Agenti di commercio, riconosciuto l’impatto delle vendite online
6 Agosto 2025
Il Sole 24 Ore 23 Luglio 2025 di Paola Grattieri e Alessandro Limatola
L’intesa collettiva. Per il settore del commercio è stato stabilito il diritto alla provvigione sulle vendite di beni e servizi tramite commercio elettronico
Riconoscimento dell’impatto delle vendite online, limitazioni all’utilizzo dei contratti a termine, rafforzamento delle tutele in caso di gravidanza. Sono queste alcune delle principali novità contenute nell’Accordo economico collettivo (Aec) sottoscritto lo scorso 4 giugno per regolare i rapporti tra agenti e aziende preponenti del settore commercio.
L’accordo riconosce e tutela la posizione giuridica degli agenti di commercio, la cui figura non è più quella rigidamente definita dai modelli tradizionali, recependo in tal modo le esigenze di un settore in evoluzione e prevedendo misure di protezione più adeguate e strumenti normativi efficaci per garantire la corretta gestione e regolamentazione dei rapporti di agenzia nel contesto economico attuale.
Per la prima volta l’Aec riconosce formalmente l’impatto delle vendite online sull’attività degli agenti, affrontando le problematiche legate alla concorrenza interna tra canali e alla corretta attribuzione delle provvigioni. È stabilito, in particolare, che l’agente ha diritto alle provvigioni anche sulle vendite di beni e/o servizi eseguite direttamente a favore di privati consumatori nella zona a lui data in esclusiva attraverso il canale aziendale del commercio elettronico. La norma collettiva ha approfittato di questa importante novità per rafforzare anche gli obblighi di comunicazione a carico della preponente e il diritto di informazione dell’agente, prevedendo il dovere di indicare negli estratti conto anche le vendite online ai consumatori privati effettuate nella zona in esclusiva tramite l’e-commerce aziendale.
Viene limitato l’utilizzo del contratto a tempo determinato. L’intesa punta a disincentivare il ricorso a rapporti temporanei, rafforzando le tutele per gli agenti e stabilendo limiti precisi su rinnovi e proroghe, che potranno essere concessi solo con il consenso scritto dell’agente e per un massimo di due volte consecutivi.
L’Aec introduce anche misure di rafforzamento delle tutele in caso di gravidanza, puerperio, adozione e affido, definendo con maggiore precisione i periodi di sospensione e riconoscendo garanzie esplicite, tra cui il diritto alla protezione contro recessi ingiustificati. Prevista una tutela specifica per gli agenti padri, a cui viene riconosciuta la possibilità di astenersi dall’attività per un massimo di 20 giorni nei cinque mesi successivi alla nascita o all’adozione del figlio: durante questo periodo il contratto si intende sospeso e alla mandante è vietato recedere dal rapporto.
Modificata anche la disciplina delle variazioni contrattuali per garantire maggiore trasparenza e tutela economica in caso di modifiche unilaterali della mandante. Il nuovo impianto introduce, infatti, il principio del bilanciamento complessivo tra gli elementi economici soppressi e quelli eventualmente introdotti o modificati: la nozione di variazione in peius può ritenersi integrata solo qualora, all’esito di una valutazione complessiva, il risultato finale comporti un effettivo peggioramento dell’assetto economico del rapporto per l’agente.
Da segnalare, infine, anche la riscrittura della disposizione sulle modifiche unilaterali apportate dalla mandante, con riferimento a zona, prodotti, clientela e provvigioni. La nuova normativa, ora allineata all’Aec del settore industria, stabilisce che ogni variazio ne vada comunicata per iscritto.