditi prodotti dalla società di agenti sportivi, in quanto redditi di impresa, non saranno assoggettati alle ritenute d’acconto di cui al citato articolo 25 del Dpr 600 del 1973 e trattandosi di società estera senza stabile organizzazione in Italia l’applicazione della ritenuta di cui all’articolo 25 bis non può trovare applicazione trovando applicazione i principi convenzionali di tassazione del reddito di impresa solo nel Paese di residenza».

Doing business in San Marino

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